Linea Guida per l’Esecuzione della Diagnosi Energetica - Servizio Idrico Integrato
ID 22526 | 08.09.2024 / In allegato
Nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2012/27/CE sull’efficienza energetica, l’articolo 8 del decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102, ha introdotto in Italia l’obbligo, per le grandi imprese, di eseguire “… una diagnosi energetica, … nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni…”
A livello nazionale, poi, il Ministero dello Sviluppo Economico ed ENEA hanno successivamente fornito una serie di indicazioni generali finalizzate a definire le modalità di effettuazione delle diagnosi energetiche, la cui ultima sintesi sono i “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Novembre 2016”.
Sono state inoltre predisposte da ENEA le “Linee Guida per il Monitoraggio nel settore industriale per le diagnosi energetiche ex art. 8 del d.lgs. 102/2014” pubblicate nel maggio 2017 e gli “Elementi su come elaborare la documentazione necessaria al rispetto degli obblighi previsti nell’art. 8 del decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi energetica” (entrambe scaricabili dal sito www.efficienzaenergetica.enea.it).
Le richiamate indicazioni valgono indistintamente per tutti i settori dell’industria italiana. Il presente documento intende fornire una linea guida di massima per l’effettuazione delle diagnosi energetiche delle aziende che operano nel settore del Servizio Idrico Integrato (nel seguito indicato con SII), cercando di tenere conto delle specificità dello stesso.
In base ai dati rilevati da TERNA relativi all’anno 2015 (sito www.terna.it) i soli “acquedotti” (gestori del SII) hanno consumato 6.092,7 GWh di energia elettrica, un valore superiore al 2% del fabbisogno energetico complessivo nazionale pari a 297.179,9 GWh. Questo valore potrebbe essere sottostimato se nella dicitura “acquedotti”, fossero stati esclusi i gestori della sola fognatura e depurazione.
Pertanto, oltre che come un obbligo di conformità alle normativa vigente, per le Imprese che hanno scelto di non dotarsi di un Sistema di Gestione dell’Energia, seguendo ad esempio i criteri di cui alla norma ISO 50001, le diagnosi energetiche si presentano come una opportunità per contribuire ad individuare gli interventi che potenzialmente permettono di ottimizzare i processi aziendali rendendo più efficiente la propria prestazione energetica.
D’altra parte, come successivamente approfondito nel capitolo 1, il SII manifesta una peculiare complessità che rende difficoltosa la standardizzazione uniforme dei processi al suo interno al fine dell’esecuzione delle diagnosi energetiche. Di conseguenza il confronto tra differenti operatori è possibile solamente in specifiche ipotesi.
Anche per queste motivazioni l’insieme di indicazioni che saranno successivamente fornite per l’esecuzione delle diagnosi energetiche costituiscono dei criteri minimi, a cui attenersi per chiunque volesse seguire l’approccio proposto, che, tuttavia, sono da considerare assolutamente volontari.
Tali criteri non precludono in nessun caso la scelta di metodi alternativi per l’effettuazione delle diagnosi energetiche, purché conformi all’allegato 2 del decreto legislativo n. 102/2014.
PREMESSA
1. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)
2. LA DIAGNOSI ENERGETICA
3. USI SIGNIFICATIVI DELL’ENERGIA
4. DEFINIZIONE DI “SITO”
5. INDIVIDUAZIONE DEGLI USI SIGNIFICATIVI DELL’ENERGIA
6. CLASSIFICAZIONE DEI SITI
7. VETTORI ENERGETICI E ATTIVITÀ PRINCIPALI E NEL SII
8. INDICAZIONI SULLA MISURA NELLE DIAGNOSI ENERGETICHE NEL SII
9. STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
10. IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE
11. IMPIANTI DI DEPURAZIONE
12. DIAGNOSI ENERGETICHE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUADRO SINTETICO
13. IL FOGLIO DI CALCOLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA NEL SII
Utilitalia 2018
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