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CONOE: Quadro normativo e documenti

conoe   Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

CONOE: Quadro normativo normativo e documenti

ID 8329 | 08.05.2019

Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

Documento in allegato illustrativo così strutturato:


Il Consorzio CONOE, previsto dall’articolo 233, comma 10, del decreto legislativo n.152/06, ha la funzione di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

In particolare, il Consorzio:

Ai sensi dell’articolo 233, comma 5 del decreto legislativo n.152/06, sono obbligate a partecipare al Consorzio:

CONOE 1

Secondo quanto previsto dallo Statuto, le imprese possono partecipare al Consorzio tramite le proprie Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

Ai sensi dell’articolo 256 del decreto legislativo n.152/06, i soggetti indicati dal citato articolo 233 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

L’articolo 233, comma 12 del decreto legislativo n.152/06 prevede, quindi, che chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal CONOE o da altro soggetto espressamente riconosciuto. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Ai sensi dell’articolo 233, comma 13 del decreto legislativo n.152/06, infine, chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Il mancato rispetto degli indicati obblighi di conferimento e corretto stoccaggio è punito, ai sensi dell’articolo 256 del citato decreto legislativo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

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Quadro normativo:

TUA | Testo Unico Ambiente

legge 28 luglio 2016, n.154
- Circolare 10/10/2017 Termini e modalita’ di applicazione del contributo ambientale
- Circolare n. 1/2017 11.10.2017 Chiarimenti ministeriali sull’applicazione del contributo ambientale CONOE ex art. 10 L. 154/2016
- Circolare n. 2/2017 del 27.11.2017 Note circa il contributo ambientale a carico di oli e grassi per uso alimentare

Modulistica:

Contributo COANE

MOD. CON/01: Modulo accordo per spostamento punto prelievo
MOD. CON/02 – A: modulo per comunicazione dati (dichiarazione mensile)
MOD. CON/02 – B: modulo per comunicazione dati (dichiarazione trimestrale)
MOD. CON/03: modulo autodichiarazione per spostamento punto prelievo
MOD. CON/04: modulo dichiarazione esenzione contributo
MOD. CON/05: modulo richiesta di rimborso

Adesione:

Modulo richiesta di adesione – COMPARTO A
Modulo richiesta di adesione – COMPARTO B
Modulo richiesta di adesione – COMPARTO C
Modulo richiesta di adesione – COMPARTO D

 

...

ART. 233 decreto legislativo n.152/06 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.

2. il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. I Consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

4. Le deliberazioni degli organi dei Consorzio, adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

5. Partecipano ai Consorzio:

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).

6. Le quote di partecipazione ai Consorzio sono determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio puo', nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorita' di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalita' del sistema adottato. L'Autorita', dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorita' e' tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. (1)

10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei Consorzio sono costituite:

a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalita' consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei Consorzio.

11. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attivita' produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attivita' professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti e' obbligato a conferirli ai Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzio, fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.

13. Chiunque, in ragione della propria attivita' professionale ed in attesa del conferimento ai Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti e' obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.

15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 16 GENNAIO 2008, N.4.

(1) La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorita' di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 233, comma 9 [...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Contributo CONOE

Ai sensi dell’articolo 233, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le risorse finanziarie del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) sono costituite:

a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali
- per uso alimentare;
- destinati al mercato interno;
- ricadenti nelle finalità consortili

Pertanto, il contributo ambientale CONOE è applicato agli oli e grassi animali e vegetali:
- per uso alimentare (non si applica ad oli/grassi prodotti o destinati ad altri usi, come, ad esempio, ad uso energetico);
- destinati al mercato interno (non si applica ad oli/grassi destinati all’esportazione o esportati);
- ricadenti nelle finalità consortili (non si applica ad oli e grassi non destinati a diventare rifiuto o che non diventano rifiuti).

Esclusioni dal campo di applicazione del contributo CONOE

Al fine di assicurare la razionalità e l’equità del sistema, anche in aderenza ai principi espressi dal Consiglio di Stato con il parere 2004/11645, del 21 novembre 2007, l’articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n.154 contempla alcune esclusioni dall’applicazione del contributo, in ragione della non suscettibilità degli stessi a diventare esausti o in quanto non rientranti nelle finalità del Consorzio.

Art. 10. Contributo al CONOE legge 28 luglio 2016, n.154

1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l’operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dall’anno 2017 il contributo di cui all’articolo 233, comma 10, lettera d) , del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:
a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all’articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all’articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
3. Sono esclusi dall’applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l’applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell’attività del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall’applicazione del contributo:
a) gli oli di oliva vergini e l’olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;
b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a) , in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;
c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;
d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografi ca protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile.
4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell’articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’entità del contributo resta invariata fi no all’adozione del decreto di modifica ai sensi dell’articolo 233, comma 10, lettera d) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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Fonti:
CONOE
TUA | Testo Unico Ambiente
Legge 28 luglio 2016 n. 154  

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