Guida (breve) acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
ID 9927 | 21.01.2020
Guida breve sulle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia: Quadro normativo, Linea guida trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia provenienti da impianti di distribuzione carburanti FVG 2018 e Simulazione grafica sistema di depurazione acque di prima pioggia.
Le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (al di fuori di ipotesi giuridiche), sono di principio escluse dalla normativa sugli scarichi (art. 113 D.Lgs. n. 152/2006) e sono disciplinate dalle Regioni.
Considerata la delega alle Regioni prevista dall’art. 113, D.Lgs. n. 152/2006, delle acque meteoriche di dilavamento non si ha una definizione unitaria, dal T.U.A. si desume però una esclusione dalla definizione di “acque reflue industriali” ex art. 74 rubricato - Definizioni – al cui comma 1, lett. h) le definisce: «qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento».
Certa è anche l’inclusione delle stesse alla definizione di “acque reflue urbane” ex art. 74, comma 1, lett. i), qualora «…acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate…», che, nella combinata previsione dell’art. 113, comma 1, lett. b) possono essere sottoposte a «particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione».
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Art. 113 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto (PARTE TERZA - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE)
3. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.
4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Le acque reflue di dilavamento
Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi. In linea generale tali condizioni si realizzano quando non sono state adottate le misure atte ad evitare / contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgano fasi di lavorazione o attività di deposito / stoccaggio di materie prime / scarti o rifiuti.
A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito particolari lavorazioni che per loro natura non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi o per le quali non è fattibile realizzare interventi di protezione dalle acque di pioggia ovvero le operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" (ad esempio l'autodemolizione, deposito all’esterno di materiali inerti ecc..).
Fig. 0 - Aree acque meteoriche di dilavamento
Al di fuori di ipotesi giuridiche, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, sono di principio escluse dalla normativa sugli scarichi.
L’esclusione non è però assoluta, così come previsto dall’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e confermato dalla giurisprudenza, le acque meteoriche che prima di dilavare le superfici esterne e recapitare nei corpi ricettori vengono (o sono a rischio di venire) a contatto con sostanze e materiali inquinanti ivi depositati o per attività svolte all’aperto nelle dette aree esterne, ricadenti nella lista delle attività “a rischio” definite dalle Regioni attraverso i Piani di Tutela delle Acque o specifici Regolamenti, devono essere sottoposte ad idoneo trattamento previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia.
Definizioni di acque meteoriche di dilavamento / prima pioggia / seconda pioggia (Fonte R. FVG)
A titolo esemplificativo si riportano alcune definizioni date dalle diverse Regioni (es. RVFG):
Art. 4 Definizioni
1. Fatte salve le definizioni di cui all’articolo 74 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del presente Piano si intende per:
a) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica, diversa da quella di processo;
b) Acque di prima pioggia: le acque meteoriche di dilavamento corrispondenti alla prima parte di ogni evento meteorico e per le quali, in relazione alle attività svolte e alle particolari modalità di conduzione dell’attività stessa, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Corrispondono come minimo ai primi 5 mm dell’evento meteorico, ma possono comprendere anche una quota ulteriore fino ad estendersi all’intero evento meteorico. Le acque di prima pioggia sono considerate contaminate;
c) acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell’ambito del medesimo evento meteorico. Le acque di seconda pioggia sono considerate non contaminate;
d) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
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Art. 26 Acque di prima pioggia
1. Si considerano acque di prima pioggia, ai fini del convogliamento e successivo trattamento, quelle contaminate provenienti dal dilavamento di superfici scolanti di qualsiasi estensione, ove vi sia la presenza di:
a) depositi, non protetti dall’azione di agenti atmosferici, di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o rifiuti e che, in occasione di dilavamento meteorico, possono rilasciare sostanze suscettibili di recare danno alle acque superficiali o sotterranee;
b) lavorazioni, comprese le operazioni di carico e scarico, che comportino il dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
c) ogni altra attività che possa comportare il dilavamento delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
d) ogni altra attività in cui vi sia il dilavamento di sostanze correlate al ciclo produttivo aziendale.
2. Tutte le superfici scolanti di cui al comma 1, su cui si svolgono attività che originano acque meteoriche contaminate, devono essere impermeabilizzate (k < 1x10-8 m/s) e dotate di una rete di raccolta e convogliamento delle stesse.
E’ possibile escludere alcune aree dall’obbligo di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento mediante la redazione di un piano di frazionamento e per particolari condizioni di modesto utilizzo, valutati positivamente dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione.
Art. 27 Scarichi di acque di prima pioggia
1. Le acque di prima pioggia sono recapitate, nell'ordine preferenziale presso i seguenti corpi recettori e nel rispetto dei limiti di emissione indicati:
a) nella condotta nera o mista della rete fognaria, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 107, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e in conformità alle prescrizioni del Gestore del servizio idrico integrato;
b) in corpo idrico superficiale o rete bianca, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2 del decreto stesso;
c) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo alle seguenti condizioni:
1) limitatamente alle ipotesi di scarico in zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali;
2) qualora il titolare dell’attività da cui origina lo scarico dimostri l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità di utilizzare i recapiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
3) fermi restando i divieti per tale tipo di recapito di cui al punto 2.1, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
4) nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2 del decreto legislativo stesso.
2. Sono ammesse soluzioni tecniche e gestionali che prevedano la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento contaminate in idonee vasche a tenuta, nel rispetto anche della normativa di cui alla parte quarta
del D.Lgs. n. 152/2006.
Art. 28 Raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia
1. La rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona e, comunque, assumendo
che l’evento si verifichi in quindici minuti assumendo un tempo di ritorno pari a cinque anni e che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari a 1. Tale rete è munita di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia in grado di escluderle automaticamente a riempimento avvenuto.
Art. 29 Trattamento delle acque di prima pioggia
1. Gli scarichi delle acque di prima pioggia sono soggetti a idoneo trattamento di depurazione ai fini del rispetto dei valori limite di emissione prescritti all’articolo 27.
2. Le acque di prima pioggia, da recapitare in corpo idrico superficiale, in rete bianca ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, prima di essere sottoposte a trattamento, sono avviate a vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 metri cubi per ettaro di superficie scolante, ovvero la quantità più adeguata, motivatamente prescritta dall’Autorità competente, in funzione dell’attività esercitata sulle superfici scolanti.
3. Le acque di prima pioggia in alternativa all’accumulo, possono essere trattate in impianti con funzionamento in continuo, sulla base della portata stimata in connessione agli eventi meteorici di cui al comma 1 dell'art. 28, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui all’articolo 27. Nel caso in cui l’azione di dilavamento sia limitata alla superficie scolante, è attuato un trattamento in continuo dimensionato tenendo conto di una portata minima riferita ad una precipitazione di 20 mm/h. Nel caso in cui l’azione di dilavamento interessi anche il materiale stoccato, è attuato un trattamento in continuo dimensionato tenendo conto di una portata minima riferita ad una precipitazione di 35 mm/h.
4. Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire l’esecuzione dei campionamenti secondo le modalità prescritte all’articolo 30.
Art. 30 Campionamenti e accertamenti degli scarichi delle acque di prima pioggia
1. Gli scarichi delle acque di prima pioggia devono essere accessibili per il controllo.
2. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti dall’articolo 27 sono eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la possibilità, in sede di controllo, di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche di variabilità dello scarico.
3. Per i metodi di campionamento e analisi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 recante “Metodi di campionamento ed analisi”.
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segue in allegato
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Il Piano di tutela delle acque FVG è costituito dal documento allegato, parte integrante del Decreto del Presidente della Regione n. 074/Pres dd. 20 marzo 2018.
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Sistema impianto depurazione acque prima pioggia
Vasche di prima pioggia (ndr):
La prima pioggia in arrivo dalla fognatura raccoglie tutte le acque delle strade, parcheggi (aree di transito) del piazzale in oggetto e vengono convogliate verso le vasche di accumulo tramite un pozzetto scolmatore o di by-pass, questo manufatto separa le prime "quelle potenzialmente inquinate identificate nei primi 5 mm." da quelle di seconda pioggia che teoricamente sono pulite e non contaminate quindi pronte per essere convogliate allo scarico finale.
Simulazione grafica
Fig. 1
L’acqua di prima pioggia viene convogliata dal pozzetto scolmatore alla vasca di accumulo attraverso il condotto di uscita di prima pioggia
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Fig. 3
La valvola galleggiante nella vasca di accumulo al riempimento della stessa chiude il condotto di uscita di prima pioggia dal pozzetto
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Fig. 6
L’acqua nella vasca di accumulo viene portata nel separatore a coalescenza attraverso la pompa di sollevamento
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segue in allegato
Foto: Petroltecnica SpA
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