Linee Guida SNPA End of Waste art. 184 ter co. 3 ter TUA
SNPA 23/2020
La legge 128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, ha modificato l’articolo 184 ter del d.lgs.n. 152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto.
La nuova formulazione dell’articolo 184 ter attribuisce alle Autorità competenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi all’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti, la possibilità di definire “caso per caso”, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per il singolo impianto.
Le autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni (adottate, riesaminate o rinnovate) con propri criteri dettagliati, entro 10 giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante, devono trasmettere all’ISPRA i relativi provvedimenti di autorizzazione.
Il comma 3 ter dell’art. 184 ter istituisce un sistema di controlli della conformità degli impianti di recupero autorizzati “caso per caso”, attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente.
In particolare, si stabilisce che l’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dall’ISPRA controlli a campione, sentita l’autorità competente, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184 ter, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione al ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare.
La Linea guida appena approvata dal SNPA si propone di fornire gli elementi utili alla realizzazione di un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell’ambito dei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere rifiuti e, nel contempo, di garantire al sistema impiantistico di recupero la piena trasparenza sulle attività di controllo effettuate dal Sistema.
La presente Linea guida è stata elaborata dal Sottogruppo operativo VI/07-01 - Ciclo dei rifiuti nell’ambito del programma triennale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 2018-2020.
La linea guida restituisce una prospettiva del SNPA unitaria e trasparente del complesso tema della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del d.lgs.n. 152/2006, come modificato dalla Legge 128 del 02/11/2019. In particolare, la linea guida intende dotare il SNPA di un approccio condiviso ed omogeneo delle Agenzie in merito alle diverse competenze attribuite alle stesse sia in fase istruttoria nel supporto alle Autorità competenti nel rilascio delle autorizzazioni sia in fase di controllo. Resta fermo che la procedura di cui all’art. 184 ter comma 3 ter non esaurisce i controlli a cui il gestore può essere sottoposto.
La presente linea guida sarà revisionata sulla base delle risultanze dei controlli effettuati nel primo anno di applicazione della norma. La presente Linea Guida è stata redatta in applicazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
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SOMMARIO
1 INTRODUZIONE
2 INQUADRAMENTO NORMATIVO
2.1 DETTAGLIO DELLE PROCEDURE
3 FINALITÀ DELLA LINEA GUIDA
4 CRITERI CONDIVISI PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO DELLE AGENZIE IN FASE ISTRUTTORIA NEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
4.1 APPROFONDIMENTI POSSIBILI NELL’ISTRUTTORIA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO CASO PER CASO
4.2 ASPETTI TECNICO-IMPIANTISTICI E GESTIONALI SPECIFICI DA VALUTARE IN FASE DI ISTRUTTORIA
4.3 ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE E PRODOTTI
4.4 ATTIVITÀ SPERIMENTALI PER LA DEFINIZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO EX ART.211 D.LGS. 152/06 E S.M.I. E ART. 29 SEXIES COMMA 9 TER
5 CRITERI CONDIVISI PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO
5.1 METODOLOGIA PER LA SCELTA DEL CAMPIONE DEGLI IMPIANTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO
5.2 PREPARAZIONE DELL'ISPEZIONE
5.3 ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE
5.4 CONTROLLI SUI RIFIUTI IN INGRESSO
5.4.1 Modalità di accettazione del rifiuto in impianto
5.4.2 Stoccaggio del rifiuto in ingresso
5.4.3 Congedo automezzo
5.5 CONTROLLI SUL PROCESSO DI RECUPERO
5.5.1 Processo di gestione
5.5.2 Operazioni di recupero/ riciclaggio
5.6 CONTROLLI SUI PRODOTTI IN USCITA
5.6.1 Cessazione della qualifica di rifiuto
5.6.2 Stoccaggio provvisorio del materiale che ha cessato di essere rifiuto presso l’impianto di produzione
5.6.3 Attività ispettiva del prodotto in uscita
5.6.4 Conformità alle norme di riferimento del prodotto
5.6.5 Competenze in materia di controllo
5.7 CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ SPERIMENTALE PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI EOW
5.8 SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI
6 MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ESITI DELLA VERIFICA
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Fonte: ISPRA/SNPA
Collegati:
Legge 2 novembre 2019 n. 128
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