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Autorizzazione scarico acque reflue domestiche in fognatura / Procedura

Autorizzazione scarico acque reflue domestiche in fognatura

Autorizzazione scarico acque reflue domestiche in fognatura / Procedura

ID 18044 | 15.11.2022 / In allegato documento completo

Tutti gli scarichi, tranne alcuni casi specifici previsti dalla normativa, devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art.124 del D.Lgs 152/2006.

L’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico è regolamentato da norme nazionali e regionali, che hanno via via raffinato, sia l’autorizzazione stessa che le competenze amministrative diversificate a seconda della tipologia di scarico e tipologia di recettore finale.

L’autorizzazione allo scarico riguarda sia aspetti qualitativi (es: rispetto dei limiti di accettabilità) sia aspetti quantitativi (es: compatibilità idraulica e/o irrigua, rispetto alle caratteristiche e/o usi del corpo idrico recettore).

Sono esclusi dall’obbligo di preventiva autorizzazione allo scarico (D.Lgs 152/2006 all’art. 107 comma 2) gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria purché rispettino il regolamento del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato ( a titolo illustrativo in allegato Regolamento di fognatura AUSIR Rev. 4.0 2021 CAFC Spa).

Sono altresì esclusi dal solo obbligo di preventiva autorizzazione allo scarico, per gli aspetti ambientali, le acque meteoriche di dilavamento non contaminate così come definite dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e dalla normativa regionale conseguente:

- Scarichi da civile abitazione
- Scarichi da impianto/stabilimento da attività produttiva
- Scarichi da sistema fognario a servizio di agglomerato urbano
- Scarichi di acque originate da impianto di scambio termico (Open Loop)
- Scarichi di acque intercettate e pompate nel corso di particolari lavori di ingegneria civile (cantieri di grandi opere)
- Scarichi originati da impianti di bonifica (Pump & Treat) delle acque sotterranee di siti inquinati.

D.Lgs 152/2006

Art. 124 (criteri generali)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito (N).

5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali e' definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformita' all'autorizzazione rilasciata dall'ente di governo dell'ambito (N).

6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo' prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformita' alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Nota Glossario art. 124

(N) Gli Enti di governo dell'ambito (EGA) sono gli organismi individuati dalle Regioni per ciascun Ambito Territoriale Ottimale ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO ed ai quali è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.
Agli Enti di governo dell'ambito sono attribuiti, in particolare, i compiti di seguito richiamati:
- predisposizione e aggiornamento del Piano d'Ambito (costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario);
- affidamento del servizio idrico integrato;
- predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra Ente di governo dell'ambito e soggetto gestore, sulla base della convenzione tipo adottata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- al fine dell'aggiornamento del piano economico-finanziario, predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario adottato dall'Autorità e relativa trasmissione a quest'ultima per l'approvazione.

D.Lgs 152/2006

Art. 107 Scarichi in reti fognarie

1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonche' il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente.

3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.

4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

[...]

Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria

Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi purché osservino il Regolamento del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il Gestore verifica l’osservanza del Regolamento e si riserva la facoltà di dettare le prescrizioni che ritiene più opportune per garantire il buon funzionamento della rete fognaria, degli impianti di depurazione e la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente.

Per ottenere il nullaosta all’allacciamento e allo scarico in rete fognaria, i titolari di insediamenti di tipo residenziale e di servizi che diano origine ad acque reflue di tipo domestico, presentano specifica domanda al Gestore.

La richiesta di allacciamento alla rete fognaria deve essere presentata da tecnico abilitato, iscritto agli ordini professionali, secondo la modulistica predisposta dal Gestore.

Per gli insediamenti di nuova realizzazione o esistenti soggetti ad interventi edilizi, tale domanda deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire o provvedimento equivalente. La realizzazione delle opere fognarie interne alle proprietà private è subordinata all’approvazione del progetto delle stesse da parte del Gestore.

Contestualmente all’autorizzazione delle opere, il Gestore comunica al richiedente l'importo del contributo di allacciamento e dei diritti di istruttoria secondo quanto previsto dal “Tariffario per le prestazioni e i servizi resi all’utenza” approvato dal Gestore.

Il richiedente è tenuto a corrispondere tali spese anche quale condizione di procedibilità della richiesta. 

La comunicazione di approvazione del progetto delle opere interne viene effettuata dal Gestore entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte del richiedente.

Scarichi di acque nere e saponate

Gli scarichi delle acque nere devono di norma essere recapitati in rete fognaria direttamente senza interposizione di preesistenti sistemi di pretrattamento sia di tipo tradizionale, che di tipo Imhoff.

Gli scarichi delle acque saponate provenienti da cucine o similari dovranno essere pretrattati da  separatori di grassi (c.d. vasche condensagrassi), conformi alla normativa UNI EN 1825-1 e 2, al  fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità della rete fognaria.

Lo smaltimento periodico dei residui provenienti dalla pulizia delle vasche di trattamento dovrà essere effettuato in conformità alle leggi vigenti.

Scarichi di acque bianche

Gli scarichi delle acque bianche, provenienti da insediamenti isolati sia residenziali sia di servizi, di qualsiasi dimensione, devono di norma essere convogliati nei corsi d’acqua superficiali ovvero, dove non tecnicamente realizzabile o eccessivamente oneroso, essere dispersi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatti salvi i diritti di terzi. Le acque bianche provenienti da edifici di nuova realizzazione o soggetti a interventi edilizi, ubicati nei centri abitati, dovranno essere convogliate in corsi d’acqua superficiali o disperse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, qualora ciò risulti eccessivamente oneroso o tecnicamente non realizzabile, scaricate in rete fognaria.

Il Gestore, a suo insindacabile giudizio, può consentire lo scarico delle acque di cui al comma 1  direttamente in rete fognaria, sia in via provvisoria sia in modo definitivo, qualora altri recapiti  risultassero tecnicamente non realizzabili o economicamente troppo onerosi. Nel caso di territori soggetti a scolo meccanico (zona di bonifica idraulica) e di rete fognaria di tipo misto può essere consentito lo scarico di acque meteoriche nella rete fognaria. Nel caso di rete fognaria separata, invece, lo scarico delle acque bianche dovrà avvenire nella canalizzazione adibita alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche.

Le acque in esubero dei pozzi artesiani dovranno essere convogliate nella canalizzazione adibita alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche o nella rete idrica superficiale. Tali acque potranno essere convogliate nella canalizzazione delle acque miste, previa verifica del Gestore, solo se dimostrato che soluzioni alternative risultino eccessivamente onerose o tecnicamente non realizzabili, purché tale convogliamento risulti compatibile con la quantità e qualità del refluo recapitato al depuratore finale e comunque con una portata non superiore alla portata massima di prelievo prevista dal Piano di Tutela delle Acque.

Richiesta di allacciamento alla rete fognaria

Per ottenere il nullaosta all’allacciamento alla rete fognaria, i titolari di insediamenti di tipo residenziale e da servizi che diano origine ad acque reflue, presentano specifica domanda al Gestore.

La richiesta di allacciamento alla rete fognaria deve essere presentata secondo la modulistica predisposta dal Gestore. Per gli insediamenti di nuova realizzazione ovvero esistenti soggetti a interventi edilizi tale domanda deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire ovvero alla segnalazione certificata di inizio attività, sempre secondo la modulistica predisposta dal Gestore.

La realizzazione degli allacciamenti e delle opere fognarie interne alle proprietà private è  subordinata al rilascio del nulla osta all’allacciamento alla rete fognaria emesso dal Gestore. Nel caso di realizzazione di allacciamenti e opere fognarie interne alle proprietà nell’ambito di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività, il nulla osta viene trasmesso anche al Comune di competenza.

Nel caso di utenze di tipo residenziale composte da più unità abitative con canalizzazioni in comune e che debbano realizzare un unico allacciamento per lo scarico delle acque reflue dell’intero insediamento, dovrà essere presentata un’unica istanza congiunta tra tutti i soggetti interessati o dal condominio.

Nel caso di più fabbricati siti su una strada privata dovrà essere presentata una richiesta a cura di  ogni titolare degli insediamenti (sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli scarichi non  residenziali). Tale disposizione si applica anche agli amministratori di condominio nel caso di corti o strade private con più condomini.

Esempio contenuti domanda di autorizzazione all’allacciamento fognario per utenze residenziali

Domanda da presentare relativamente a stabili ad uso residenziale per:

- ottenimento di autorizzazione per nuovo allacciamento (allacciamento da realizzare);
- modifiche sostanziali allo schema della rete di fognatura privata interna alla proprietà, in stabile già dotato di allacciamento alla pubblica fognatura, anche se già autorizzato dal gestore;
- regolarizzazione di allacciamento esistente.

La documentazione da allegare alla pratica deve obbligatoriamente riportare le firme digitali sia del richiedente che del tecnico incaricato; se il richiedente non dispone di firma digitale è necessario allegare procura speciale al tecnico incaricato.

Di seguito si riporta l'elenco dei documenti da consegnare:

1. Domanda di autorizzazione all’allacciamento fognatura residenziale
2. Copia del documento di identità del richiedente
3. Eventuale delega sottoscritta, con fotocopia del documento di identità del delegante
4. Eventuale copia del certificato di iscrizione alla CCIAA (obbligatoria per società o persone giuridiche)
5. Documentazione tecnica come di seguito elencato:
- Planimetria di inquadramento, con chiara evidenza del lotto di intervento, riportante:
- toponomastica di almeno due vie oltre quella in cui verrà realizzato l'allacciamento
- estratto di PGT vigente con indicazione dei vincoli idrogeologici (incluse aree di rispetto pozzi di pubblico acquedotto)
- estratto di mappa catastale aggiornato
- Planimetria generale del lotto di intervento con rappresentazione grafica di superfici impermeabili, semipermeabili e permeabili, distinguendo tra aree verdi con e senza collettamento 
- Planimetria generale del lotto di intervento, in scala 1:100-200 (per interventi oltre 2000m2 in scala 1:500), con grado di dettaglio di progetto definitivo o esecutivo, riportante almeno i seguenti contenuti:
-- posizione dei punti di scarico divisi per tipologia
-- schema delle reti fognarie sia interne agli edifici sia esterne, avendo cura di distinguere con colori o tipi linee nettamente differenti le condotte ed i manufatti convoglianti i liquami di diversa natura (domestici/meteorici)
-- posizione ed ingombro del pozzetto di alloggiamento del gruppo ispezione-sifone- braga (da ubicarsi al limite della proprietà privata)
-- legenda contenente tutti i graficismi utilizzati nella planimetria
- In caso di domanda di autorizzazione per nuovo allacciamento: sezione stradale di progetto in corrispondenza del punto di allaccio, compilando il modulo scaricabile dalla presente pagina internet, previa verifica della quota/geometria della pubblica fognatura nel punto di allaccio.

PROCEDURA PER AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA RESIDENZIALE

Autorizzazione scarico acque reflue domestiche in fognatura   Schema 1

 

Rilascio del nullaosta all’allacciamento alla rete fognaria

Il nullaosta all’allacciamento alla rete fognaria viene rilasciato dal Gestore al titolare dello scarico.

Il rilascio del nulla osta è subordinato alla realizzazione di quanto eventualmente prescritto nel rispetto del Regolamento del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il nulla osta rilasciato, si intende riferito all’insediamento così come definito nella richiesta di allacciamento delle acque reflue nella rete fognaria e non può essere ritenuto valido qualora subentrino variazioni delle condotte e dei manufatti fognari, dei siti o della loro destinazione d’uso  tali da modificare la situazione dichiarata sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico in essere.

Nelle zone servite da acquedotto pubblico il rilascio del nullaosta prevede l’installazione e funzionamento di idoneo strumento di misura volumetrico delle acque prelevate, da installarsi a cura del Gestore. Il misuratore volumetrico deve essere installato al limite della proprietà e reso disponibile alla lettura ed ai controlli.

Diniego del nulla osta all’allacciamento di acque reflue domestiche in rete fognaria

Il Gestore si riserva la facoltà di negare il nulla osta all’allacciamento in rete fognaria qualora evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando le opere fognarie interne e di  allacciamento non vengano realizzate a regola d’arte.

[...] Segue in allegato

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