Medico di bordo: Figura e normativa / Update 11 Ottobre 2023
ID 9761 | 11.10.2023
L'elenco dei medici di bordo è stato aggiornato al'11.10.2023
L'elenco dei medici di bordo supplenti è stato aggiornato all'11.10.2023
L'elenco dei medici di bordo è stato aggiornato al 31.05.2023
L'elenco dei medici di bordo supplenti è stato aggiornato al 31.05.2023
L'elenco dei medici di bordo è stato aggiornato al 30.11.2022
L'elenco dei medici di bordo supplenti è stato aggiornato al 30.11.2022
L'elenco dei medici di bordo supplenti è stato aggiornato al 31.08.2021
L'elenco dei medici di bordo supplenti è stato aggiornato al 31.07.2021
L'elenco dei medici di bordo supplenti è stato aggiornato al 30.06.2021
L'elenco dei medici di bordo abilitati ad operare sulle navi e l'elenco dei medici di bordo supplenti, sono stati aggiornati.
Il medico di bordo è il medico che ha superato un concorso di esame ed è stato ritenuto idoneo dal Ministero della salute ad iscriversi nell'elenco che gli consente l'imbarco come Direttore sanitario.
Il medico di bordo supplente è il medico che, in base alla valutazione dei titoli accademici, professionali e di carriera, è riconosciuto idoneo ad iscriversi all'elenco ministeriale dei medici supplenti, che gli consente di:
- imbarcare su qualsiasi nave nazionale come Medico aggiunto, 1° Medico o 2° Medico di bordo in aggiunta al Direttore sanitario iscritto all'elenco degli abilitati
- imbarcare su nave la cui navigazione è limitata al mare Mediterraneo (senza superare gli stretti di Gibilterra e Suez) come Direttore sanitario (in carenza di medici di bordo abilitati).
Gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti vengono aggiornati a seguito di revisioni disposte con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Chi è il medico di bordo
La figura del medico di bordo è nata per far fronte alle esigenze che si verificavano durante le traversate oceaniche della prima metà del secolo scorso quando veniva chiamato, spesso con pochi strumenti e farmaci a disposizione, a fronteggiare emergenze sanitarie di ogni tipo.
In quelle circostanze il medico di bordo doveva prestare le sue cure nelle situazioni più diverse: ferite da lavoro, fratture, malattie infettive di varia natura, nascite improvvise ed altre urgenze, guadagnandosi "sul campo" i gradi di Ufficiale Sanitario e diventando una figura di primo piano tra le professionalità non squisitamente navali, ma insostituibili a bordo per affrontare un lungo viaggio in mare.
Con l'approvazione del regolamento sulla sanità marittima (Regio Decreto n. 636 del 29 settembre 1895, seguito dal Regio Decreto n. 178 del 20 maggio 1897) si dà il via in Italia al primo modello di struttura sanitaria a bordo di navi, in grado di funzionare da "posto di pronto soccorso", oltre che da infermeria con posti letto autonomi, vero punto di riferimento nella gestione delle emergenze mediche, chirurgiche ed ostetriche verificatesi spesso lontano dalla terraferma.
Tali Regi Decreti costituiscono ancor oggi la base normativa, seppur datata ed in parte aggiornata ed integrata in seguito, che regolamenta il servizio medico di bordo sulle navi, italiane o straniere, che effettuano viaggi da o verso porti dello Stato.
Precedentemente solo "I piroscafi nazionali od esteri destinati al trasporto dei passeggeri per viaggi di lunga navigazione, ove il numero degli imbarcati, fra equipaggio e passeggeri, superi i 150," dovevano "avere un medico di bordo" (R.D. n.178 del 20.5.1897).
Successivamente, con l'entrata in vigore del D.M. 20 giugno 1986, il servizio medico di bordo è diventato obbligatorio anche sulle navi della marina mercantile italiana, addette alla navigazione nel mare Mediterraneo, che siano:
1. Navi maggiori destinate al servizio pubblico di crociera;
2. Navi traghetto, abilitate al trasporto di 500 o più passeggeri, in servizio pubblico di linea la cui durata, tra scalo e scalo, sia pari o superiore a 6 ore di navigazione.
Come diventare medico di bordo
Periodicamente viene bandito un concorso pubblico, per esami, utile al conseguimento dell'abilitazione a medico di bordo. L'elenco dei medici di bordo abilitati, di coloro cioè che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver partecipato al concorso e che in regola con le revisioni periodiche, è disponibile per la consultazione dei diretti interessati oltre che per eventuale necessità da parte delle compagnie di navigazione.
I medici interessati all'attività di medico di bordo, in attesa del concorso pubblico, possono richiedere invece l'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti. Compete al Ministero della salute, sulla base delle norme vigenti, provvedere alla gestione ed alla valutazione delle richieste di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.
Entrambi gli elenchi vengono aggiornati a seguito di revisioni disposte con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Gli Elenchi 2019:
5 dicembre 2019 - Aggiornati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti | Data di aggiornamento degli elenchi: 30 novembre 2019
5 dicembre 2019 - Elenco dei medici di bordo supplenti | Data di aggiornamento degli elenchi: 30 novembre 2019
Procedure di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti
Ufficio responsabile del provvedimento
Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione
Ufficio: Ufficio 03 - Coordinamento Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF)
Chi può richiederla
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti i laureati in medicina e chirurgia da almeno due anni in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, iscritti agli ordini professionali nazionali; possono chiedere l'iscrizione nell'elenco anche i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti stabiliti dal DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, articolo 3.
I medici cittadini di Stati Membri UE iscritti tra i medici di bordo supplenti possono svolgere tutte le funzioni proprie del medico di bordo supplente.
Cosa serve (i requisiti)
Tra i requisiti richiesti vi sono l'anzianità di laurea di almeno due anni, l'idoneità fisica attestata sulla base di quanto previsto dal R.D. 1773/1933 e successive modifiche ed una documentata sufficiente cultura nelle discipline mediche, chirurgiche, igieniche ed ostetriche.
I titoli professionali, di studio e di carriera posseduti devono essere comprovati da idonea certificazione sottoscritta dal Responsabile o Legale Rappresentante della struttura presso la quale il medico ha conseguito titoli o effettuato periodi di servizio. Qualora non possedute, le certificazioni di cui sopra potranno essere autocertificate dall'aspirante all'iscrizione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
In questo caso saranno presi in considerazione solo i titoli autocertificati per i quali venga dettagliato:
a) per i corsi di specializzazione, perfezionamento, e formativi in genere: la data di inizio corso, la data di fine corso, l'esito della eventuale prova finale, il luogo di svolgimento e l'Ente organizzatore
b) per i periodi di servizio: la data di inizio periodo, la data di fine periodo, la qualifica posseduta ed il tipo rapporto di lavoro instaurato con l'Ente/Amministrazione, nonché la sede di servizio
Quanto sopra al fine sia di consentire una migliore valutazione del candidato sia la prevista azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione.
In aggiunta a questi, per i cittadini di Stati membri UE i requisiti stabiliti dall'art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 sono i seguenti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana
Modulistica, documenti e linee guida
- Vedi
Altro
- Decreto 20 novembre 2018
Con il Decreto 20 novembre 2018 è stata indettala la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
Normativa di riferimento
- Regio Decreto n. 636 del 29 settembre 1895, Capo IV, artt. 28 e seguenti
- Regio Decreto n. 178 del 20 maggio 1897, Sezione II
- DM 20 giugno 1986
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