Linee guida per la valutazione del rischio Esenzioni dalla ballast water management convention
ISPRA Manuale 183/2018
Le linee guida individuano gli aspetti da considerare e le metodologie da applicare nell’effettuare la valutazione del rischio richiesta per la presentazione all’Amministrazione italiana di una domanda di esenzione dalla gestione delle acque di zavorra delle navi ai sensi della Regola A-4 dell’Annesso alla International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Waters and Sediments (Londra, 2004).
Nell’indicare aspetti e metodi della valutazione del rischio sono considerate sia le implicazioni di carattere sanitario sia quelle di carattere ambientale dell’esenzione, in linea con quanto previsto dalle G7 Guidelines for risk assessment under Regulation A-4 of the BWM Convention (2017), adottate dall’International Maritime Organization (IMO) delle Nazioni Unite. Le linee guida scaturiscono da un lavoro congiunto di ISPRA, ISS e ISMAR-CNR condotto nell’ambito del Tavolo Tecnico ‘ballast waters’, istituito dal MATTM-DPNM il 30/1/2017 con Decreto prot. N. 1919.
Le linee guida delineano l’approccio per la valutazione del rischio microbiologico e tre metodi di valutazione del rischio ambientale per la concessione di esenzioni:
- valutazione del rischio sulla base della distribuzione biogeografica delle specie, nella quale viene verificata la presenza di specie native e non indigene comuni per valutare la somiglianza ambientale e identificare gli invasori ad alto rischio,
- valutazione del rischio specie-specifica, la quale valuta la distribuzione e le caratteristiche di specie identificate quali specie target.
Tali metodi possono essere applicati individualmente o congiuntamente, consentendo di discriminare scenari di “alto rischio”, quindi non accettabili, da scenari di “basso rischio”, accettabili. Uno scenario di basso rischio si verifica quando è improbabile che lo scarico di acque di zavorra non gestito possa compromettere o danneggiare l'ambiente, la salute umana, la proprietà o le risorse della Parte che concede l’esenzione e degli Stati limitrofi o adiacenti.
Fonte: ISPRA
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