Rapporto 2019 sugli energy manager in Italia
Indagine, evoluzione del ruolo e statistiche
Presentato il 13 settembre 2019 presso la sala del Parlamentino del Ministero dello Sviluppo Economico il Rapporto FIRE sugli Energy Manager 2019.
Il presente rapporto è stato realizzato da FIRE nell’ambito della Convenzione a titolo non oneroso del 18 dicembre 2014 con il Ministero dello Sviluppo Economico “per la promozione e la formazione della figura del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia” nominato ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991 n.10.
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Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Glossario e definizioni
Obiettivi e struttura del rapporto
La FIRE in sintesi
Gli energy manager
La figura dell’energy manager nel contesto italiano
Ruolo e compiti
Riferimenti di legge
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Circolare MiSE 18 dicembre 2014
D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115
D. M. 11 gennaio 2017
Le nomine degli energy manager nel 2018
Statistiche sulle nomine
Panoramica sull’energia gestita dai soggetti nominanti
Distribuzione regionale dei soggetti obbligati
Approfondimenti sulle nomine
Energy manager ed EGE
Inquadramento dell’energy manager
Energy manager e Sistemi di Gestione dell’Energia - ISO 50001
Considerazioni sulle nomine pervenute ed il potenziale dei soggetti obbligati
Settore industriale
Energivori
Trasporti
Pubblica Amministrazione – Enti locali
Istituti di credito
Energia gestita dai soggetti nominanti suddivisa per fonte
www.fire-italia.org 5 di 120
Sanità
Università
Distribuzione commerciale
Indagine sulle diagnosi energetiche
Sintesi dell’indagine
Introduzione
Sezione I: EGE ed ESCO (Risposte totali 169)
Sezione II: Fornitori di tecnologie (Risposte totali 17)
Sezione III: Imprese (Risposte totali 126)
Conclusioni e sviluppi futuri
Appendice I: Elenco delle proposte di EGE ed ESCO
Appendice II: Elenco delle proposte dei fornitori di tecnologie
Appendice III: Elenco delle proposte delle imprese
Link utili
Indice di grafici, figure, box e tabelle
Allegato I – tabelle delle nomine per regione
Abruzzo.
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Allegato II - Riferimenti di legge
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Circolare MiSE 18 dicembre 2014
D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115
D. M. 11 gennaio 2017
La distribuzione del presente documento nella sua interezza è consentita purché effettuata a titolo gratuito. Singole parti, grafici e tabelle possono essere riprodotte citando chiaramente ed esaustivamente la fonte (FIRE, Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia).
Hanno collaborato alla stesura del presente Rapporto: Dario Di Santo, Livio De Chicchis, Stefano D’Ambrosio, Lorenzo Tuzzolo, Giuseppe Tomassetti.
Fire 2019
Collegati
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Energy manager: obbligo comunicazione entro il 30 Aprile
ISO 50001 - Energy management system