Imballaggi biodegradabili e compostabili: quadro normativo / Update Rev. 1.0 Febb. 2024
ID 8919 | Update Rev. 1.0 del 27.02.2024 / Documento completo in allegato
Il Documento intende fornire i concetti chiave, quali definizioni e valutazioni, sugli Imballaggi biodegradabili e compostabili, in riferimento al quadro legislativo europeo (Direttiva 94/62/CE), al quadro italiano di recepimento della Direttiva 94/62/CE (D.lgs 152/2006) e delle norme tecniche di riferimento.
Il Documento è elaborato negli aspetti di biodegradabilità e computabilità degli imballaggi che rientrano nel quadro più ampio della Direttiva 94/62/CE che tratta tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il Titolo II “Gestione degli imballaggi” del D.lgs 152/2006disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti,, ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla Direttiva 94/62/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalla Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.
La Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365/10 31.12.1994), tratta degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
La Direttiva 94/62/CE aggiornata per ultimo dalla Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018è stata recepita nel tempo inizialmente dal Decreto Ronchi (D.lgs. 22/97) e oggi inserita nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.
- Inserito riferimento Titolo II “Gestione degli imballaggi” del D.lgs 152/2006.
- Aggiunti:
Art. 217. Ambito di applicazione e finalità D.lgs 152/2006
Art. 218. Definizioni D.lgs 152/2006
Art. 219. Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio D.lgs 152/2006
Art. 219-bis. Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi D.lgs 152/2006
Art. 220. Obiettivi di recupero e di riciclaggio D.lgs 152/2006
Art. 220-bis. Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica D.lgs 152/2006
Art. 221. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori D.lgs 152/2006
Art. 221-bis. Sistemi autonomi D.lgs 152/2006
Art. 226. Divieti D.lgs 152/2006
Art. 226-bis. Divieti di commercializzazione delle borse di plastica D.lgs 152/2006
Art. 226-ter. Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero D.lgs 152/2006
Art. 226-quater. Plastiche monouso D.lgs 152/2006
Allegato F alla parte quarta D.lgs 152/2006
- Aggiunte immagini relative:
Esempio di etichettatura ambientale di un imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile
Esempio di etichettatura ambientale di uno shopper biodegradabile e compostabile
Esempio di etichettatura ambientale di una borsa ultraleggera in plastica biodegradabile e compostabile a fine di igiene e/o per alimenti sfusi
Excursus
La Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365/10 31.12.1994), tratta degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
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Articolo 3 Definizioni
Ai sensi della presente direttiva s'intende per:
1) «imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.
L'imballaggio consiste soltanto di:
a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.
La definizione di «imballaggio» è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.
1 bis) «plastica»: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
1 ter) «borse di plastica»: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti;
1 quater) «borse di plastica in materiale leggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;
1 quinquies) «borse di plastica in materiale ultraleggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari;
1 sexies) «borse di plastica oxo-degradabili»: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
2) «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, esclusi i residui della produzione;
2 bis) «imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito;
2 ter) «imballaggio composito»: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
2 quater) si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio», «smaltimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;
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Obiettivi della Direttiva 94/62/CE
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Articolo 6 Recupero e riciclaggio
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f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;
g) entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) 50 % per la plastica;
ii) 25 % per il legno;
iii) 70 % per i metalli ferrosi;
iv) 50 % per l’alluminio;
v) 70 % per il vetro;
vi) 75 % per la carta e il cartone;
h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;
i) entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) 55 % per la plastica;
ii) 30 % per il legno;
iii) 80 % per i metalli ferrosi;
iv) 60 % per l’alluminio;
v) 75 % per il vetro;
vi) 85 % per la carta e il cartone.
1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, lettere f) e h), gli Stati membri possono posticipare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), e lettera i), punti da i) a vi), fino a un massimo di cinque anni, a determinate condizioni (vedi testo Direttiva)
...
Titolo II - Gestione degli imballaggi
Art. 217. Ambito di applicazione e finalità
Art. 218. Definizioni
Art. 219. Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
Art. 219-bis. Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi
Art. 220. Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Art. 220-bis. Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica
Art. 221. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
Art. 221-bis. Sistemi autonomi
Art. 222. Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione
Art. 223. Consorzi
Art. 224. Consorzio nazionale imballaggi
Art. 225. Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Art. 226. Divieti
Art. 226-bis. Divieti di commercializzazione delle borse di plastica
Art. 226-ter. Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero
Art. 226-quater. Plastiche monouso
1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti,, ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati. (comma modificato dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91) (comma modificato dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116)
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita. (comma così modificato dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, è garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 94/62/CE. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)
Art. 218. Definizioni D.lgs 152/2006
1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito; (lettera modficata dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116)
e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale; (lettera aggiunta dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116)
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico; (lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)
g) - p) abrogate dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116
r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220; (lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 (N1), gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.
dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente (N) e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002.
dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti. (modificato dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)
1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di “rifiuto”, "regime di responsabilità estesa del produttore" (N1), “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “prevenzione”, “riutilizzo”, “trattamento”, “recupero”, “riciclaggio” e “smaltimento” di cui all'art. 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z). (comma inserito dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116)
2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
__________
Note art. 218
(N1) Modifiche disposte dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 (GU n.127 del 01.06.2023)
(N) Il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196 Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (in GU n.285 del 30.11.2021 - SO n. 41) ha disposto che all’articolo 218, comma 1, lettera dd -bis), dopo le parole «o altre sostanze» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente».
[...]
Allegato alla parte quarta - ALLEGATO F
(allegato così sostituito dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 116)
CRITERI DA APPLICARSI SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 226, COMMA 3
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi:
- gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore;
- gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente derivante dallo smaltimento dei rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio;
- gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
1) le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
2) possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto;
Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio:
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale:
l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Unione europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio;
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico. I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico;
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost:
i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili:
i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.
Marcatura e norme tecniche
...
Articolo 8 Marcatura e sistema di identificazione
1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi.
2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/ dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.
Articolo 8 bis Misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili
Entro il 27 maggio 2017 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Al più tardi 18 mesi dopo l'adozione di tale atto di esecuzione, gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui a tale atto di esecuzione (è alla data in fase di elaborazione dal Comitato Europeo per l'attuazione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio).
Articolo 9 Requisiti essenziali
Ai fini della prevenzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali di cui Allegato II della Direttiva 94/62/CE.
Articolo 10 Normalizzazione
La Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva 94/62/CE).
Ai fini della prevenzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Italia, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN 13431, EN 13432.
Tali norme (armonizzate) sono riportate nella Comunicazione 2005/C 44/13 del 19.02.2005 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).
Bioplastiche
L’impiego delle bioplastiche è cresciuto in modo esponenziale, per riconoscere una bioplastica occorre valutare, classificare e volontariamente (in attesa del disciplinare di cui Art. 8-bis Direttiva 94/62/CE) etichettare secondo EN 13432 e EN 14995.
Le bioplastiche sono polimeri provenienti da risorse biologiche e rinnovabili come mais, canna da zucchero, frumento, cellulosa o amido di patate.
Si usano in shopper, stoviglie usa e getta ai giocattoli, dai prodotti di cancelleria agli imballaggi più svariati, dai telefonini ai componenti di automobili.
Etichetta
Il materiale utilizzato deve essere conforme alle norme EN13432 / EN 14995 sulla degradabilità dei componenti (norme base, vedesi norme in tema a seguire).
La normativa
Il concetto è quello che per essere biodegradabile e compostabile, il materiale utilizzato debba tornare nel ciclo naturale degli elementi in tempi ragionevolmente brevi.
Plastica biodegradabile
Secondo la normativa la sostanza deve decomporsi almeno del 90% in meno di 6 mesi per essere biodegradabile,
Plastica compostabile
Per la certificazione compostabile, il materiale deve disintegrarsi in meno di 3 mesi e non essere più visibile, il tutto deve avvenire in ambiente controllato.
I requisiti per la bioplastica devono essere certificati come compostabili ben consolidato e provato in diversi test sul campo. Lo standard europeo La norma EN 13432 definisce i requisiti minimi per il confezionamento per essere processato dal compostaggio industriale.
Requisiti simili sono in vigore nella norma europea EN 14995 per la plastica non per imballaggio elementi.
La norma EN 13432 richiede che vengano testate le seguenti quattro caratteristiche in un laboratorio:
- Disintegrazione, ovvero frammentazione e perdita di visibilità nel finale compost - questo viene misurato in un test pilota di compostaggio (EN 14045) in per quali campioni del materiale di prova è compostato il rifiuto biologico 3 mesi. Trascorso questo tempo, la massa dei residui del materiale di prova deve ammonta a meno del 10% della massa originale.
- Biodegradabilità, ovvero la capacità del materiale compostabile di essere convertito in CO2 sotto l'azione di microrganismi. Lo standard contiene una soglia obbligatoria di almeno il 90 percento di biodegradazione che deve essere raggiunto in meno di 6 mesi (metodo di prova di laboratorio EN 14046).
- Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio.
- La quantità di metalli pesanti deve essere inferiore ai valori massimi indicati e il compost finale non deve essere influenzato negativamente (nessuna riduzione di valore agronomico e nessun effetto ecotossicologico sulla crescita delle piante).
Le materie plastiche biodegradabili soddisfano il i requisiti della norma EN 13432 funzionano bene negli impianti di compostaggio industriale. Le materie plastiche certificate secondo la norma EN 13432 possono (volontariamente) essere riconosciute dai loghi specifici (Es. figura 1/2/3/4).
Insieme a una comunicazione adeguata, questa etichetta aiuta i consumatori a identificare correttamente il materiale compostabile. Il certificato, le materie plastiche compostabili vengono inviate agli impianti di compostaggio industriale mediante smaltimento rifiuti organici, mentre le materie plastiche non compostabili possono essere trattate come al solito nei flussi di rifiuti appropriati (ad es. riciclaggio meccanico).
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Figura 1 - ....
Figura 2: Etichetta imballaggi compostabili certificati EN 13432 (Logo DIN-CERTCO (D, UK, P, CH) EN 13432, ASTM D6200 Compostable: Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Industriale).
Figura 3 - Etichetta imballaggi compostabili certificati EN 13432 (VINCOTTE (Belgio) EN 13432 – OK Compost Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Industriale).
Figura 4: Etichetta imballaggi compostabili certificati EN 13432 (CIC - CertiQuality (Italia) UNI EN 13432, UNI EN 14045 - Compostabile CIC Certifica l'idoneità alla Compostabilità con test su scala reale al Compostaggio Industriale).
Etichette "adesive" rendono gli imballaggi non recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione salvo rimozione della stessa.
Esempio di etichettatura ambientale di una borsa ultraleggera in plastica biodegradabile e compostabile a fine di igiene e/o per alimenti sfusi
Fonte Immagine: CONAI
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Norme imballaggi
UNI EN 13193:2001
Imballaggi - Imballaggio e ambiente - Terminologia.
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13193 (edizione maggio 2000). La norma definisce i termini utilizzati nel campo dell'imballaggio e ambiente.
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN 13429 (edizione luglio 2004). La norma specifica i requisiti degli imballaggi da classificare come riutilizzabili e stabilisce i procedimenti per la valutazione della conformità a tali requisiti, compresi i sistemi associati.
UNI EN 13432:2002
Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13432 (edizione settembre 2000) e tiene conto dell'errata corrige del giugno 2005 (AC:2005). La norma specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.
La presente norma europea specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio considerando quattro caratteristiche:
1) biodegradabilità;
2) disintegrazione durante il trattamento biologico;
3) effetto sul processo di trattamento biologico; e
4) effetto sulla qualità del compost risultante.
Nel caso di un imballaggio formato da differenti componenti, alcuni dei quali possono essere sottoposti a compostaggio e altri no, l'imballaggio nella sua interezza non è compostabile. Tuttavia, se i componenti possono facilmente essere separati manualmente prima dello smaltimento, i componenti compostabili possono essere efficacemente considerati e trattati come tali, una volta separati dai componenti non compostabili.
La presente norma europea tratta della possibilità di compostaggio degli imballaggi ma non riguarda regolamentazioni eventualmente esistenti relative alla possibilità di compostaggio di eventuali residui.
La presente norma europea definisce disposizioni per l'ottenimento di informazioni sulla lavorazione degli imballaggi in impianti di trattamento dei rifiuti controllati ma non prende in considerazione rifiuti di imballaggio che possono finire nell'ambiente attraverso mezzi incontrollati per esempio in discarica.
La relazione fondamentale tra la presente norma europea e le altre quattro norme europee sugli imballaggi (mandatate) e un rapporto CEN (mandatato) è specificata nella EN 13427:2000.
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Estratto
Introduzione
La Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (94/62/CE) definisce requisiti per gli imballaggi da considerare recuperabili. La presente norma amplia tali requisiti in relazione al recupero organico. La norma europea EN 13427:2000 fornisce una struttura all'interno della quale la presente e altre quattro norme possono essere utilizzate insieme a supporto dell'affermazione che un imballaggio è conforme ai requisiti essenziali per gli imballaggi da immettere sul mercato come richiesto dalla Direttiva.
Gli imballaggi servono a contenere, proteggere, movimentare, consegnare e presentare prodotti. Il recupero organico degli imballaggi utilizzati è una delle numerose opzioni di recupero nell'ambito del ciclo di vita generale degli imballaggi. Per risparmiare risorse e ridurre gli sprechi, dovrebbe essere ottimizzato l'intero sistema di cui fanno parte gli imballaggi. Ciò include la prevenzione nonché il reimpiego e il recupero di rifiuti di imbal-laggi.
La presente norma europea presenta una struttura di autovalutazione per determinare se i requisiti della presente norma sono stati soddisfatti. Il suo approccio è simile a quello di norme di sistemi quali le serie EN ISO 9000 e le serie EN ISO 14000.
Il recupero organico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio, che include il compostaggio aerobico e la biogasificazione anaerobica degli imballaggi in strutture di trattamento biologico dei rifiuti comunali o industriali, rappresenta un'opzione per la riduzione e il riciclo di rifiuti di imballaggio. Utilizzando queste tecnologie biologiche, possono essere soddisfatti gli scopi della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Bruxelles, 5 dicembre 1994) in relazione a tale aspetto.
Scopo
La presente norma europea specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio considerando quattro caratteristiche:
1) biodegradabilità;
2) disintegrazione durante il trattamento biologico;
3) effetto sul processo di trattamento biologico; e
4) effetto sulla qualità del compost risultante.
Nel caso di un imballaggio formato da differenti componenti, alcuni dei quali possono essere sottoposti a compostaggio e altri no, l'imballaggio nella sua interezza non è compostabile. Tuttavia, se i componenti possono facilmente essere separati manualmente prima dello smaltimento, i componenti compostabili possono essere efficacemente considerati e trattati come tali, una volta separati dai componenti non compostabili.
La presente norma europea tratta della possibilità di compostaggio degli imballaggi ma non riguarda regolamentazioni eventualmente esistenti relative alla possibilità di compostaggio di eventuali residui.
La presente norma europea definisce disposizioni per l'ottenimento di informazioni sulla lavorazione degli imballaggi in impianti di trattamento dei rifiuti controllati ma non prende in considerazione rifiuti di imballaggio che possono finire nell'ambiente attraverso mezzi incontrollati per esempio in discarica.
La relazione fondamentale tra la presente norma europea e le altre quattro norme europee sugli imballaggi (mandatate) e un rapporto CEN (mandatato) è specificata nella EN 13427:2000.
3. DEFINIZIONI
3.3 disintegrazione: la suddivisione fisica in frammenti piccolissimi dell'imballaggio e dei materiali di imballaggio
3.4 biodegradabilità "ultima": Decomposizione di un composto chimico organico da parte di microrganismi, in presenza di ossigeno, in anidride carbonica, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente (mineralizzazione) e nuova biomassa o, in assenza di ossigeno, in anidride carbonica, metano, sali minerali e nuova biomassa.
4. REQUISITI
4.2.1 Generalità Ad eccezione di quanto identificato in 4.3, la valutazione della possibilità di trattamento biologico degli imballaggi e dei componenti degli imballaggi deve includere come minimo i 5 seguenti procedimenti di valutazione:
- caratterizzazione (vedere 4.2.2);
- biodegradabilità (vedere 4.2.3);
- disintegrazione inclusi gli effetti sul processo di trattamento biologico (vedere 4.2.4); qualità del compost (vedere 4.2.5);
- riconoscibilità (vedere 4.2.6).
4.2.2 Caratterizzazione: Ogni materiale di imballaggio in corso di verifica deve essere identificato e caratterizzato prima delle prove, includendo almeno:
- informazioni su e identificazione dei costituenti dei materiali di imballaggio;
- determinazione della presenza dii sostanze pericolose, per esempio metalli pesanti;
- determinazione del contenuto di carbonio organico, residuo secco totale e solidi volatili nel materiale dli imballaggio utilizzato per prove di biodegradazione e disintegrazione.
Nota
Oltre alle caratteristiche chimiche dei solidi volatili, sono forniti anche i livelli di accettazione dei metalli pesanti in quanto la loro assenza totale non è possibile..
4.2.3 Biodegradabilità
Per essere designato come organicamente recuperabile, ogni imballaggio, materiale di imballaggio o componente di imballaggio deve essere intrinsecamente e definitivamente biodegradabile come dimostrato in prove di laboratorio (vedere 6) e in base ai criteri e livelli di accettazione indicati nell'appendice A.2.
4.2.4 Disintegrazione: Per essere designato come organicamente recuperabile, ogni imballaggio, materiale di imballaggio o componente di imballaggio deve disintegrarsi in un processo di trattamento biologico dei rifiuti (vedere 7) e in base ai criteri e livelli di accettazione indicati nell'appendice A.3, senza alcun effetto negativo osservabile sul processo.
4.2.5 Qualità del compost
Per essere designato come organicamente recuperabile, nessun imballaggio o componente dell'imballaggio, sottoposto ad un processo di trattamento biologico dei rifiuti deve essere registrato come avente un effetto negativo sulla qualità del compost risultante (vedere 8).
4.2.6 Riconoscibilità
L'imballaggio o componente di imballaggio destinato ad entrare nel circuito dei biorifiu1i deve essere riconoscibile come compostabile o biodegradabile da parte dell'utente finale mediante mezzi appropriati.
6. PROVE DI LABORATORIO SULLA BIODEGRADABILITA
Devono essere utilizzate solo prove di biodegradazione che forniscono informazioni univoche sulla biodegradabilità intrinseca e definitiva di un materiale da imballaggio o dei suoi costituenti organici significativi.
Deve essere utilizzata la prova di compostaggio aerobico controllato, che è tecnicamente identica alla ISO 14855: 1999, a meno che risulti non idonea per il tipo e per le proprietà del materiale sottoposto a prova.
Nel caso in cui siano necessari metodi alternativi, deve essere utilizzato un metodo di prova della biodegradabilità internazionalmente normalizzato (vedere ISO!TR 15462), in particolare ISO 14851: 1999 e ISO 14852:1999 che sono realizzate per materiali polimerici.
A.2 Biodegradabilità
A.2.1 Costituenti organici significativi
Dato che la biodegradabilità deve essere determinata per ogni materiale di imballaggio o ogni costituente organico significativo del materiale di imballaggio, significativo deve stare ad indicare qualsiasi costituente organico presente in misura maggiore dell'1 % di massa secca di quel materiale.
La proporzione totale di costituenti organici senza biodegradabilità determinata non deve essere maggiore del 5%.
A.2.2 Prove di biodegradazione aerobica
Il periodo di applicazione della prova specificata nei metodi di prova deve essere pari ad un massimo di 6 mesi.
La percentuale di biodegradazione del materiale di prova deve essere pari almeno al 90% in totale o al 90% della degradazione massima di una sostanza di riferimento idonea, dopo che sia stato raggiunto un livello di biodegradazione costante sia per il materiale di prova che per la sostanza di riferimento.
Nota
Il valore limite della biodegradazione si basa sulla conversione del carbonio del materiale di prova in anidride carbonica e biomassa. I dettagli del calcolo d'pendono dai metodi di prova e metodi di analisi utilizzati. La sostanza di riferimento, una polvere di cellulosa microcristallina, per esempio "Avicel", si degrada secondo i criteri di validità indicati nei rispettivi metodi di prova.
A.3 Disintegrazione
A.3.1 Compostaggio aerobico
Dopo l'esposizione al processo di compostaggio per un massimo di dodici settimane, non più del 10% della massa secca originale del materiale di prova deve non superare la prova del passaggio attraverso uno staccio avente luce maglia
A.3.2 Biogasificazione anaerobica
Se necessario, la prova deve durare al massimo 5 settimane con una combinazione di digestione anaerobica e stabilizzazione aerobica.
(*) Compostaggio aerobico
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Imballaggi - Imballaggio e ambiente - Terminologia.
4.2 biodegradazione: Degradazione causata dall'attività biologica, in particolare dall'attività enzimatica che produce un mutamento significativo nella struttura chimica di un materiale.
...
4.7 compost: Ammendamento organico ottenuto dalla biodegradazione di una miscela composta principalmente da vari residui vegetali, occasionalmente con altro materiale organico e avente un limitato contenuto di minerali.
Nota 1
I criteri per qualità del compost sono definiti dalle norme internazionali, europee e nazionali e comprendono il contenuto la di 'metalli pesanti", l'ecotossicità ed il livello di residuo distinguibile
Nota 2
Il seguente termine è un derivato della definizione di cui sopra: compostabilità: Potenzialità di un materiale ad essere biodegradato in un procedimento che utilizza il compost.
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UNI EN 14995:2007
Materie plastiche - Valutazione della compostabilità - Schema di prova e specificazioni
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14995 (edizione dicembre 2006). La norma specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultate. Per gli imballaggi si applica la UNI EN 13432.
Altre norme imballaggi (aspetto ambientale)
UNI EN 13427:2005
Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
UNI EN 13428:2005
Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte
UNI EN 13429:2005
Imballaggi - Riutilizzo
UNI EN 13430:2005
Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
UNI EN 13431:2005
Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
UNI EN 13432:2002
Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
EC 1-2004 UNI EN 13432:2002
Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
EC 2-2004 UNI EN 13432:2002
Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
EC 3-2009 UNI EN 13432:2002
Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi
UNI EN 13439:2003
Imballaggi - Tasso di recupero sotto forma di energia - Definizione e metodo di calcolo
UNI EN 13440:2003
Imballaggi - Tasso di riciclo - Definizione e metodo di calcolo
UNI EN 13437:2003
Imballaggi e materiali di riciclo - Criteri per i metodi di riciclo - Descrizione dei trattamenti di riciclo e diagramma di flusso
UNI EN 14045:2003
Imballaggi - Valutazione della disintegrazione dei materiali di imballaggio nelle prove di utilizzo reale nelle condizioni di compostaggio specificate
UNI EN 14046:2003
Imballaggi - Valutazione della biodegradabilità aerobica ultima dei materiali di imballaggio nelle condizioni controllate di compostaggio - Metodo mediante analisi dell'anidride carbonica rilasciata
UNI EN 14047:2003
Imballaggi - Determinazione della biodegradabilità aerobica ultima dei materiali di imballaggio in un mezzo acquoso - Metodo mediante analisi dell'anidride carbonica liberata
UNI EN 14048:2003
Imballaggi - Determinazione della biodegradabilità aerobica ultima dei materiali di imballaggio in un mezzo acquoso - Metodo mediante misurazione della richiesta di ossigeno in un respirometro chiuso
UNI CEN/TR 13688:2018
Imballaggi - Riciclo di materiali - Rapporto sui requisiti relativi a sostanze e materiali per prevenire un sostenuto impedimento al riciclo
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 27.02.2024 |
- Inserito riferimento Titolo II “Gestione degli imballaggi” del D.lgs 152/2006 - Aggiunti: Art. 217. Ambito di applicazione e finalità D.lgs 152/2006 Art. 218. Definizioni D.lgs 152/2006 Art. 219. Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio D.lgs 152/2006 Art. 219-bis. Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi D.lgs 152/2006 Art. 220. Obiettivi di recupero e di riciclaggio D.lgs 152/2006 Art. 220-bis. Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica D.lgs 152/2006 Art. 221. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori D.lgs 152/2006 Art. 221-bis. Sistemi autonomi D.lgs 152/2006 Art. 226. Divieti D.lgs 152/2006 Art. 226-bis. Divieti di commercializzazione delle borse di plastica D.lgs 152/2006 Art. 226-ter. Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero D.lgs 152/2006 Art. 226-quater. Plastiche monouso D.lgs 152/2006 Allegato F alla parte quarta D.lgs 152/2006 - Aggiunte immagini relative: Esempio di etichettatura ambientale di un imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile Esempio di etichettatura ambientale di uno shopper biodegradabile e compostabile Esempio di etichettatura ambientale di una borsa ultraleggera in plastica biodegradabile e compostabile a fine di igiene e/o per alimenti sfusi |
Certifico Srl |
0.0 | 2019 | Certifico Srl |
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