Decreto 21 agosto 2019 n. 127
Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
(GU n.255 del 30-10-2019)
Entrata in vigore: 14/11/2019
In in attuazione dell’articolo 2, comma 1 pubblicato il Decreto Min. Interno 2 febbraio 2022 (Comunicato in GU n.72 del 26.03.2022)
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Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Campo di applicazione delle disposizioni comuni
Art. 2. Individuazione del datore di lavoro
Art. 3. Individuazione dei dirigenti e preposti
Art. 4. Comunicazioni e segnalazioni
Art. 5. Servizio di prevenzione e protezione
Art. 6. Attività di vigilanza
Art. 7. Attribuzioni degli uffici di vigilanza
Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ARTICOLAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLA POLIZIA DI STATO NONCHÉ PER LE STRUTTURE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DESTINATE PER FINALITÀ ISTITUZIONALI ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI CON COMPITI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
Art. 8. Campo di applicazione
Art. 9. Funzioni di medico competente
Art. 10. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 11. Formazione, informazione e addestramento
Art. 12. Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni
Art. 13. Valutazione dei rischi
Art. 14. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
Capo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E IL CORPO NAZIONALE
Art. 15. Campo di applicazione
Art. 16. Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica
Art. 17. Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Art. 18. Sorveglianza sanitaria e primo soccorso
Art. 19. Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
Art. 20. Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano
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Art. 1. Campo di applicazione delle disposizioni comuni
1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che si applicano nell’ambito delle strutture di cui al comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n. 81 del 2008», tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, si applicano:
a) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dai decreti interministeriali di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto indicato nel capo II del presente decreto;
b) nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco», nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», e nelle aree operative, nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto.
Art. 2. Individuazione del datore di lavoro
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell’ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell’organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa. La responsabilità del predetto datore di lavoro è limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti. Restano ferme le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l’obbligo di provvedere all’adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni, che possono essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono demandate a dirigenti ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia gestionale, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi attribuite nell’ambito delle rispettive competenze.
2. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici che sono responsabili delle determinazioni per la pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell’assegnazione, sulla base delle richieste pervenute, delle medesime risorse agli uffici di cui all’articolo 1.
3. I datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Art. 5. Servizio di prevenzione e protezione
1. Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) , secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza.
2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui al comma l, devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Qualora, per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, si può avvalere, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l’azione di prevenzione e protezione del servizio di cui al comma l, di personale tecnico esterno all’Amministrazione.
Art. 13. Valutazione dei rischi
1. Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 17, comma l, lettera a) , del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all’individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d’opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all’articolo 12, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l’obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le seguenti informazioni:
a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e dei loro componenti;
b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo;
c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere i rischi per la salute.
2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma 1, ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell’elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.
Art. 14. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell’interesse della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali, si applicano i seguenti criteri:
a) nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attività delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione;
b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze tra le attività svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all’articolo l e quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato dal datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell’organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell’articolo 26, comma 3 -ter , del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il datore di lavoro appaltatore.
2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di cui è vietata la divulgazione:
a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma ne è fatta esplicita menzione nello stesso ed è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso la sede del datore di lavoro committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il documento è custodito presso la sede sia del committente che del datore di lavoro destinatario dello specifico servizio, lavoro, opera o fornitura;
b) è visionato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’organismo destinatario dei servizi, lavori opere o forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’impresa appaltatrice.
3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.
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2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.
Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione
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