Efficienza e attestazione della prestazione energetica degli edifici in Italia | Quadro normativo
ID 5842 | Rev. 1.0 dell'11.06.2020
Le Direttive EPBD quadro UE, con la proposta di aggiornamento della Direttiva 2010/31/UE prevista nel 2018 (COM/2016/0765) e tutta la principale normativa nazionale dal 1976 al 2020.
L'efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell'Europa.
Circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il riscaldamento degli ambienti. Il miglioramento dell’efficienza energetica comporta vantaggi per l'insieme dell'economia europea e ancor di più per lo sviluppo a livello locale. Si calcola che i benefici diretti dei risparmi energetici, qualora fosse raggiunto l'obiettivo della riduzione del 20% nel 2020, saranno pari a 220 miliardi di euro l'anno. Il potenziale di risparmio energetico non ancora sfruttato è perciò particolarmente ampio ed i benefici economici indiretti potrebbero essere elevati.
Le Direttive EPBD quadro UE (update 2020)
1. Direttiva 2002/91/CE EPBD I
La prima versione dell'EPBD, direttiva 2002/91/CE, è stata approvata il 16 dicembre 2002 ed è entrata in vigore il 4 gennaio 2003. Gli Stati membri dell'UE hanno dovuto conformarsi alla direttiva entro tre anni dalla data di istituzione (4 gennaio 2006), attuando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Nel caso della mancanza di esperti qualificati e/o accreditati, la direttiva ha consentito un'ulteriore proroga in attuazione entro il 4 gennaio 2006.
La direttiva richiedeva che gli Stati membri rafforzassero i loro regolamenti edilizi e introducessero la certificazione energetica degli edifici. Più specificamente, ha richiesto agli Stati membri di conformarsi all'articolo 7 (Certificati di rendimento energetico), all'articolo 8 (Ispezione delle caldaie) e all'articolo 9 (Ispezione dei sistemi di condizionamento dell'aria).
2. Direttiva 2010/31/UE EPBD II
La direttiva 2002/91/CE è stata successivamente sostituita dalla cosiddetta "rifusione EPBD", che è stata approvata il 19 maggio 2010 ed è entrata in vigore il 18 giugno 2010. Questa versione dell'EPBD (Direttiva 2010/31/UE) ha ampliato la propria attenzione su edifici a energia quasi zero, ha comportato un costo ottimale dei requisiti minimi di rendimento energetico e ha migliorato le politiche.
3. Proposta di revisione della direttiva sulla direttiva EPBD (COM/2016/0765)
Il 30 novembre 2016, la Commissione europea ha pubblicato "L'energia pulita per tutti gli europei", un pacchetto di misure che promuovono la transizione energetica pulita in linea con il suo impegno a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030, modernizzare l'economia e creare condizioni per posti di lavoro sostenibili e crescita. (Previsione pubblicazione 2018)
4. Diretttiva (UE) 2018/844 EPBD III
Pubblicata in GU del 19 giugno 2018 la Direttiva 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, in vigore dal 09 luglio p.v. e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020. (GU L 156/75 del 19 giugno 2018)
A seguire le principali tappe normative nazionali/UE sull'efficienza energetica in edilizia.
1. Legge n. 373/1976
La prima norma (Legge n. 373/1976) redatta per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici risale al 1976.
Essa fu emanata perché in quegli anni si manifestava per la prima volta in Europa una vera e propria crisi petrolifera, che fece balzare alle stelle il prezzo del petrolio.
2. Legge n. 10/1991
La legge 10 del 9 gennaio 1991 detta le:
Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
L'obiettivo della Legge è la riduzione dei consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea.
3. DPR n. 412/1993
Nel 1993 fu emanato il decreto di attuazione della Legge 10, il DPR n. 412/1993:
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Il DPR 412/1993 ha introdotto:
- classificazione del territorio nazionale in funzione del numero di gradi giorno
- classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d’uso
- individuazione dei criteri di progettazione energetica
4. Direttiva 2002/91/CE - EPBD I (Energy Performance of Building Directive I)
Nel 2002 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione emanano la direttiva 2002/91/CE, detta EPBD (Energy Performance of Building Directive), con lo scopo di orientare l’attività edilizia dei paesi membri verso una concezione di efficienza energetica che consenta di perseguire anche obiettivi rivolti alla riduzione dell’impatto ambientale ed al contenimento dell’inquinamento.
L’EPBD in ottemperanza al Protocollo di Kyoto, indirizza gli stati membri verso una riduzione degli inquinanti gassosi emessi, attraverso alcune misure correttive in svariati ambiti, tra cui anche l’edilizia, con l’obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi.
La sostanziale novità introdotta dalla EPBD è l’attenzione posta all’efficienza energetica dell’edilizia esistente che, qualora interessata da significative ristrutturazioni, diviene soggetta anch’essa a vincoli prestazionali.
5. D.lgs. 19/08/2005 n.192
Il recepimento della prima versione della direttiva da parte di parecchi Stati membri è stato lento e l'attuazione, a livello nazionale, diseguale. Il Governo italiano è stato tra i primi paesi ad emanare una legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE: il D.lgs. 19/08/2005 n.192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005, corretto l'anno successivo con il D.Lgs. 311/2006. Con questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti (ciò è stato possibile anche grazie alla modifica del Titolo V della Costituzione che rende l’energia materia concorrente tra Stato e Regioni, rif. D.lgs. 31/03/1998, n.112; D.lgs. 192/2005, art. 17). Una delle criticità dei decreti legislativi citati è stata la previsione di vari decreti attuativi a cui si aggiunge comunque la possibilità di libera iniziativa delle Regioni.
Il successivo D.lgs. 30/05/2008, n.115, oltre a recepire la direttiva europea 2006/32/CE (successivamente abrogata dalla direttiva UE 2012/27/UE) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, integra le disposizioni del D.lgs. 192/2005 decretando che, nell’attesa dei suoi provvedimenti attuativi vadano applicate le disposizioni contenute nell’allegato III, arrecante disposizioni concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti abilitati alla certificazione energetica. Nell’agosto 2008, con la L. 6/08/2008, n.133 (D.L. 25 giugno 2008, n. 112), nel percorso dell’applicazione della certificazione energetica si fa purtroppo un passo indietro; vengono infatti abrogati, a partire dal 22/08/2008, i commi 3 e 4 dell’art.6 del D.lgs. 192/2005. Tali commi prevedevano l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica all’atto notarile in caso di compravendita o locazione di un immobile. Non decadeva in ogni caso l’obbligo della consegna, da parte del soggetto venditore, dell’attestato di certificazione energetica all’acquirente dell’immobile.
6. Decreto 19.02.2007 (“Decreto Edifici")
Nel 2007 è pubblicato il D.M. 19 febbraio 2007, modificato dal D.M. 26 ottobre 2007, D.M. 7 aprile 2008 e D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”). “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
7. D.P.R. n. 59/2009
Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n. 59/2009, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, oltre le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali.
8. D.M. 26/06/2009
Nel 2009 viene pubblicato il D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (entrato in vigore il 25/07/2009). È questo il momento in cui la certificazione energetica vera, cioè quella eseguita da un soggetto indipendente come previsto dalla direttiva EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale.
9. D. Lgs. 28/2011 (Decreto rinnovabili)
Nel 2011 viene pubblicato il D.lgs. 28/2011, attuativo della Direttiva 2009/28/CE, che relativamente alla certificazione energetica modifica il D.lgs. 192/2005, introducendo all’art. 13 l’obbligo, a partire dal 1/01/2012, di riportare su tutti gli annunci commerciali di vendita l'indice di prestazione energetica contenuto nell'APE. Dispone altresì che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, venga inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente alla certificazione energetica degli edifici.
10. Decreto 22 novembre 2012
Il 13/12/2012, sulla G.U. n. 290, viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" il quale modifica il D.M. 26 giugno 2009; tra gli aggiornamenti più importanti vi è, all'art. 2 comma 4, l'abrogazione del paragrafo 9 dell'allegato A concernente l'autodichiarazione in classe G del proprietario dell'immobile (opzione contestata già più volte dalla Commissione Europea con vari richiami e comunicati - vedi Procedura di infrazione)
11. Decreto 22 novembre 2012
Il 25/01/2013 viene anche pubblicato un secondo Decreto 22 novembre 2012 che modifica le definizioni dell’allegato A del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Allo scopo di dare attuazione all’art. 9 della Direttiva EPBD che impone agli Stati membri di adottare un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza superiore ai 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell’efficienza dell’impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative.
12. Direttiva 2010/31/UE - EPBD II (Energy Performance of Buildings Directive II)
La Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, definisce l'APE (Attestato di Prestazione Energetica).
L'Attestato di Prestazione Energetica è un documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all’allegato I. Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.
13. D.L. 63/2013
Il D.L. 63/2013 (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013), oltre a recepire la Direttiva 2010/31/UE, interviene sul D.lgs. 192/2005 aggiornandone il testo: indica nuove regole per l'efficienza del patrimonio edilizio e rende obbligatorio l'APE (Attestato di Prestazione Energetica). La metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, prevista dal D.L. 63/2013, entra successivamente in vigore, così come precisato dalla Circolare del 7 agosto 2013 del MiSE, con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Tale disposto permette quindi di porre fine alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Il D.L. 63/2013 viene convertito in legge con modificazioni dalla L. 03/08/2013 n. 90.
Con il D.L. 63/2013 la certificazione cambia il nome: non si parla più di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) ma di APE (Attestato di Prestazione Energetica).
E' previsto l’obbligo di rilascio dell’attestato anche per le locazioni di edifici/unità immobiliari, al pari di quanto avviene per le compravendite.
Il professionista deve rilasciare l'APE, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000 - nuovo art. 6 dlgs 192/2005).
Sono introdotte sanzioni amministrative per proprietari ed agenzie immobiliari.
Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono definite dalle seguenti normative:
- UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4
- CTI 14/2013
- UNI EN 15193 (Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione).
14. D.P.R. 16/04/2013, n. 74
Il 27 giugno 2013 viene pubblicato sulla G.U. n. 149 il D.P.R. 16/04/2013, n. 74 riguardante i criteri di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici.
15. D.P.R. 16/04/2013, n.75
Il 27 giugno 2013 viene anche pubblicato il D.P.R. 16/04/2013, n.75 riguardante i criteri di accreditamento per esperti e organismi per la certificazione energetica degli edifici.
16. D.M. 26 giugno 2015
Nel 2015, con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 39 alla GU n. 162 del 15 luglio 2015 dei D.M. 26 giugno 2015 (3 documenti) viene nuovamente aggiornato il quadro di riferimento. I documenti sono:
- il primo è concernente gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
- il secondo è relativo all'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- il terzo è riguardante l'Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Dal 1° ottobre 2015 sono quindi in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell’APE. Per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato due documenti di chiarimento che hanno l'obiettivo di rispondere ai quesiti presentati dai tecnici del settore con maggior frequenza.
17. Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48 Attuazione EPBD III (Energy Performance of Building Directive III)
Nel 2020 è pubblicato il Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.(GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020)
Il Decreto apporta modifiche rilevanti al D.lgs. 19/08/2005 n.192:
Art. 1. Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005
Art. 2. Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Finalità
Art. 3. Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di intervento
Art. 5. Introduzione dell’articolo 3 -bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine
Art. 6. Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
Art. 7. Modifiche all’articolo 4 -ter del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato
Art. 8. Introduzione dell’articolo 4 -quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
Art. 9. Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
Art. 10. Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
Art. 11. Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
Art. 12. Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali
Art. 13. Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale
Art. 14. Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza
Art. 15. Modifiche all’allegato A
Art. 16. Regolamenti edilizi comunali
Art. 17. Abrogazioni
Art. 18. Disposizioni finali ed entrata in vigore
18. FAQ MISE
Domande frequenti - Documento del 01.10.2018 (FAQ - APE e requisiti minimi)
Domande frequenti - Documento del 01.08.2016 (FAQ - APE e requisiti minimi)
Domande frequenti - Documento del 21.10.2015 (FAQ- APE e requisiti minimi)
...
segue in allegato
Elaborati Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 29.06.2020 | D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48 | Certifico Srl |
0.0 | 24.03.2018 | --- | Certifico Srl |
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