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Liquidi infiammabili: GHS / CLP / P.I.

Liquidi infiammabili GHS CLP PI

Liquidi infiammabili: note di raccordo classificazione GHS / CLP / P.I. 

ID 9972 | 28.01.2020

Il Documento allegato raccorda la classificazione dei Liquidi Infiammabili/combustibili, secondo il GHS (Globally Harmonized System - Purple book) dell'ONU e per i trasporti (collegato UN Raccomandations on the Trasnport of Dangerous Goods - Orange book) che intende armonizzare a livello mondiale la classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, il CLP, Regolamento (CE) n. 1272/2008, nato dal GHS recepito ed armonizzato in EU, e secondo la Classificazione di Prevenzione Incendi IT di cui al D.M del 31 luglio 1934

Gli Accordi internazionali derivanti dal GHS sono rappresentati in Fig. 1:

GHS e Regolamenti UN

Fig. 1 - Accordi internazionali e recepimenti nazionali del sistema GHS

La Fig. 2 che segue, illustra il raccordo e le aree di validità (mondiale, europea ed Italiana) delle norme riportate per la classificazione delle sostanze pericolose in generale ed in particolare per i liquidi infiammabili (Prevenzione Incendi)*:

Aree GHS CLP P I

(*) In IT una prima classificazione dei Liquidi Infiammabili/combustibili è effettuata nel campo della Prevenzione Incendi dal 1934 con il D.M del 31 luglio 1934.

Fig. 2. Norme considerate e relativa area di validità

A. GHS

Il nuovo sistema, chiamato "Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS)", affronta la classificazione dei prodotti chimici in base ai tipi di pericolo e propone elementi di comunicazione di pericolo armonizzati, comprese etichette e schede di dati di sicurezza. 

Mira a garantire la disponibilità di informazioni sui pericoli fisici e sulla tossicità delle sostanze chimiche al fine di migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente durante la manipolazione, il trasporto e l'uso di tali sostanze chimiche. 

Il GHS fornisce inoltre una base per l'armonizzazione delle norme e dei regolamenti sui prodotti chimici a livello nazionale, regionale e mondiale, un fattore importante anche per l'agevolazione degli scambi.

Mentre i governi, le istituzioni regionali e le organizzazioni internazionali sono il pubblico principale per il GHS, esso contiene anche un contesto e una guida sufficienti per coloro che nell'industria implementeranno i requisiti che sono stati adottati.
...

Il GHS è stato implementato in 72 paesi alla data Documento.
...

A1.6 Flammable liquids (see Chapter 2.6 for classification criteria)

GHS Fiammable liquids

Under the UN Raccomandations on the Trasnport of Dangerous Goods, Model Regulations, the symbol, number and border line may be shown in black instead of white. The background colour stays red in both cases.

B. CLP

Il sistema internazionale di classificazione delle sostanze GHS è stato recepito nell’UE con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo a classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e miscele, obbligatorio dal 1/6/2015.

Regolamento (CE) n. 1272/2008
...

2.6. Liquidi infiammabili

2.6.1. Definizione

Per liquido infiammabile s’intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 60°C.

2.6.2. Criteri di classificazione

2.6.2.1. Un liquido infiammabile è classificato in una delle tre categorie di questa classe, secondo la tabella 2.6.1:

Tabella 2 6 1 CLP

Tabella 2.6.1 Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili

(1) Ai fini del presente regolamento, i gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è compreso tra ≥ 55 o C e ≤ 75 o C possono essere considerati come appartenenti alla categoria 3.Tabella 2.6.1 Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili

Nota
Gli aerosol non vanno classificati come liquidi infiammabili; cfr. punto 2.3.

2.6.3. Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.6.2.

Tabella 2 6 2 CLP

Tabella 2.6.2 Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili

H227 GHS

2.6.4. Altre considerazioni relative alla classificazione

2.6.4.1. Per la classificazione dei liquidi infiammabili è necessario disporre di dati sul punto di infiammabilità e sul punto iniziale di ebollizione. Questi dati possono essere ottenuti mediante prove, ricavati dalla letteratura o calcolati. Se non sono disponibili dati, il punto di infiammabilità e il punto iniziale di ebollizione sono determinati mediante prove. Il punto di infiammabilità è determinato mediante prove in vaso chiuso.

2.6.4.2.Nel caso di miscele (1) contenenti liquidi infiammabili noti in concentrazioni definite, anche se possono contenere componenti non volatili come polimeri e additivi, non è necessario determinare il punto di infiammabilità mediante prove se il punto di infiammabilità della miscela, calcolato secondo il metodo descritto al punto 2.6.4.3, supera di almeno 5 °C (2) il pertinente criterio di classificazione (23 °C e 60 °C, rispettivamente) e a condizione che:

a) la composizione della miscela sia conosciuta con precisione (se la composizione può variare entro limiti specificati, è scelta per essere valutata la composizione con il punto di infiammabilità calcolato più basso);

b) il limite di esplosività inferiore di ciascun componente sia conosciuto (una correlazione appropriata deve essere applicata per l'estrapolazione di questi dati a temperature diverse da quelle delle condizioni di prova), come pure un metodo per determinare il limite di esplosività inferiore della miscela;

c) La relazione con la temperatura della tensione di vapore saturo e del coefficiente di attività sia conosciuta per ciascun componente presente nella miscela ; d) la fase liquida sia omogenea.

2.6.4.3. Un metodo idoneo è descritto in Gmehling and Rasmussen [Ind. Eng. Fundament, 21, 186, (1982)]. Per una miscela contenente componenti non volatili il punto di infiammabilità è calcolato in base ai componenti volatili. Si considera che un componente non volatile diminuisca di poco la pressione parziale dei solventi e che il punto di infiammabilità calcolato sia di poco inferiore al valore misurato.

2.6.4.4. Possibili metodi di prova per la determinazione del punto di infiammabilità dei liquidi infiammabili sono riportati nella tabella 2.6.3.

(1) Attualmente il metodo di calcolo è stato validato per miscele contenenti fino a 6 componenti volatili. Tali componenti possono essere liquidi infiammabili come idrocarburi, eteri, alcooli, esteri (esclusi gli acrilati) e acqua. Il metodo di calcolo non è stato ancora validato per miscele contenenti composti alogenati solforosi e/o fosforici nonché acrilati reattivi.
(2) Se il punto di infiammabilità calcolato è meno di 5 °C superiore al pertinente criterio di classificazione, il metodo di calcolo può non essere utilizzato e il punto di infiammabilità va determinato per via sperimentale.

2.6.4.5. Non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C e pari o inferiore a 60 °C se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

2.6.4.6. Possibili metodi di prova per la determinazione del punto iniziale di ebollizione dei liquidi infiammabili sono riportati nella tabella 2.6.4.

Norme europee   EN ISO 3405 modificata Prodotti petroliferi — Determinazione delle caratteristiche di distillazione a pressione atmosferica
EN ISO 3924 modificata Prodotti petroliferi — Determinazione della distribuzione dell’intervallo di ebollizione — Metodo gascromatografico
EN ISO 4626 modificata Liquidi organici volatili — Determinazione dell’intervallo di ebollizione dei solventi organici utilizzati come materie prime
Regolamento (CE) n. 440/2008 (1) Metodo A.2, descritto nella parte A dell’allegato al regolamento (CE) n. 440/2008

Tabella 2.6.4 Metodi per la determinazione del punto iniziale di ebollizione dei liquidi infiammabili

(1) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (G.U.U.E: L 142/1 31.05.2008)

C. Classificazione Prevenzione Incendi

I liquidi infiammabili si classificano ai fini della sicurezza e ai sensi del D.M del 31 luglio 1934 in base alla temperatura di infiammabilità(1) in:

Liquidi Infiammabili PI

(1)EN ISO 2719 
"Il punto di infiammabilità (flash point) è la temperatura più bassa, corretta alla pressione di 101,325 kPa, alla quale un liquido sviluppa vapori, nelle condizioni definite nel metodo sperimentale, in quantità tali da produrre una miscela vapore/aria infiammabile nel recipiente di prova".

(2) Nota n. 17382/2013 del 27 dicembre 2013
liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150° C, possano essere classificati liquidi di categoria C 

Limiti di infiammabilità (%)

Sono la concentrazione percentuale minima e massima di vapore di un liquido infiammabile tra le quali, in caso d’innesco, si ha l’accensione e l a propagazione della fiamma nella miscela. Il campo di infiammabilità è definito da un limite inferiore (LFL) e limite superiore (UFL). Al di sotto di LFL il vapore non sufficientemente concentrato per incendiarsi; viceversa al di sopra di UFL la miscela è ricca di gas ma carente di comburente per cui l’incendio non si sviluppa. Ad es. per il metano LFL = 5 % e UFL = 15%, per la benzina LFL = 1% e ULL = 6,5 %.

(3) Ai fini dell’assoggettabilità degli impianti fissi di distribuzione carburanti al p.to 13 dell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, gli stessi sono ascrivibili alle categorie B o C del D.P.R. 151/11 in relazione alle caratteristiche dei carburanti liquidi classificati come indicato nel Titolo II del D.M del 31 luglio 1934 (Nota DCPREV prot. n. 8820 del 20-06-2013).

(4) Circolare MI.SA. n. 8 del 6 febbraio 1969, DM 30/4/1981 e DM 16/4/1983

Si precisa che, riguardo alle installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici (D.M. 22 ottobre 2007)(N), il gasolio è da considerarsi di categoria C, in seguito alla lettera circolare prot 756 del 16 marzo 2009 che lo classifica "liquido combustibile di categoria C [...] a prescindere dall'effettiva temperatura d'infiammabilità".

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segue in allegato

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