Criteri per la elaborazione di piani di gestione dell’inquinamento diffuso
Il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale ha individuato la necessità di disporre a livello nazionale di strumenti di indirizzo per la elaborazione dei piani di competenza regionale previsti dall'art. 239 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 relativi agli interventi di bonifica e gestione delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.
A tale fine è stato creato uno specifico Gruppo di lavoro (GdL n.19 Area valutazioni) con lo scopo di produrre un documento di riferimento per l’elaborazione dei piani di gestione dell’inquinamento diffuso.
Il riferimento normativo (art. 239 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06) non fornisce elementi utili alla definizione di metodologie e contenuti dei piani regionali, così come non è stato possibile riferirsi ad esperienze pregresse consolidate. Di conseguenza il documento è stato concepito come strumento di orientamento generale, che attraverso un percorso logico ne individua le fasi principali, all'interno delle quali dare coerenza alle specifica azioni da intraprendere.
In fase preliminare dei lavori il GdL ha evidenziato la necessità di sviluppare adeguatamente le metodologie da utilizzare per la determinazione dei valori di fondo, il SNPA ha previsto l'istituzione di uno specifico GdL (19 bis – Metodologia per la definizione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee), nel testo del documento viene fatto esplicito riferimento al prodotto atteso dal GdL 19bis che risulta pertanto essere complementare.
Altri temi, delineati in maniera solo generale nel presente documento, potranno eventualmente essere oggetto di specifici momenti di approfondimento sulla base delle effettive esigenze delle Agenzie.
Scopo del documento
Il presente documento nel perseguire la finalità di mettere a disposizione delle Agenzie regionali uno strumento di indirizzo generale, persegue in particolare l'obiettivo di uniformare i criteri relativi a:
- identificazione degli scenari di inquinamento diffuso (i.e. quando il caso di specie rientra nell’ambito di applicazione);
- criteri generali di elaborazione dei Piani regionali redatti ai sensi dell’art. 239 c. 3 del D.Lgs. n. 152/06.
Il documento potrà essere utilizzato dalle Agenzie sia a supporto delle rispettive Amministrazioni Regionali, sia per la valutazione/validazione di Piani eventualmente prodotti senza il coinvolgimento delle Agenzie.
Contenuti del documento
I contenuti essenziali del documento riguardano:
- definizione degli ambiti di applicazione;
- definizione operativa di inquinamento diffuso;
- criteri per l’identificazione di un’area ad inquinamento diffuso;
- comunicazione del rischio potenziale;
- definizione delle eventuali misure di urgenza e azioni di prevenzione;
- metodologie di indagine e valutazione del rischio;
- criteri per la definizione del piano.
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segue in allegato
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Titolo V - Bonifica di siti contaminati
Art. 239. Princìpi e campo di applicazione
1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;
b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.