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Bacini di contenimento: Normativa e dimensionamento

Bacini di contenimento   Rev  4 0 2022

Bacini di contenimento: Normativa e dimensionamento / Rev. 4.0 Marzo 2022

ID 4352 | Rev 4.0 del 29.03.2022 / Documento completo in allegato

Il documento fornisce, con illustrazioni e tabelle, un quadro generale del dimensionamento di bacini di contenimento di liquidi, come misura di protezione ambientale/sicurezza contro lo sversamento, in relazione alle differenti normative inerenti i bacini di contenimento, al tipo di liquido e all'applicazione.

Non sempre la normativa detta valori univoci sulla capacità dei bacini di contenimento anche per lo stesso tipo di liquido, in quanto sovrapponibili in generale a normative differenti, quali: Prevenzione Incendi / Ambiente / Sicurezza.

Una tabella in premessa raggruppa il dimensionamento in relazione a:

- Liquidi
- Normativa di riferimento
- Oggetto applicazione
- Dimensionamento bacini

Rev. 4.0 2022

Aggiunto capitolo 7. Prodotti fitosanitari

Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un  quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.(GU n. 202 del 30.08.2012)
Piano Attuativo Nazionale per l'uso sostenibile dei P.F. (PAN) (recepito con il Decreto 22 gennaio 2014)

Rev. 3.0 2021

Aggiunto capitolo Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³.

Decreto 15 09 2014 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³.

Rev. 2.0 2019

Aggiunto capitolo GNL - Bacini di contenimento Impianti di stoccaggio di GNL di capacità superiore ed inferiore a 50 tonnellate.

Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 - Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE (Direttiva DAFI - Deployment of Alternative Fuels Infrastructure) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. G.U. n. 10 del 13.01.2017 (S.O. n. 3)
Circolare prot n. 12112 del 12 settembre 2018 recante Guida tecnica per lo stoccaggio di GNL Guida Tecnica di prevenzione incendi per l'analisi dei progetti di impianti di stoccaggio di GNL di capacità superiore a 50 tonnellate
Circolare VVF 5870 del 18 maggio 2015 Linee guida prevenzione incendi per l'analisi dei progetti di impianti di stoccaggio di GNL di capacità inferiore a 50 tonnellate

Excursus
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1. Panoramica introduttiva

Di seguito si fornisce, a livello schematico, una panoramica della normativa in materia di dimensionamento dei bacini di contenimento utilizzati per raccogliere liquidi provenienti da sversamenti e fuoriuscite da fusti e da contenitori.

Bacini di contenimento: Normativa e dimensionamento
segue Tabella
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2. Soluzioni idroalcoliche

2.1 Dimensionamento bacini di contenimento

2.2 Normativa di riferimento

D.M. 18 maggio 1995
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.
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Unità di deposito all'aperto di capacità superiore a 5 m³

Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento realizzati in struttura impermeabile e incombustibile, con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicato e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande. Le strutture di contenimento dei bacini devono essere tali da contenere anche eventuali getti, laterali di liquido fuoriuscente dai serbatoi

Figura 2 - Esempio dimensionamento bacino di contenimento
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Fig. 3 - Bacini di contenimento soluzione idroalcoliche

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3. Combustibili

3.1  Normativa di riferimento

D.M. 19 03 1990
Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori–distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

Lettera Circolare N° P322/4113 del 09 marzo 1998
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3.2 Serbatoi mobili di carburanti

Update 2018: con il Decreto 22 Novembre 2017 sono abrogati i DM 19.03.1990 e DM 12.09.2003

D.M. 19 03 1990
Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori–distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri. Disciplina l’ installazione e l’utilizzo di contenitori/distributori mobili di capacità inferiore a 9.000 litri ad uso privato per liquidi di categoria C (liquidi con punto di infiammabilità compreso tra 65 °C e 125 °C) per il rifornimento di macchine ed auto all’interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri.

D.M. 12 09 2003
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto. Disciplina l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio ad uso privato in contenitori-distributori rimovibili, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.

(Update 2018)
Decreto 22 Novembre 2017
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

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Bacini di contenimento: Normativa e dimensionamento

Fig. 4. Bacino di contenimento serbatoi mobili (D.M. 27.11.2017)

3.3 Impianti termici e depositi di combustibile

3.3.1 Locali nei quali sono installati gli impianti termici

Normativa di riferimento

D.M. 28 04 2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

Impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili liquidi.
Il Decreto prevede le prescrizioni da applicare sia nei locali dove sono installati gli apparecchi termici sia nei locali adibiti a deposito di combustibile.

Nel caso in cui l’asse del bruciatore è ubicato a quota maggiore della generatrice superiore del serbatoio non è necessario prevedere bacini di contenimento o soglie rialzate.

Altrimenti:


Fig. 6  Bacino di contenimento impianti termici (D.M. 28.04.2005)
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3.3.2 Depositi di combustibile

Normativa di riferimento

D.M. 28 04 2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

Circolare N° 73 del 29 07 1971
Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio - istruzioni per l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.

Il deposito, costituito da uno o più serbatoi, può essere ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale è installato l'impianto termico o all'interno di serre.

La capacità di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25 m3.

In relazione all'ubicazione dei serbatoi la capacità complessiva del deposito deve osservare i seguenti limiti:

a) 100 m3, per serbatoi ubicati all'esterno del fabbricato;
b) 50 m3, per serbatoi interrati all'interno del fabbricato;
c) 25 m3, per serbatoi installati a vista all'interno del fabbricato.

In base alle modalità di installazione dei serbatoi si distinguono le seguenti tipologie di deposito:

A) deposito all'esterno con serbatoi interrati
B1) deposito con serbatoi fuori terra in apposito locale esterno
B2) deposito all'aperto con serbatoi fuori terra
C) deposito con serbatoi interrati all'interno di un edificio
D) deposito con serbatoi fuori terra all'interno di un edificio
E) deposito all'interno di serre



Figura 7 - Bacini di contenimento depositi di combustibile all’interno/esterno locale ove è installato impianto termico

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3.3.3 Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio

Normativa di riferimento

Circolare n. 73 del 29 07 1971
Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio - istruzioni per l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.

La capacità di ciascun serbatoio non può essere superiore a 15 mc.

In relazione all’ubicazione del deposito possono essere installati 1 o più serbatoi, purché siano rispettate le seguenti limitazioni:

a) non più di 6 serbatoi, se siti all’esterno del fabbricato;
b) non più di 3 serbatoi, se interrati all’interno del fabbricato;
c) non più di 2 serbatoi, se installati in vista all’interno del fabbricato.

Per depositi di potenzialità superiori e per quelli costituiti da serbatoi installati all’aperto, si applicano le norme di cui al DM 31 luglio 1934.



Figura 8 - Bacini di contenimento impianti termici ad olio combustibile
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3.3.5 Installazione di macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità > 1 m³

Normativa di riferimento

Decreto 15 settembre 2014 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³. (GU n.180 del 05.08.2014)

TITOLO II
Macchine elettriche fisse di nuova installazione con contenuto di liquido isolante superiore a 1 m


SISTEMA DI CONTENIMENTO
Per il contrasto della propagazione di un incendio dovuto allo spandimento del liquido isolante combustibile, ogni macchina elettrica deve essere dotata di un adeguato sistema di contenimento. Per macchine elettriche interne si può fare ricorso a bacini di contenimento intorno alle apparecchiature o al convogliamento del liquido versato in un’area di raccolta, entrambi dimensionati in modo da contenere il volume del liquido isolante contenuto nelle macchine elettriche e quello del sistema di protezione antincendio (ove previsto). Per gli impianti all’aperto, il dimensionamento del sistema di contenimento deve essere effettuato secondo le specifiche norme tecniche vigenti.
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4. Oli minerali

4.1 Normativa di riferimento:

D.M. 31 07 1934  - Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.

4.2 Classi dei depositi

Le classi dei depositi sono le seguenti:

Tabella 3 - Classi deposito oli minerali

4.3 Serbatoi fuori terra liquidi categorie A - B- C 

Figura 9 – Dimensionamento bacini serbatoi fuori terra liquidi categoria A, B e C

4.4 Oli usati

Normativa di riferimento

Decreto 16 maggio 1996, n. 392 - Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.

Bacini di contenimento

Tutti i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti  in  un  bacino delimitato da muro  di  contenimento  in  c.s.  di  altezza  tale  da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio: è ammessa l'installazione di  più serbatoi  in  unico  bacino,  ad eccezione  del  serbatoio  adibito  allo   stoccaggio   di   prodotto contaminato che deve essere installato in specifico bacino. Nel  caso di più serbatoi in unico bacino, la capacità di contenimento  dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacita geometrica  totale  dei serbatoi contenuti, ma  almeno  pari  a  quella  del  serbatoio  più grande. 
...

Figura 10 – Dimensionamento Bacini di contenimento oli usati (D.M. 16.05.96 n. 392)

4.5 Lubrificanti all’interno di autorimesse
....

5.2 Rifiuti pericolosi
...

5.3. Rifiuti non pericolosi

Normativa di riferimento

Decreto 5 aprile 2006, n. 186 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
...



Figura 13 – Dimensionamento bacini di contenimento rifiuti non pericolosi

[...]

7. Prodotti fitosanitari

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere un magazzino dedicato, ma quando il quantitativo è ridotto, è possibile utilizzare un armadio o un’area delimitata da pareti o reti metalliche all’interno di un altro locale. Il deposito deve essere posizionato lontano dalle aree sensibili all’inquinamento (corsi d’acqua, aree di stoccaggio prodotti alimentari/mangimi, aree di immagazzinamento imballaggi, aree di allevamento animali da cortile ecc.).

In particolare, è prevista una zona di rispetto che, salvo diversa specifica individuazione in ambito locale, ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano nella quale è vietato lo stoccaggio di prodotti fitosanitari (art. 94 decreto legislativo 152/06).

Il deposito deve avere:

- La segnaletica di sicurezza sulla porta: cartelli di pericolo “sostanze Velenose”, “Materiale Infiammabile” “Divieto di Accesso alle persone non autorizzate”
- L’impianto elettrico a norma
- Pavimenti lavabili e impermeabili
- scarichi non collegati direttamente alla rete fognaria (per evitare rischio di immissione accidentale nell’ambiente di acque contenenti residui di PF)
- sistemi di contenimento per evitare la fuoriuscita di liquidi (sversamenti accidentali, acque di lavaggio, rifiuti) che abbiano la capacità di almeno il 110% del volume del contenitore di liquidi più capace presente.

Immagini - Prodotti fitosanitari / Vasche di contenimento

Immagini   Prodotti fitosanitari   Vasche di contenimento

[...] Segue in allegato

Fonti

Indice

1. Panoramica introduttiva

2. Soluzioni idroalcoliche
2.1 Dimensionamento Bacini
2.2 Normativa di riferimento

3. Combustibili
3.1 Normativa di riferimento
3.2 Serbatoi mobili di carburanti
3.3 Impianti termici e depositi di combustibile
3.3.1 Locali nei quali sono installati gli impianti termici
3.3.2 Depositi di combustibile
3.3.3 Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio
3.3.4 Installazioni fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici
3.3.5 Installazione di macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità > 1 m³

4. Oli minerali
4.1 Normativa di riferimento
4.2 Classi dei depositi
4.3 Serbatoi fuori terra liquidi categorie A - B – C
4.3.1 Deroghe per depositi già esistenti
4.3.2 Deroghe per produzione e lavorazione senza deposito
4.3.3 Serbatoi fuori terra esclusivamente adibiti per effettuare miscele oppure travasi
4.3.4 Serbatoi interrati per residui distillati di classe 10ª
4.4 Oli usati
4.5 Lubrificanti all’interno di autorimesse

5. Rifiuti liquidi
5.1 Rifiuti tossici e nocivi
5.1.1 Normativa di riferimento
5.2 Rifiuti pericolosi
5.2.1 Normativa di riferimento
5.3 Rifiuti non pericolosi
5.3.1 Normativa di riferimento

6. GNL
6.1 Impianti di stoccaggio di GNL di capacità superiore a 50 tonnellate
6.2 Impianti di stoccaggio di GNL di capacità inferiore a 50 tonnellate

7. Prodotti fitosanitari

Fonti

Formato: pdf
Pagine: 31
Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2022
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Elaborazione copia/stampa autorizzata Abbonati su PDF Ambiente/3RED/Full

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 29.03.2022 Capitolo 7. Prodotti fitosanitari
Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 
Piano Attuativo Nazionale per l'uso sostenibile dei P.F. (PAN)
Certifico Srl
3.0 01.02.2021 Decreto 15 settembre 2014  Certifico Srl
2.0 05.12.2019 Capitolo 6. GNL Certifico Srl
1.0 08.04.2018 Decreto 22 novembre 2017 Certifico Srl
0.0 16.07.2017 --- Certifico Srl

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