Emissioni industriali: Quadro normativo / Update Rev. 1.0 del 30.05.2024
ID 11558 | Update 30.05.2024 - Documento completo allegato
Prevenzione e controllo delle emissioni industriali
Le attività industriali svolgono un ruolo importante nel benessere economico dell'Europa, contribuendo alla crescita sostenibile, ma possono anche avere un impatto significativo sull'ambiente.
I più grandi impianti industriali rappresentano una quota considerevole delle emissioni totali dei principali inquinanti atmosferici e hanno anche altri importanti impatti ambientali, comprese le emissioni nell'acqua e nel suolo, la produzione di rifiuti e l'uso di energia.
Gli impatti ambientali degli impianti industriali sono quindi soggetti da tempo alla legislazione europea.
- Proposta modifica direttiva 2010/75/UE
- Aggiornamento Decisioni di Esecuzione delle BAT al 18.12.2023
Attualmente si applicano i seguenti principali atti legislativi:
1
- Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED):
La IED stabilisce i principi fondamentali per l'autorizzazione e il controllo dei grandi impianti industriali sulla base di un approccio integrato e dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT). Le BAT sono le tecniche più efficaci per raggiungere un elevato livello di protezione ambientale, tenendo conto dei costi e dei benefici.
La IED detta, in particolare, norme relative a:
- installazioni che esercitano le attività di cui all’allegato I della direttiva stessa, le cosiddette attività Ippc;
grandi impianti di combustione;
- impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti;
- installazioni che utilizzano solventi organici;
- installazioni che producono biossido di titanio.
Attuazione IT
Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (GU SO n. 72 del 27 marzo 2014)
2
- Direttiva (UE) 2015/2193 sugli impianti di combustione medi (MCPD):
La MCPD regola le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri dalla combustione di combustibili in impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW termici.
Attuazione IT
Decreto Legislativo 15 novembre 2017 n. 183
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonchè per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge delegazione europea 2015). GU Serie Generale n.293 del 16-12-2017
3
- Direttiva 1994/63/CE sullo stoccaggio della benzina:
Controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.
Attuazione IT
Legge n. 413 del 4 novembre 1997 (Art. 4)
L'Art. 4 della Legge n. 413 del 4 novembre 1997 è a sua volta abrogato dall'Art. 280 c. b del D.Lgs. 152/2006.
4
- Direttiva 2009/126/CE sulla distribuzione della benzina:
Relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
Attuazione IT
Decreto Legislativo 30 luglio 2012 n. 125
Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. (GU n.182 del 06-08-2012)
5
- Regolamento (CE) 166/2006 sul registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti:
Il registro dà accesso al pubblico a informazioni dettagliate sulle emissioni e sui trasferimenti fuori sito di inquinanti e rifiuti da circa 30 000 impianti industriali.
Legislazione precedente
Questi precedenti atti legislativi dell'UE sono stati abrogati con l'adozione dell'IED:
- Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti;
- Direttiva 1999/13/CE sulle attività che utilizzano solventi organici;
- Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE, relative alla produzione di biossido di titanio;
- Direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione (LCP).
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Direttiva IED / Note
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 334/17 del 17.12.2010
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CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali. Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
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CAPO II DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ ELENCATE NELL’ALLEGATO I
Articolo 10 Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell’allegato I e che, se del caso, raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.
...
ALLEGATO I
Categorie di attività di cui all’articolo 10
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Direttiva 2010/75/UE - IED
BAT - Best Available Techniques | Decisioni
Le Decisioni di Esecuzione delle BAT sono 21 alla data del 18 Dicembre 2023 (Vedi Direttiva 2010/75/UE):
Sez. (*) |
Settore |
Decisione BAT |
|
Industria chimica
|
|
1.1 1.4 5.2 |
Grandi impianti di combustione |
|
5.1 5.3 5.5 6.11 |
Trattamento rifiuti |
|
5.2 5.3a) 5.3b) 5.1 |
Incenerimento rifiuti |
|
4.1 |
Fabbricazione prodotti chimici organici |
|
6.1a) 6.1b) |
Produzione di pasta per carta, carta e cartone |
|
6.6 |
Allevamento intensivo di pollame o di suini |
|
1.2 |
Raffinazione di petrolio e di gas |
|
6.1c) |
Fabbricazione di pannelli a base di legno |
|
1.3 2.1 2.2 |
Produzione ferro e acciaio |
|
3.3 |
Fabbricazione del vetro |
|
3.1 |
Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio |
|
2.3a) 2.3c) 2.6 6.11 |
Industrie di trasformazione dei metalli ferrosi |
|
2.1 2.5 6.8 |
Industrie dei metalli non ferrosi |
|
4.2 a) 4.2c) |
Produzione di cloroalcali |
|
6.3 6.11 |
Industria conciaria |
|
6.4. a) 6.5. 6.11. |
Industrie dei sottoprodotti dei macelli e degli animali |
|
6.4 b) 6.4 c) 6.11 |
Altre attività Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte |
|
6.7 6.10 6.11 |
Trattamento superficiale con solventi organici (inclusa la conservazione di prodotti in legno e legno con prodotti chimici) |
|
6.11 |
Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un’installazione di cui al capo II. |
|
6.2 |
Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno |
(*) Sezione dell'allegato I (Categoria attività di cui Art. 10) della Direttiva 2010/75/UE
(**) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. (GU L 469/1 del 30.12.2021)
Con sentenza del 27 gennaio 2021 nella causa T-699/17il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione(UE) 2017/1442.
Nella sentenza nella causa T-699/17il Tribunale ha inoltre affermato che l’annullamento della decisione diesecuzione (UE) 2017/1442con effetto immediato comprometterebbe gli obiettivi di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e di migliorare la qualità dell’ambiente, quali previsti all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, all’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e ai considerando 2 e 44, nonché all’articolo 1 della direttiva 2010/75/UE, ai quali la decisione di esecuzione in parola contribuisce.
Qualora la Corte di giustizia annulli la sentenza nella causa T-699/17, di modo che la decisione di esecuzione(UE) 2017/1442resti valida, la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326cessa di applicarsi alla data di pronuncia della sentenza nella causa C-207/21P.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2024
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 30.05.2024 |
- Proposta modifica direttiva 2010/75/UE - Aggiornamento Decisioni BAT al 18.12.2023 |
Certifico Srl |
0.0 | 19.10.2020 | --- | Certifico Srl |
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