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Relazione CE riesame obiettivi recupero dei RAEE

Relazione CE riesame obiettivi recupero dei RAEE

Relazione della Commissione e al Parlamento Europeo e al Consiglio sul riesame degli obiettivi di recupero dei RAEE, sulla possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo, e sul riesame del metodo per il calcolo degli obiettivi di recupero stabiliti all'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE sui RAEE (COM(2017) 172 final)

Bruxelles, 18.4.2017

La Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("direttiva RAEE"), rifusione della precedente direttiva 2002/96/CE ("vecchia direttiva RAEE"), è entrata in vigore nell'agosto 2012 e doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 14 febbraio 2014.

La direttiva sui RAEE stabilisce norme per la loro gestione intese a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, in seguito, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, riducendo il volume dei rifiuti da smaltire e contribuendo all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore.

In questo contesto, la direttiva RAEE introduce, all'articolo 11 e all'allegato V, obiettivi combinati relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio insieme a obiettivi di recupero per i RAEE, stabilendo all'articolo 11, paragrafo 2, la metodologia per il loro calcolo.

La presente relazione risponde ai requisiti per la Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 6 della direttiva RAEE, elencati di seguito:

1. riesaminare gli obiettivi di recupero di cui all'allegato V, parte 3;
2. esaminare la possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo;
3. riesaminare il metodo per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 11, paragrafo 2, al fine di analizzare la fattibilità di stabilire obiettivi sulla base dei prodotti e materiali risultanti (output) dai processi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo.

Per preparare la presente relazione la Commissione ha commissionato a esperti indipendenti la revisione dei dati statistici pertinenti, della letteratura e delle informazioni tecniche e ha tenuto consultazioni con i principali soggetti interessati (Stati membri, associazioni di categoria, rappresentanti dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ONG e esperti indipendenti.

La presente relazione ha l'obiettivo di informare il Parlamento europeo e il Consiglio sulla valutazione operata dalla Commissione e sulle sue conclusioni in merito ai due aspetti sopracitati

Riesame degli obiettivi di recupero dei RAEE

Obiettivo
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva RAEE sono attualmente classificate sotto le dieci categorie "orientate ai prodotti" di cui all'allegato I e II3. A partire dal 15 agosto 2018, le AEE saranno classificate nelle 6 categorie "orientate alla raccolta" di cui agli allegati III e IV4. Gli obiettivi di recupero imposti ai produttori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, sono applicabili per ogni categoria di AEE di cui all'allegato V.
Dato che gli obiettivi di riciclaggio e di recupero sono subordinati alla massa e ai materiali di cui sono composte le singole categorie, la modifica nella classificazione può incidere sia sulla massa totale sia sui materiali di cui sono composte le nuove categorie. Pertanto, il motivo principale per il riesame degli obiettivi di recupero consiste nel valutare se il mutamento delle categorie delle AEE ha comportato cambiamenti significativi del livello di ambizione degli obiettivi.

Valutazione inerente al riesame degli obiettivi di recupero dei RAEE
L'analisi si è concentrata sul confronto tra il livello di ambizione degli obiettivi di recupero applicabili per ciascuna delle 10 categorie a partire dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 (come indicato nella parte 2 dell'allegato V) e quello degli obiettivi di recupero applicabili per ciascuna delle 6 categorie a partire dal 15 agosto 2018 (come indicato nella parte 3 dell'allegato V).

Queste le principali conclusioni alle quali è giunto lo studio:
- per la grande maggioranza dei prodotti la transizione da 10 a 6 categorie di AEE non provoca variazioni nel valore assoluto degli obiettivi di riciclaggio e di recupero. Anche se una variazione è presente, non è significativa. Inoltre, i pochissimi prodotti sui quali incide la modifica degli obiettivi (ad esempio: utensili professionali, attrezzature mediche, attrezzature professionali di monitoraggio e controllo), costituiscono solo una piccola frazione del flusso globale di RAEE, e quindi l'impatto sul tasso di recupero e riciclaggio globale è trascurabile.
- La modifica delle categorie comporta un aumento di oltre il 7% della massa da riciclare, il che significa che gli obiettivi di riciclaggio applicabili a partire dal 2018 (per 6 categorie) sono più ambiziosi degli obiettivi applicabili dal 2015 al 2018 (per 10 categorie). Si tratta di un esito auspicabile dal momento che gli obiettivi devono progredire nel tempo e il rispetto degli obiettivi fissati per il 2018 (6 categorie) porterà a un leggero incremento dei benefici economici e ambientali, grazie all'aumento dei materiali recuperati e riciclati.
- Il raggruppamento nelle 6 categorie si avvicina molto di più alle operazioni a livello di raccolta e di trattamento e può quindi aumentare la coerenza nella comunicazione dei dati e limitare l'onere amministrativo sia per le strutture di raccolta e di trattamento dei RAEE sia per le autorità nazionali in sede di consolidamento e controllo della coerenza dei dati.

Esame della possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo

Obiettivo
L'opportunità di fissare obiettivi distinti per la preparazione per il riutilizzo è stata esaminata applicando le pratiche pertinenti utilizzate negli Stati membri, analizzando i fattori trainanti e gli ostacoli alla preparazione e al riutilizzo e, sulla base delle informazioni disponibili, valutando se sia fattibile e realizzabile fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo.

Valutazione inerente la possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo
Nel 2012, gli Stati membri hanno dichiarato a Eurostat circa 70 000 tonnellate di RAEE riutilizzate/preparate per il riutilizzo nell'UE. Tuttavia, la comunicazione di dati distinti per il riutilizzo/la preparazione per il riutilizzo è facoltativa per gli Stati membri e nel 2012 solo quindici hanno comunicato i suddetti dati.

Conclusioni
Sulla base dei principali esiti della valutazione, la Commissione conclude che non è opportuno, in questa fase, fissare nella direttiva RAEE obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo. La Commissione, tuttavia, promuoverà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per individuare buone pratiche in quelli dove gli obiettivi per la preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono stati fissati a livello nazionale o regionale o nell'ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore.

Riesame del metodo per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Obiettivo
L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva RAEE definisce il metodo per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero, che consiste nel dividere il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo (approccio basato sull'input) per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.
Il riesame di questo metodo di calcolo ha valutato la fattibilità e praticabilità di fissare obiettivi sulla base dei prodotti e dei materiali derivanti da processi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo (approccio basato sull'output).

Conclusioni
In base alla valutazione effettuata, la Commissione conclude che non vi è una giustificazione impellente per sostituire il metodo basato sull'input per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero con un metodo basato sull'output, che fissa invece gli obiettivi sulla base dei prodotti e dei materiali derivanti da operazioni di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo

Fonte: Commissione Europea

Normativa correlata:

Direttiva 2012/19/UE

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