Circolare Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21.12.2021
OGGETTO: Attribuzione dei codici dell’ EER 20 03 04 e 20 03 06 in applicazione del D.Lgs 116/2020 e della Legge 108/2021
A seguito della conversione del D.L. n.77/2021 nella L. 108/2021, che ha modificato l’art. 230 comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e dell’entrata in vigore del D.Lgs n.116/2020, che ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, ex art. 183, comma 1 lettera b-sexies), del D.Lgs n. 152/2006, chiarendo, al successivo art. 184 comma 3 che gli stessi sono classificati rifiuti speciali, sono pervenute al Comitato nazionale da parte delle Sezioni regionali e delle associazioni di categoria richieste di chiarimento riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20 03 04 e 20 03 06 ai fini dell’ iscrizione all’Albo nelle categorie 1 e 4.
Al riguardo si ritiene che, con l’entrata in vigore delle predette norme, con particolare riferimento al fatto che i rifiuti in oggetto hanno mutato la loro classificazione da urbani a speciali, gli stessi possano essere attribuiti ai fini dell’ iscrizione all’Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Tuttavia le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti d’iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi. Giova ricordare, infine, che sin dal 2010, con l’entrata in vigore del D.Lgs 205/2010, è previsto che il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, sia tenuto all’ iscrizione all’ Albo ai sensi dell’ articolo 212 comma 5 del D.Lgs 152/2006, escludendo quindi l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell’ art. 212 comma 8 dello stesso decreto.
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