Istanze di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151
ID 9477 | 11.11.2019
Chiarimenti Prot. n. 0009723 del 26.06.2019
Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 recante: “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Tale decreto, che entrerà in vigore il 20 ottobre 2019 ponendo fine al periodo transitorio (cd. “doppio binario”) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica, ha ampliato il campo di applicazione alle “attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76”.
In data 18 giugno 2019 in seno alla riunione n. 339 del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (art. 21 D.Lgs. n. 139/2006), è stato approvato l’aggiornamento del decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, con il quale sono state introdotte rilevanti novità al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 192 del 20/08/2015).
In particolare, è stata estesa la rosa dei metodi per la progettazione della sicurezza impiegabili da parte del professionista antincendio per la verifica delle soluzioni alternative, al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione (paragrafo G.2.6.5.2). A tale scopo sono state incluse metodologie finora riservate alle sole soluzioni in deroga, ampliando la possibilità di ricorrere a soluzioni progettuali conformi o alternative.
Tutto ciò evidenziato e ferma restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche compensative più opportune nell’ambito del procedimento di deroga, si richiamano i contenuti della Circolare prot. DCPREV n. 3272 del 16/3/ 2016 “Chiarimenti sulle procedure di deroga”, sottolineando che il procedimento di deroga può riguardare anche le attività non ricomprese nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.
Si evidenzia che l’adozione del Codice nella valutazione delle deroghe, presentate per le pratiche trattate con le regole tecniche tradizionali, comporta la necessità di rivalutare l’intero progetto alla luce di tutti i contenuti del Codice stesso.
In tale ottica sono state individuate alcune soluzioni progettuali, riportate nella tabella allegata, che possono costituire utile riferimento per l’individuazione delle misure compensative del rischio aggiuntivo.
Reazione al fuoco |
Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure: |
- S6 controllo dell’incendio - S7 rivelazione e allarme |
Soluzione 2 Incremento di un livello di prestazione della misura S7 rivelazione ed allarme e adeguata riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo |
Soluzione 3 Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell’incendio |
Resistenza al fuoco |
Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure: |
- S6 controllo dell’incendio - S7 rivelazione e allarme |
Soluzione 2 Incremento di un livello di prestazione delle misure: |
- S1 reazione al fuoco - S8 controllo di fumi e calore |
Soluzione 3 Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell’incendio |
Compartimentazione |
Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure: |
- S6 controllo dell’incendio - S7 rivelazione e allarme |
Soluzione 2 Incremento di un livello di prestazione delle misure: |
- S1 reazione al fuoco - S8 controllo di fumi e calore |
Soluzione 3 Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell’incendio |
Esodo |
Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure: |
- S7 rivelazione e allarme - S8 controllo di fumi e calore |
Soluzione 2 Incremento di un livello di prestazione delle misure: |
- S1 reazione al fuoco
- S8 controllo di fumi e calore |
Soluzione 3 Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell’incendio |
Controllo dell’incendio |
Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure: |
- S1 reazione al fuoco,
- S9 operatività antincendio |
Controllo di fumi e calore |
Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure: |
- S6 controllo dell’incendio - S7 rivelazione e allarme |
Soluzione 2 Incremento di un livello di prestazione delle misure: |
- S1 reazione al fuoco - S9 operatività antincendio |
Soluzione 3 Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell’incendio |
Fonte: VVF
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