CLP: l'Identificatore di Formula UFI in etichetta
ID 9887 | 15.10.2020
Scheda allegata sull'Identificatore Unico di Formula (UFI) da includere nelle informazioni supplementari sull’etichetta secondo il Regolamento delegato (UE) 2020/11 in GU del 10 Gennaio 2020. Allegata, inoltre, scheda ECHA sull'UFI.
Dai considerando:
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «identificatore unico di formula» nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa.
Dopo l’adozione del regolamento (UE) 2017/542, in sede di discussione con le autorità nazionali e altri portatori di interessi sono state avanzate diverse proposte redazionali intese a facilitare l’attuazione delle nuove norme introdotte da tale regolamento e di chiarirne il significato. Le nuove norme introdotte da tale regolamento dovrebbero pertanto essere modificate per consentirne un’interpretazione più semplificata, migliorare la coerenza interna e attenuare determinate conseguenze indesiderate emerse solo successivamente all’adozione di detto regolamento. In particolare, poiché può essere necessario aggiornare frequentemente l’identificatore unico di formula (UFI), le nuove norme dovrebbero prevedere la possibilità di riportare l’UFI sull’etichetta della miscela pericolosa o sul suo imballaggio, nelle immediate vicinanze dell’etichetta.
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Dal 1° gennaio 2021 i responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti e miscele pericolose dovranno aggiungere un codice di 16 caratteri chiamato Identificatore Unico di Formula (Unique Formula Identifier), ovvero il codice UFI, sull'etichetta dei loro prodotti, secondo quanto stabilito dal Regolamento CLP, cosi come modificato dal regolamento (UE) 2017/542 e regolamento delegato (UE) 2020/11
Questo identificatore è un codice univoco per ogni prodotto e crea un collegamento diretto tra la miscela e le relative informazioni sulla sicurezza in possesso ai centri antiveleni.
Le scadenze entro cui sarà necessario rispettare le conformità della normativa UFI sono:
- il 1° gennaio 2021 per le miscele destinate all’uso da parte dei consumatori e per le miscele per uso professionale;
- il 1° gennaio 2024 per le miscele per uso industriale.
Le miscele già presenti sul mercato devono essere conformi entro la fine del periodo transitorio, il che significa che entro il 1° gennaio 2025, tutti i prodotti rilevanti sul mercato dovranno recare sull’etichetta l’indicazione “UFI”.
Il Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria (GU L 6/8 del 10.01.2020), ha apportato con l'Art. 1 una modifica rilevante al CLP sull'identificatore unico di formula (UFI):
Art. 1
1) all’articolo 25, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Qualora, a norma dell’allegato VIII, il notificante crei un identificatore unico di formula, questo è incluso nelle informazioni supplementari sull’etichetta in conformità alle disposizioni della parte A, sezione 5, di tale allegato.»;
...
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Allegato VIII
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5. Identificatore unico di formula (UFI)
5.1. Il notificante deve comporre un identificatore unico di formula, nel seguito “UFI”, con i mezzi elettronici messi a disposizione dall'Agenzia. L'UFI è un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela o di un gruppo di miscele a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. L'assegnazione dell'UFI è gratuita.
Viene creato un nuovo UFI quando una modifica della composizione della miscela o di un gruppo di miscele soddisfa almeno una delle condizioni di cui ai punti a), b) e c) del quarto trattino del punto 4.1. della parte B. In deroga al secondo comma, non è richiesto un nuovo UFI per le miscele di una trasmissione di gruppo contenenti fragranze o profumi, a condizione che la modifica della composizione riguardi solo tali fragranze o profumi o l'aggiunta di nuove fragranze o nuovi profumi.
5.2. Il notificante deve stampare o apporre l'UFI sull'etichetta di una miscela pericolosa. L'UFI deve essere preceduto dall'acronimo “UFI” in lettere maiuscole e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.
5.3. In deroga al punto 5.2., nel caso di miscele pericolose per uso industriale e di miscele non imballate, l'UFI può in alternativa essere indicato nella scheda di dati di sicurezza.
6. Formati e sostegno tecnico per la trasmissione delle informazioni
6.1. L'Agenzia specifica, mantiene e aggiorna il generatore di UFI, i formati XML per le trasmissioni e un sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti, e li mette gratuitamente a disposizione sul suo sito web.
6.2. L'Agenzia fornisce orientamenti tecnici e scientifici, sostegno tecnico e strumenti atti ad agevolare la trasmissione delle informazioni.
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