Installatori di AEE e ritiro RAEE - Rev. 0.0 2024
ID 21261 | 01.02.2024 / Nota completa in allegato
I soggetti che nell’ambito della propria attività installano apparecchiature elettriche ed elettroniche, come elettricisti, termoidraulici, tecnici frigoristi, centri di assistenza tecnica, ecc., possono realizzare propri punti di raccolta presso i quali stoccare i rifiuti elettronici provenienti dalle utenze domestiche a seguito dell’installazione di nuovi prodotti.
Al momento dell’installazione di un nuovo prodotto equivalente, questi soggetti hanno infatti l’obbligo normativo di ritirare il RAEE presso il consumatore finale (D.M. 65/2010 Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.).
Il ritiro non è obbligatorio se i RAEE non presentano tutte le componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto, come ad esempio alimenti o stoviglie.
Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. (G.U. n. 102 del 4 maggio 2010)
Art. 4 Ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.
2. La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 è attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. Tale documento è redatto in conformità al modello di cui all'Allegato III ed è consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
- sottoscrizione della Convenzione operativa e iscrizione del punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE;
- garanzia di una quantità annua minima pari a 1.200 kg di rifiuti appartenenti ai raggruppamenti 1, 2, 3 e 4 e 120 kg di rifiuti appartenenti al raggruppamento 5;
- garanzia di una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 40/2023, come definito nel documento Condizioni di servizio;
- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (categoria 3bis)
Condizioni di servizio
Il documento descrive modalità operative e livelli di servizio uniformi per tutti i punti di raccolta costituiti dagli installatori e iscritti al portale del CdC RAEE.
Definisce inoltre:
- il peso minimo di RAEE da raccogliere per ogni servizio di ritiro al fine di evitare inefficienze del sistema;
- gli obblighi delle parti coinvolte - installatori e Sistemi Collettivi - nella gestione dei punti di raccolta;
- le inefficienze o mancanze che generano l’erogazione di sanzioni e l’importo delle stesse;
- la documentazione necessaria per ogni servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi;
- gli importi economici erogati dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi per tutti i ritiri che rispettano i requisiti di efficienza.
Le Condizioni di Servizio costituiscono condizioni uniformi applicabili a tutti gli Installatori e descrivono le condizioni operative di dettaglio, nonché rappresentano la specifica delle condizioni tecniche che integrano le disposizioni della Convenzione Operativa in essere tra ciascun Installatore e il Centro di Coordinamento RAEE che agisce in nome e per conto dei Sistemi Collettivi.
Requisiti dei Punti di Prelievo presso gli Installatori
L’installatore che intenda gestire RAEE provenienti dai nuclei domestici può istituire un raggruppamento presso i locali del proprio esercizio.
Ai fini del prelievo da parte dei Sistemi Collettivi, il Servizio “Installatore” deve essere iscritto al portale del Centro di Coordinamento RAEE e garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai seguenti Raggruppamenti di cui al Decreto Ministeriale n.40 del 20 febbraio 2023 e s.m.i..
Raggruppamento 2: Altri grandi bianchi
Raggruppamento 3: TV e Monitor
Raggruppamento 4: IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED, e altro (esclusi i pannelli fotovoltaici)
Raggruppamento 5: Sorgenti luminose
Il Servizio “Installatore” iscritto può gestire uno o più raggruppamenti, mantenendo però tale suddivisione.
Tali raggruppamenti costituiscono i Punti di Prelievo.
Ai sensi della normativa vigente, per poter procedere all’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento RAEE, è necessario indicare l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, categoria 3-bis e relative date di validità.
Unità di Carico
Le “Unità di Carico” sono i contenitori definiti e forniti in comodato dai Sistemi Collettivi, tramite gli operatori di logistica/trattamento, dai medesimi incaricati, secondo le modalità previste nella Convenzione Operativa ed utilizzate dall’Installatore per il deposito dei RAEE per i Punti di Prelievo iscritti.
L’Installatore in relazione alla gestione del servizio e alla movimentazione delle Unità di Carico si impegna espressamente, oltre a quanto già previsto nella Convenzione Operativa, ad uniformarsi a quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e a mettere in atto tutto quanto necessario al fine di adeguarsi alle normative applicabili in materia di volta in volta vigenti.
I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a far sì che i propri operatori logistici forniscano all’Installatore tutte le informazioni relative alla tipologia di servizio erogato ed alle caratteristiche delle unità di carico.
Le Unità di Carico utilizzabili per i raggruppamenti sono le seguenti:
R3 Ceste / pallet a perdere filmati
R4 Scarrabile / ceste / pallet a perdere filmati
R5 Contenitori lampade (piccolo/grande)
I Sistemi Collettivi faranno pervenire per mezzo degli operatori logistici da essi incaricati all’Installatore le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE, unitamente ad una scheda descrittiva, salvo che le informazioni siano già riportate sull’Unità di Carico stessa; tale documentazione sarà fatta pervenire contestualmente alla consegna e al posizionamento delle Unità di Carico.
I Sistemi Collettivi e l’Installatore concorderanno congiuntamente, sulla base di dati indicativi, quali e quante siano le Unità di Carico che garantiscano l’ottimizzazione della gestione dei RAEE. Nel caso in cui, nel corso del servizio, i Sistemi Collettivi accertino che le Unità di Carico così determinate non garantiscano tale ottimizzazione avranno la facoltà, informando anticipatamente l’Installatore, di sostituire tali Unità di Carico con altre idonee a garantire l’ottimizzazione dello stoccaggio dei RAEE.
Nel caso di “rotazioni” insufficienti, ovverosia di un numero molto basso di ritiri all’anno presso un Punto di Prelievo, i Sistemi Collettivi avranno la facoltà di sostituire, comunicandolo preventivamente all’Installatore, l’Unità di Carico fornita con altra maggiormente adatta alle esigenze quantitative di tale Punto di Prelievo.
L’installatore in relazione alle Unità di Carico si impegna espressamente a effettuare prima dell’attivazione del servizio una valutazione dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività svolte all’interno dei Punti di Prelievo sulla base della normativa vigente in materia, e a predisporre la Nota Informativa dei rischi da rendere disponibile attraverso il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure precauzionali idonee a rendere edotti utenti e operatori dei rischi derivanti dalla presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione, dalla presenza dei RAEE e delle sostanze e dai materiali nei medesimi contenuti, quale - a titolo esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica;
I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a favorire che gli Operatori Logistici forniscano all’Installatore tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi, adottando per lo scambio di informazioni il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento.
Saturazione Unità di Carico - valori in peso di buona pratica nei ritiri
L’Installatore - ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione Operativa - garantisce il raggiungimento dei pesi di buona pratica qui sotto individuati.
Resta peraltro inteso che i Sistemi Collettivi eseguiranno in ogni caso il servizio indipendentemente dal raggiungimento dei pesi di buona pratica indicati nel seguito, ma saranno segnalati al Centro di Coordinamento RAEE casi ripetuti di mancato raggiungimento delle soglie minime, affinché siano adottati provvedimenti specifici che possono includere la chiusura del Punto di Prelievo.
Il peso sarà verificato a destino.
[...]
FAQ Obblighi e compiti
L’installatore deve:
- iscrivere il punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sul portale del CdC RAEE;
- sottoscrivere la Convenzione operativa;
- garantire presso il punto di raccolta una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto definito dal Decreto 20 febbraio 2023 n.40;
- garantire una quantità minima annua di rifiuti gestiti pari a 1.200 kg per R1, R2, R3 e R4 e 120 kg per R5;
- essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (categoria 3bis).
Dove bisogna iscrivere il punto di raccolta affinché possa beneficiare del servizio di ritiro dei rifiuti elettronici coordinato dal CdC RAEE?
L’installatore (sottoscrittore) iscrive il punto di raccolta sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE, indicando:
- la propria anagrafica e i referenti che gestiranno operativamente il servizio;
- l’indirizzo completo e le caratteristiche del punto di raccolta.
L’iscrizione sul portale del CdC RAEE e il servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi sono gratuiti?
Sì.
Quali sono le unità di carico utilizzabili per la raccolta dei RAEE del raggruppamento 5?
Per R1 e R2: Scarrabile / pallet a perdere filmati (è possibile anche lo stoccaggio di pezzi a terra).
Per R3: Ceste / pallet a perdere filmati.
Per R4: Scarrabile / ceste / pallet a perdere filmati.
Per R5: Contenitori lampade (piccolo/grande).
È necessario raccogliere una quantità minima di RAEE prima di effettuare la richiesta di ritiro ai Sistemi Collettivi?
Sì, il documento Condizioni di servizio definisce al punto 3.5 i pesi di buona pratica dei RAEE da raggiungere prima di effettuare la richiesta di ritiro.
...
Il D. Lgs. 49/2014 presenta negli allegati III e IV l’elenco delle apparecchiature a cui si applicano le disposizioni in esso contenute.
L’elenco degli allegati III e IV è entrato in vigore a partire dal 15 agosto 2018, data dell’introduzione dell’ambito di applicazione aperto, noto come Open Scope, previsto dalla direttiva europea 2012/19/UE, che estende gli obblighi dei produttori a tutte le AEE eccetto quelle esplicitamente escluse dalla direttiva stessa.
L’Open Scope ha segnato il passaggio dalle dieci categorie di AEE rientranti nell’allegato I ed elencate a titolo esemplificativo nell’allegato II del D. Lgs. 49/2014 alle sei categorie dell’allegato III, che includono due categorie aperte relative a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi e di piccole dimensioni.
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024
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Fonte: Centro Coordinamento RAEE
Collegati
Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49
EN 50614:2020 | Requirements for the preparing for re-use of WEEE
Decreto 10 luglio 2023 n. 119
Centri di preparazione per il riutilizzo di rifiuti | DM 119/2023
Indicazioni operative ambito applicazione direttiva RAEE
TUA | Testo Unico Ambiente
Vademecum Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)