Capo Servizio Impianti a fune / Normativa - Update Maggio 2024
ID 9573 | Rev. 1.0 del 12.05.2024 / Documento completo allegato
Note normative generali e dispense corso di formazione Regione VDA
Con il Decreto dirigenziale prot. n. 288 del 17 settembre 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 («Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»), sono stati fissati i requisiti e le modalita' per l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.
I diversi tipi di impianti funicolari aerei o terrestri si possono suddividere nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.
Il personale operativo addetto a svolgere le funzioni di sicurezza e regolarità nella conduzione degli impianti a fune è invece costituito dalle seguenti qualifiche:
1. Capo servizio;
2. Macchinista;
3. Agente.
L'articolo 3 del Decreto dirigenziale prot. n. 288 del 17 settembre 2014 riguarda il Capo Servizio, indicando i requisiti di età e capacità psico-fisiche, all'articolo 4 si indicano i Documenti per il rilascio del patentino a Capo Servizio. L'accertamento dell'idoneità tecnica del Capo Servizio e all'articolo 5, che va accertata dall' U.S.T.I.F territorialmente competente specificando i dettagli dell'esame), all'Art. 6 si specifica l'estensione dell'idoneità e la successiva conferma dei requisiti fisici del Capo Servizio (art. 7), la sospensione (art. 8).
In dettaglio:
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Art. 1. - Generalità
Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 753/80 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.) sono fissate con il presente Decreto i requisiti e le modalità per l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.
1 Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.
2. Nel seguito con la sigla D.G.S.T.I.F.T.P.L. (Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale) viene individuata la Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con U.S.T.I.F. il competente ufficio trasporti ad impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la sigla D.P.R. n. 753/80 é indicato il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
3. Sono preposti all'esercizio degli impianti a fune l'Esercente, il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio (secondo quanto stabilito dal D.M. del 18.02.2011) ed il personale operativo.
Il personale operativo addetto a svolgere funzioni di sicurezza e regolarità nella conduzione degli impianti a fune è costituito dalle seguenti qualifiche:
1. capo servizio
2. macchinista
3. agente.
4. Il riconoscimento della idoneità degli aspiranti alle qualifiche di Capo Servizio, riferito ad ogni singola categoria di impianto di cui al precedente comma 1, avviene, previo esame e conseguente rilascio di patentino da parte degli U.S.T.I.F. competenti per territorio relativamente alla società esercente.
5. Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di Macchinisti e Agenti avviene per ogni singolo impianto, previo accertamento dei requisiti necessari e conseguente esame, da parte del Direttore dell'Esercizio e del Capo Servizio, oppure dal Responsabile dell’Esercizio. L'esame teorico pratico è svolto presso l'impianto redigendo apposito verbale secondo lo schema dell’allegato III. Le date di esame devono essere comunicate con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. competente per territorio per l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
Il verbale di esame controfirmato dall'Esercente, deve essere trasmesso all'U.S.T.I.F. competente.
Art. 2. - Personale addetto all’esercizio di impianti a fune
1. Il personale deve garantire lo svolgimento sicuro dell’esercizio. Detto personale normalmente è costituito da:
1. il capo servizio;
2. il macchinista;
3. l’agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura;
4. un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche ed all’intensità di traffico dell’impianto.
Nel Regolamento di Esercizio di ciascun impianto è definita la consistenza del personale che deve essere sempre presente.
Per gli impianti di categoria D la mansione del macchinista normalmente non è prevista; qualora fosse necessaria tale figura, deve essere prevista dal Regolamento di Esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da remoto se è attiva la telesorveglianza.
2. Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento automatico (di cui al capitolo 12 del D.D. n. 337 del 16 Novembre 2012 “Decreto Infrastrutture”) non è richiesta la presenza del relativo personale presso l’impianto. Il Regolamento di Esercizio deve contenere le relative condizioni.
3. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza.
Art. 3. - Requisiti del Capo Servizio
I requisiti richiesti, per tutte le categorie di impianti, sono i seguenti:
1. età minima di 21 anni, età massima di 67 anni;
2. capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C (D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e s.m.i.);
3. di non essere consumatore abituale di droghe;
4. di non fare abuso di alcool;
5. cittadinanza italiana o comunitaria;
6. l'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
7. per gli impianti delle categorie A e B1 è necessario possedere almeno uno dei requisiti, specificati ai seguenti comma a), b), c):
a) - il diploma di perito tecnico industriale ed aver maturato almeno 3 mesi di effettivo lavoro come macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno 3 mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;
b) - diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed aver maturato almeno 12 mesi di effettivo lavoro come macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno 12 mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;
c) - la licenza di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e abbia svolto:
1) - almeno 24 mesi di effettivo lavoro con la qualifica di macchinista sullo stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria ;
2) - almeno 24 mesi di effettivo lavoro con la qualifica di Capo Servizio di un impianto di categoria inferiore;
3) - almeno 24 mesi di effettivo lavoro nella manutenzione o costruzione sullo stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria;
8. Per gli impianti delle categorie B2, C e D è necessario possedere almeno la licenza della scuola secondaria di primo grado e per gli impianti delle categorie B2 e C aver maturato almeno 3 mesi di effettivo lavoro come macchinista de categorie B2 o C.
Coloro che sono già in possesso di patentino per impianti di categorie superiori non devono dimostrare di soddisfare i requisiti sopracitati.
Per l'abilitazione del personale operativo d'impianti speciali e/o particolarmente complessi la D.G.S.T.I.F.T.P.L. potrà richiedere ulteriori requisiti.
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1.3. Definizioni
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Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d’esercizio e quelle impartite dal Direttore dell’esercizio per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.
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2.4.5. Compiti del Capo servizio
Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d’esercizio e quelle impartite dal Direttore dell’esercizio per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio. Egli interviene inoltre, di propria iniziativa, in caso di situazioni non previste, integrando le disposizioni ricevute con opportuni provvedimenti volti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio. In particolare il Capo servizio:
a) effettua i controlli periodici mensili di sua competenza e verifica l’effettuazione di quelli di competenza del macchinista e degli agenti specificati nei punti 2.4.6 e 2.4.7;
b) durante il servizio deve trovarsi sempre in prossimità dell’impianto o degli impianti dei quali è responsabile ed essere reperibile in ogni momento mediante mezzi di comunicazione e poter raggiungere l’impianto entro un tempo massimo di 30 minuti;
c) esercita il controllo sull’impianto e sul regolare flusso dei viaggiatori;
d) vigila sull’attività e sul corretto comportamento del personale, anche nei confronti dei viaggiatori, relazionando al Direttore dell’esercizio eventuali inadempienze;
e) effettua regolarmente i controlli sullo stato delle funi;
f) provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di evacuazione in dotazione, secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del Direttore dell’esercizio, compilando o sottoscrivendo il Registro di controllo e manutenzione;
g) provvede all’effettuazione dei controlli mensili in esercizio, compilando i relativi verbali e controllando la regolare tenuta del Registro giornale;
h) provvede affinché sia assicurata la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di evacuazione, compresa la percorribilità dell’eventuale sentiero di soccorso o della passerella, ed effettua periodicamente le relative esercitazioni con le squadre all’uopo previste;
i) coordina o collabora, secondo quanto stabilito al punto 3.14, alle operazioni di evacuazione;
j) dà immediata comunicazione all’esercente ed al Direttore dell’esercizio nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l’esercizio;
k) segnala tempestivamente al Direttore dell’esercizio e all’esercente eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni;
l) provvede affinché venga osservato l’orario di servizio;
m) risponde della buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta e di ricambio, compresa la segnaletica di impianto;
n) comunica al Direttore dell’esercizio ed all’esercente l’elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari per l’esercizio e la manutenzione;
o) prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell’esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;
p) nel caso di eventi e condizioni atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza o di anomalie tecniche che compromettano la sicurezza del trasporto, sospende il servizio, dandone immediata comunicazione all’esercente e al Direttore dell’esercizio ed annota sul Registro giornale l’evento o l’anomalia e la causa eventualmente accertata. Nel caso in cui l’impianto sia provvisto di P.I.S.T.E. e/o di P.I.D.A.V., pone in atto quanto in essi previsto, a seguito dell’indicazione di chiusura ricevuta da parte del responsabile dei piani stessi;
q) stabilisce i compiti del personale dell’impianto, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l’efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all’entità del traffico;
r) accerta la disponibilità del personale necessario in conformità al Regolamento di esercizio e alle disposizioni del Direttore dell’esercizio;
s) è responsabile dei dispositivi di parzializzazione ed esclusione (ad esempio chiavi, commutatori) e verifica che tutte le eventuali parzializzazioni ed esclusioni operate, da lui espressamente autorizzate, siano registrate sul Registro giornale;
t) preclude il trasporto di persone o di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio;
u) propone, per l’abilitazione a cura del Direttore dell’esercizio, i macchinisti e gli agenti verificandone il possesso delle competenze necessarie all’espletamento delle mansioni loro affidate;
v) cura la manutenzione e la dislocazione della segnaletica relativa all’esercizio in stazione ed in linea, dell’attrezzatura antincendio e di pronto soccorso;
w) assiste il Direttore dell’esercizio nell’addestramento ed aggiornamento del personale e durante le ispezioni periodiche.
Il riconoscimento dell’idoneità per la qualifica di Capo servizio avviene mediante un esame e un conseguente rilascio di patentino da parte degli U.S.T.I.F. (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi), organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano competente per territorio relativamente alla società esercente.
Il riconoscimento dell’idoneità per le qualifiche di macchinisti e agenti, invece, avviene mediante un preventivo accertamento dei requisiti necessari e un successivo esame da parte del Direttore dell’esercizio e del Capo servizio, oppure dal Responsabile dell’esercizio.
L’esame teorico e pratico è svolto presso l’impianto redigendo un successivo verbale che verrà poi firmato e trasmesso all’ U.S.T.I.F. competente.
Le date di tale esame devono essere comunicate con congruo anticipo all’ U.S.T.I.F. competente per l’eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
In allegato Dispense Formazione Capo Servizio Regione VDA
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Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
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Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 12.05.2024 |
Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024 Decreto Ansfisa 0076655 del 7.12.2023 Aggiornato Manuale allegato Capitoli 0, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ed. 2020 |
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0.0 | 26.11.2019 | --- | Certifico srl |
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Esercizio e manutenzione impianti a fune trasporto pubblico persone
D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753
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Decreto 18 febbraio 2011
Decreto 11 maggio 2017
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D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753
Decreto MIT n. 203 del 1° dicembre 2015
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Decreto Dirigenziale n.144 del 18 maggio 2016
Decreto 11 maggio 2017
D.D. n. 166 del 13 maggio 2019