Servizi igienici nei cantieri: Normativa
ID 9697 | 14.12.2919
Dopo il Documento sui Servizi igienico assistenziali nei luoghi di lavoro in generale, Documento dettaglio dell'evoluzione normativa per i Servizi igienici assistenziali a servizio dei cantieri. Dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (abrogato) al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Inoltre devono essere presi in esame i riferimenti dei Regolamenti d'igiene locale (regionali/comunali) qualora riportino indicazioni.
Excursus
A. Normativa pregresso
Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU n.105 del 30-04-1956 - S.O.), mentre riportava indicazioni per tutte le attività per i "lavandini", non riportava indicazione per "latrine ed orinatoi" a servizio dei cantieri:
Art. 37. Lavandini
La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.
I lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 dipendenti occupati in un turno, ed i lavandini collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60 centimetri per ogni posto.
Agli operai che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 il datore di lavoro deve fornire anche adatti mezzi detersivi e per asciugarsi.
Fig. 1 Riferimento N. lavandini cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
Nel D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo (GU n. 109 del 5-5-1956 - SO), sono previsti (equiparazione cantieri per la parte di servizi igienico assistenziali):
86. Lavandini.
I cantieri devono essere forniti dei mezzi necessari per la pulizia personale dei lavoratori; l'erogazione dell'acqua deve essere fatta in modo da consentire ai lavoratori di lavarsi in acqua corrente.
I lavandini devono essere installati in locali chiusi; essi possono essere installati in locali semplicemente coperti qualora le condizioni climatiche lo consentano. I getti d'acqua devono distare l'uno dall'altro almeno 50 centimetri ed essere in numero di almeno uno ogni cinque lavoratori occupati in ciascun turno di lavoro.
I lavandini devono essere ubicati nelle immediate adiacenze degli alloggiamenti.
Fig. 2 Riferimento N. lavandini cui al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320
94. Latrine.
Nelle vicinanze degli alloggiamenti devono essere predisposte latrine in numero di almeno una ogni 20 lavoratori occupati.
Le latrine devono essere protette dagli agenti atmosferici ed inoltre costruite e mantenute in modo da salvaguardare la decenza, da non costituire causa di diffusione delle malattie trasmissibili e da non costituire causa di inquinamento delle acque destinate agli usi del cantiere e dell'abitato.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la installazione di latrine, in sotterraneo, fissandone le caratteristiche, ove ne riconosca la necessità in relazione alla natura ed importanza dei lavori, al numero dei lavoratori occupati ed al rischio di trasmissione di malattie.
Alla pulizia ed alla manutenzione delle latrine deve essere destinato personale in numero sufficiente.
Fig. 3 Riferimento N. lavandini cui al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320
B. Normativa in vigore
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
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Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
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ALLEGATO XIII
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.
2. Docce
2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
3. Gabinetti e lavabi
3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
Fig. 4 Riferimento N. Gabinetti e lavabi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
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6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
6.1. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.
6.2. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.
I servizi igienici devono essere compresi nel PSC
Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,1 nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV.
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
Bagni chimici mobili
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede l'utilizzo di "bagni mobili chimici" nei luoghi di lavoro solo al servizio dei cantieri edili (Allegato XIII p. 3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti), nel numero di 1 ogni 10 lavoratori (Allegato XIII 3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
I Bagni chimici mobili devono rispondere ai requisiti della norma UNI EN 16194:2012.
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