Linee guida sui serbatoi interrati riguardanti la rete di distribuzione carburanti in Valle d’Aosta
ID 7156 | 04.11.2018
Dal punto di vista ambientale, la gestione di serbatoi interrati può essere ricondotta alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
- alla normativa afferente i rifiuti per quanto riguarda le fasi di cantierizzazione della vita di un serbatoio, infatti nelle fasi di installazione, manutenzione e dismissione è necessario gestire i materiali inerti da demolizione e costruzione, nonché gli eventuali rifiuti prodotti;
- alla normativa disciplinante i siti contaminati (titolo V della sopra citata parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006), sia in caso di sversamenti legati a rotture, riempimenti errati, ecc; sia in quanto la presenza di un manufatto interrato che contiene sostanze contaminanti per le matrici ambientali rappresenta un rischio che deve essere gestito correttamente.
Per quanto attiene le disposizioni relative alla disciplina sui rifiuti, nonché per la gestione di un evento di contaminazione, si rimanda alla normativa settoriale.
Per quanto attiene, invece, gli aspetti di prevenzione di eventuali contaminazioni, si ritiene opportuno fornire indicazioni e prescrizioni nelle presenti linee guida, in quanto come evidenziato sopra la presenza di un serbatoio interrato costituisce di per sé una circostanza potenzialmente in grado di contaminare un sito, poiché:
- la totalità della superficie esterna non è direttamente e visivamente ispezionabile, quindi eventuali perdite possono essere rilevate dopo molto tempo e, pertanto, comportare copiosi sversamenti nell’ambiente delle sostanze contenute dal serbatoio;
- i serbatoi contengono sostanze liquide che, in caso di perdite, possono avere elevata mobilità e tossicità, comportano un reale rischio di contaminazione per le matrici ambientali;
- una frazione rilevante dei procedimenti di bonifica (ex. Art. 242, D.Lgs. n. 152/2006) in Valle d’Aosta trae origine da perdite di serbatoi di impianti di distribuzione carburante o di depositi di carburante, di cisterne a uso privato per riscaldamento, delle relative linee di carico e tubature, ecc.; e, infine, il rischio che si origini una contaminazione da un serbatoio interrato è funzione, tra l’altro, delle modalità costruttive, della manutenzione effettuata e della sua età.
Il Titolo V - Bonifica di siti contaminati del decreto legislativo 152/2006, all’articolo 242 - Procedure operative ed amministrative, primo comma, reca:
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
Le misure di prevenzione di cui sopra sono definite dall’articolo 239, lett. i) del citato D.L.gs. n. 152/2006:
i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.
Per quanto sopra, indicazioni relative alle modalità costruttive e alle modalità di manutenzione dei serbatoi posso essere qualificate a pieno titolo fra le misure di prevenzione che devono obbligatoriamente essere messe in atto per contrastare una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente.
Le presenti linee guida costituiscono una mera attuazione dei disposti normativi suesposti previsti dal testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), mirando ad un elevato livello di tutela e fondandosi sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio “chi inquina paga”, nel pieno rispetto della politica europea in materia ambientale.
Premesso che il Dipartimento Industria, Artigianato ed Energia dell’Assessorato Attività Produttive, Energia, Politiche del lavoro e Ambiente della Regione Autonoma Valle d’Aosta coordina e presiede la Commissione regionale di collaudo dei serbatoi interrati - istituita con L.R. 21/12/2000 n. 36 e di cui fanno altresì parte ARPA, USL, Vigili del Fuoco e Agenzia delle dogane, le presenti linee guida sono state redatte dal suddetto Dipartimento in collaborazione con il Dipartimento Ambiente del medesimo Assessorato e con ARPA allo scopo di fornire dei riferimenti tecnici e amministrativi univoci, mirati principalmente alla tutela ambientale, per la gestione dei serbatoi interrati di qualsiasi volumetria appartenenti alla rete di distribuzione carburanti sia pubblica (stazioni di servizio) che privata ad uso autotrazione del territorio regionale valdostano. Le presenti linee guida pertanto non riguardano altre tipologie di serbatoi interrati (es. ad uso riscaldamento, afferenti a depositi industriali, per GPL o altra sostanza non idrocarburica) nonché i serbatoi fuori terra.
Non vengono affrontati aspetti non di carattere strettamente ambientale (sanitari, sicurezza del lavoro, prevenzione incendi...) di competenza di altri Enti (ASL, Vigili del Fuoco) non coinvolti nella redazione delle presenti Linee Guida. Le presenti linee guida non hanno valenza normativa.
RVA 2017
Collegati