Utilizzo acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari (fertiirrigazione)
Il Documento allegato, illustra, la gestione delle acque di vegetazione (e di scarichi dei frantoi oleari) che sono regolamentate da una specifica legislazione ambientale inerente utilizzazione agronomica (fertiirrigazione) secondo le previsioni dell'Art. 74 e 112 del D.Lgs n. 152/2006 e che fa capo alla Legge 11 novembre 1996, n. 574. Il DM 6 luglio 2005 definisce i criteri e le norme tecniche generali con le quali le Regioni disciplinano le attività di utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi oleari.
ID 8685 | 07.07.2019
Le acque di vegetazione prodotte in italia
Secondo recenti dati editi dall’Istat, la superficie investita ad olivo nel nostro Paese risulta pari a 1141 mila ettari, risultando la terza coltivazione per estensione, a livello nazionale, Sempre secondo tali stime la produzione di olive risulta pari a 3,79 milioni di tonnellate, mentre in termini di olio prodotto, si sono raggiunti, negli ultimi anni, quantitativi compresi fra le 250 e le 500 mila tonnellate.
Per quanto riguarda la produttività, risulta caratterizzata da un’elevata presenza di aziende di piccole dimensioni, generalmente destinate a soddisfare le esigenze di autoconsumo ed una limitata incidenza di grossi olivicoltori, cui si deve invece buona parte della produzione. Considerando che gli impianti censiti lavorano circa un terzo della quantità totale di olive avviate all’estrazione nel nostro Paese, ed ipotizzando che il rapporto medio tra olive lavorate e reflui prodotti si mantenga costante, si può stimare che la produzione di reflui oleari si attesti attorno ai 3 milioni di tonnellate per anno.
Il processo tecnologico
Le tecnologie estrattive utilizzate influenzano tutti i prodotti dell’industria olearia, rivestendo particolare importanza proprio nella caratterizzazione sia quantitativa che qualitativa delle acque reflue.
Dal frantoio a tre fasi si originano, oltre all’olio, due tipologie di sottoprodotto: le sanse vergini, di consistenza più o meno solida derivanti dalla polpa delle olive, e le acque di vegetazione, di formulazione liquida, costituite essenzialmente dalle acque di lavaggio e da quelle di processo, oltre che dalla frazione acquosa dei succhi della drupa.
Le sanse rappresentano in un certo senso un’ulteriore fonte di reddito per i frantoiani, che usualmente le conferiscono con profitto ai sansifici. Le acque di vegetazione, invece, secondo la normativa vigente (Legge 11 novembre 1996, n. 574), possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.
Le caratteristiche dei reflui oleari
Le acque di vegetazione presentano una colorazione scura che può arrivare sino al nero e sono caratterizzate da un odore tipico. Sono costituite di una soluzione acquosa di sostanze organiche (di zuccheri riduttori, ma anche acidi organici, polialcoli) e minerali (potassio, fosforo, calcio) .
Con la progressiva sostituzione dei frantoi tradizionali a pressione con i nuovi sistemi a estrazione centrifuga si sono venuti a modificare le caratteristiche, la più macroscopica delle quali riguarda l’incremento dell’umidità delle sanse ed una maggiore diluizione della componente solida presente nelle acque di vegetazione. Per questo motivo la legge vigente prevede dosi massime diversificate a seconda del metodo di estrazione adottato.
A causa del contenuto di acidi organici presenti nelle olive (in particolare acido malico e citrico), hanno una reazione da sub-acida ad acida e presentano valori di pH compresi tra 4,5 e 5,9.
Le acque reflue di vegetazione dal sistema a centrifugazione presentano, rispetto a quelle per pressatura, un quantitativo di olio maggiore. Ciò è dovuto al fatto che le acque di centrifugazione contengono una certa quantità di minuti frammenti vegetali di polpa di olive che, durante il processo di frangitura, il decanter trasferisce dalla sansa al refluo liquido.
Gli zuccheri riduttori presenti sono costituiti essenzialmente da glucosio (90% c.a.) e fruttosio (10% c.a.).
Il contenuto medio in ceneri varia in valore percentuale dallo 0,6 al 2% rispettivamente per le acque da impianti a centrifugazione e a pressione
L’impiego dei reflui oleari in agricoltura
Inizialmente ostacolata è stata la consuetudine di procedere al loro spargimento sul terreno agrario in quanto considerate un refluo fra i più inquinanti nell’ambito dell’industria agro-alimentare. Infatti oltre ad un elevato carico organico, le acque di vegetazione presentano anche una bassa biodegradabilità a causa della presenza di polifenoli ad attività antimicrobica, da esami effettuati risulta che questi reflui non sembrano possedere un’effettiva tossicità e al più possono provocare qualche effetto indesiderato, comunque temporaneo, sulla funzionalità degli agroecosistemi interessati al loro sversamento.
La distribuzione diretta sul terreno agrario delle acque di vegetazione rappresenta dunque la via preferenziale per procedere al loro recupero, e ciò sia per motivi di ordine economico che per esigenze di tipo agro-ecologico. Per questo motivo le acque di vegetazione sono regolamentate da una specifica legislazione.
Le indagini hanno evidenziato l’incremento della frazione umica del terreno ed un arricchimento nella dotazione in elementi nutritivi conseguenti alla somministrazione di dosi crescenti di acque di vegetazione mentre numerosi studi su ARV i non hanno quasi mai evidenziato significativi effetti depressivi sulla produttività .
Rispetto alle possibili conseguenze sulle caratteristiche del terreno, il significativo contenuto in elementi nutritivi quali il potassio (sotto forma di ossido) e il fosforo (come anidride fosforica) ha suggerito l’ipotesi di utilizzare i reflui oleari come fertilizzanti. L’apporto di reflui oleari provoca un aumento del contenuto in azoto totale e fosforo assimilabile e potassio scambiabile e interagiscano con i processi biologici che nel suolo influenzano la disponibilità dei vari elementi.
Le acque di vegetazione risultano sostanzialmente prive di qualsiasi sostanza pericolosa (agenti patogeni, metalli pesanti, ecc.) ed il problema di una loro corretta utilizzazione agronomica riguarda quasi esclusivamente alcuni dei componenti organici caratterizzati da una spiccata azione antimicrobica e/o da una bassa biodegradabilità (polifenoli).
Ciò nonostante l’impiego delle acque di vegetazione in agricoltura deve rispondere a criteri di razionalità in relazione alle quantità, ai tempi, alle modalità dello smaltimento è soprattutto a particolari condizioni del sito destinato a riceverle.
Per questo motivo le acque di vegetazione sono regolamentate da una specifica legislazione:
- Legge 11 novembre 1996, n. 574
Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.
(GU n.265 del 12-11-1996)
- Decreto 6 luglio 2005
Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
(GU n. 166 del 19-7-2005)
- Decreto 8 maggio 2015
Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA.
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Art.74 Definizioni
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p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
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Art.112 (utilizzazione agronomica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (abrogato da D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128 / ndr) per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla Legge 11 novembre 1996, n. 574, nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, cosi' come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e' soggetta a comunicazione all'autorita' competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:
a) le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della Legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attivita' di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorita' competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attivita' di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.
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Modalità di attuazione della comunicazione preventiva di cui all’art 3 della legge 574/1996
La comunicazione di cui all’art 3 della Legge n 574/1996 deve essere resa obbligatoriamente con utilizzazione del modello presente nel regolamento dipende da regione a regione.
La dichiarazione è annuale e deve precedere l’inizio della campagna di molitura.
Ad essa dovrà essere allegata una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale:
a) sull'assetto pedogeomorfologico,
b) sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura;
c) sui tempi di spandimento previsti;
d) e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.
La relazione dovrà essere sottoscritta anche dalla ditta richiedente che con tale sottoscrizione dichiara la veridicità di quanto asserito nella relazione.
La relazione dovrà essere di data recente.
Compilare il Quaderno di Molitura e il Registro per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.
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Art. 3 Comunicazione preventiva
1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e' subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.
2. L'autorita' competente puo', con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche.
Nota
La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."
Modalità di spandimento delle acque di vegetazione
La ditta dovrà comunicare annualmente il piano di spandimento delle acque reflue olearie.
La comunicazione dovrà essere resa con utilizzo di un modello apposito.
Nella comunicazione la ditta dovrà indicare le piantagioni in atto sui terreni investiti dalle acque reflue.
Il piano annuale di spandimento deve essere comunicato contestualmente anche all’Arpa, all’ASL , all’Ufficio tecnico comunale e al Suap, per i successivi controlli ambientali.
Stoccaggio delle acque di vegetazione e di lavaggio.
Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al Sindaco del luogo ove ricadono.
I silos, le cisterne o le vasche devono essere autorizzate urbanisticamente .
I silos, le cisterne o le vasche devono essere collaudati prima del loro uso da tecnico di fiducia della ditta il quale deve attestare anche la inesistenza di collegamenti con la rete fognante cittadina.
La certificazione di collaudo tecnico deve essere rimessa all’ufficio tecnico urbanistico il quale provvederà ad accedere alla medesima con l’assistenza dell’ASL per verificarne la fruibilita’ e le condizioni di cui in precedenza.
Per i silos,le cisterne e le vasche non autorizzate ad aggettare le acque di vegetazione sui terreni dovrà essere impiantato un registro dal quale risultino tutti i conferimenti delle acque stesse ad aziende specializzate al loro trattamento.
Le sanzioni previste
Si applicano sanzioni amministrative, a chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità ,a chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari.
Normativa regionale
A tutela dei corpi idrici dall’inquinamento e per raggiungere o mantenerne gli obiettivi di qualità, (art. 112 del D.Lgs n. 152/2006), è stato emanato il DM 6 luglio 2005 per definire i criteri e le norme tecniche generali con le quali le Regioni disciplinano le attività di utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, anche sulla base di quanto previsto dalla Legge 11 novembre 1996, n. 574.
Il citato Decreto Ministeriale stabilisce che lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti dell’acqua in esse contenute, tenendo conto delle caratteristiche pedomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie a tutela ambientale ed urbanistica.
Sulla base di quanto previsto dalle norme nazionali, l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari è subordinata alla presentazione di una Comunicazione preventiva, da trasmettere al Comune nel cui territorio sono ubicati i terreni oggetto dell'intervento di spandimento agronomico.
Affinchè tali attività non ricadano nel campo di applicazione della parte IV del D.Lgs n. 152/2006, in materia di gestione dei rifiuti, devono essere condotte nel pieno rispetto della disciplina speciale nazionale, che viene integrata dalle disposizioni regionali.
Es. Regione Veneto
La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 2214 dell'8 agosto 2008, ha recepito i criteri e le norme tecniche generali, fissati dal DM 6 luglio 2005, coordinando la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide con norme regionali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali.
La delibera riporta tutte le disposizioni tecniche per lo svolgimento delle attività di utilizzo delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, nonché i procedimenti amministrativi previsti, ad integrazione delle norme in vigore stabilite dalla Legge 11 novembre 1996, n. 574.
Il provvedimento si compone di 5 Allegati:
Allegato A - "Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari"
Allegato B - "Modello AVI, Comunicazione di primo spandimento per utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari"
Allegato C - "Modello AVS - Comunicazione annuale successiva per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari"
Allegato D - "Modello RT - Notizie e dati da inserire nella relazione tecnica di cui all'Allegato A per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari"
Allegato E - "Modello DT - Documento di trasporto acque di vegetazione e sanse umide".
Obblighi dei Comuni
In conformità a quanto disposto dalla DGR n. 2214/2008 ed in ottemperanza agli obblighi di informazione previsti dal Decreto 6 luglio 2005, ciascun Comune trasmette alla Regione - Direzione Agroambiente - ogni anno, entro il 31 ottobre, oltre al numero totale di comunicazioni, una scheda di monitoraggio riportante i seguenti dati per ogni comunicazione:
- tipologia di frantoio da cui provengono le acque di vegetazione e/o le sanse umide
- quantità di acque di vegetazione e/o sanse umide utilizzate agronomicamente sul suolo
- sito/siti di spandimento e relativa superficie impegnata
- caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio.
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segue in allegato
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