Livelli Essenziali delle Prestazioni Ambientali (LEPTA)
I Livelli Essenziali delle Prestazioni Ambientali (LEPTA), previsti dalla legge 132/2016 che ha istituito il Snpa, dovranno servire a garantire maggiore omogeneità nella tutela ambientale in tutte le regioni.
L’introduzione del concetto di Livello Essenziale delle Prestazioni Ambientali (LEPTA), nella legge istitutiva del Sistema Agenziale(1), completa un lungo percorso logico e legislativo, iniziato in Italia attorno agli anni ’60, con la promulgazione delle prime disposizioni sulla protezione dell’ambiente.
Da quel momento, la Pubblica Amministrazione ha gradualmente normato l’immissione nell’ambiente delle sostanze inquinanti, ha fissato standard di qualità ambientale, ha regolato lo sviluppo delle attività potenzialmente inquinanti, ha reso necessarie valutazioni preventive e forme di pianificazione territoriale, ha previsto la promozione, ad ogni livello, della tutela ambientale. Lo sviluppo delle Agenzie Ambientali, negli anni ’90, ha corrisposto all’esigenza di disporre di strutture in grado di assolvere a questi compiti, a supporto della Pubblica Amministrazione, in modo specializzato e con un proprio livello di autonomia. Il diritto dei cittadini ad un ambiente sano è stato interpretato, di conseguenza, anche come loro diritto ad avere a propria disposizione, strutture e mezzi proporzionati alle esigenze di protezione ambientale(2).
Tale tema, però, non è stato trattato in modo sistematico ed omogeneo sino all’approvazione della Legge 132/2016, istitutiva del Sistema Nazionale per la Protezione ambientale, che introduce il concetto di Livello Essenziale delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA).
I LEPTA definiscono operativamente l’identità del sistema attraverso l’individuazione delle Prestazioni Tecniche Ambientali, il tipo di attività compito del SNPA(3).
Il concetto di Livello Essenziale richiama invece il tema della quantità delle prestazioni tecniche che come minimo devono essere fornite omogeneamente sul territorio nazionale. Il principio di omogeneità si estende, nella Legge, agli aspetti economici relativi ai LEPTA, con la previsione di costi standard(4) e della definizione di criteri per il finanziamento(5).
Il documento Elementi per la definizione dei LEPTA 2019 affronta il tema dei LEPTA a partire dalla scelta strategica, effettuata dal Consiglio Nazionale con l’approvazione del proprio Piano Triennale 2018/2020(6), di identificare 16 Prestazioni Tecniche ritenute prioritarie per il sistema, all’interno di un percorso che anticipa, su base volontaria, il Piano che sarà ufficialmente disposto dal MATTM su proposta dell’ISPRA(7).
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(1) Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”
(2) Il concetto è stato rappresentato, per la prima volta, al c. 2 dell’art. 3 della L. 61/94 “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".
(3) Le attività che costituiscono la base per la definizione dei LEPTA sono descritte nella L. 132/2016 all’art. 3, c.1; tali attività saranno sistematizzate con l’adozione, attraverso DPCM, del Catalogo Nazionale dei Servizi previsto all’art. 9, c. 3 della stessa Legge.
(4) Si veda la L. 132/2016 all’art. 9, c. 2.
(5) Si veda la L. 132/2016 all’art. 9, c. 3.
(6) Si veda la Delibera del Consiglio del SNPA n. 33/2018 del 4 aprile 2018
(7) Si veda la L. 132/2016 all’art. 10, cc. 1 e 2
Catalogo Nazionale dei Servizi del SNPA
Il Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente ha approvato nel Dicembre 2017 il Catalogo Nazionale dei Servizi del SNPA. Ciascun Servizio, individuato secondo l’articolo 3 comma 1 della legge, è stato articolato in Prestazioni. Complessivamente ci sono 36 Servizi e 1010 Prestazioni
31 Prestazioni per i 9 Servizi sul tema MONITORAGGI AMBIENTALI (art. 3, comma 1, lettera a) e lettera l) della Legge)
26 Prestazioni per i 7 Servizi sul tema CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI (art. 3, comma 1, lettera b) della Legge)
11 Prestazioni per i 4 Servizi sul tema SVILUPPO DELLE CONOSCENZE AMBIENTALI E DIFFUSIONE DEI DATI (art. 3, comma 1, lettera i,d,e,m) della Legge)
16 Prestazioni per i 8 Servizi sul tema FUNZIONI AMMINISTRATIVE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI (art. 3, comma 1, lettera d) e lettera e) della Legge)
5 Prestazioni per i 2 Servizi sul tema SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORI AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA (art. 3, comma 1, lettera f) della Legge)
4 Prestazioni per i 2 Servizi sul tema EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE (art. 3, comma 1, lettera g) della Legge)
6 Prestazioni per i 3 Servizi sul tema PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA (art. 3, comma 1, lettera h) della Legge)
2 Prestazioni per 1 Servizio sul tema BENCHMARKING E STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE DELL’SNPA (art. 3, comma 1, lettera n) della Legge)
Il principale punto di forza di questo Catalogo è di fatto la condivisione, nella sua struttura e nella definizione contenutistica dei Servizi e Prestazioni, da parte delle Agenzie e l’amalgama con le prestazioni svolte da Ispra (vedi Art. 6). A tale proposito molto utile è stata la descrizione qualitativa delle Prestazioni, che ha consentito di specificare al meglio i processi connessi e quindi di far comprendere i singoli contenuti e i relativi output. Per ciascuna Prestazione sono stati individuati, anche se in questa fase non riportati, i prodotti attesi e un indicatore al quale associare eventualmente i costi.
Il Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente con delibera 33/2018 ha approvato il PTA 18-20 che definisce gli obiettivi strategici e le linee di attività prioritarie.
Il Consiglio ha approvato altresì, con il PTA 18-20, i primi livelli di riferimento per alcuni ambiti delle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza, valutazione e reporting ambientale. Essi vanno intesi quali ambiti di necessità emergenti di rafforzamento, di confronto e omogeneizzazione.
Il Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente con Delibera 51/2019 ha approvato Elementi per la definizione dei LEPTA, uno studio metodologico per la definizione quali quantitativa delle prestazioni prioritarie previste dal PTA 2018-2020.
Fig. 1 - PTA 18-20 Aree dei Livelli Essenziali
Un Sistema che si misura
IL MODELLO CONCETTUALE
Partendo dal concetto di ISC e IDT, ovvero dai livelli di erogazione storica delle prestazioni e domanda stimata del territorio, il modello concettuale si propone di rendere paragonabile il numero delle prestazioni erogate dalle diverse Agenzie, eliminando l’effetto degli elementi di variabilità territoriale intrinseci (es.: demografia, industrie presenti). A questo fine si utilizza il rapporto tra ISC e IDT per ciascuna prestazione e per ciascuna Agenzia; tale rapporto è un indice normalizzato per il rispettivo IDT.
È stata studiata la distribuzione statistica degli indici normalizzati per tutte le prestazioni, che è stata caratterizzata attraverso l’utilizzo dei parametri statistici del 75° e del 25° percentile della distribuzione.
Fig. 2 - IDT Indice Domanda territoriale Ispezioni aziende AIA
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Il Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, con Delibera 65/2019, ha approvato il Piano di comunicazione SNPA 2020-2022.
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segue in allegato
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