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Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2020 | OT23

Modello riduzione 2020

Modello Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2020: Nuovo Modello OT23

Entro il 29 Febbraio 2020

Pubblicato il nuovo modello per le istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione che verranno inoltrate nel 2020.

Sono disponibili sul portale, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo, il nuovo modello OT23 da utilizzare per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la relativa guida per la compilazione.
Il modulo riguarda le istanze che saranno inoltrate nell'anno 2020 per gli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2019.

L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

L’azienda può chiedere la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (PAT).

1. INTERVENTI MIGLIORATIVI

L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.

L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2019).

Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:

A Interventi di carattere generale
B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
C Interventi trasversali
D Interventi settoriali generali
E Interventi settoriali.

Nel modulo sono previsti interventi “generali” che riguardano l’azienda, ossia realizzati su tutte le PAT dell’azienda (codice ditta), ed interventi di cui sono destinatarie solo singole PAT.

In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG) che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi, individuati dallo specifico
riferimento delle Tariffe dei premi di cui al decreto del 27 febbraio 2019.

Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella PAT accentrante.

2. PUNTEGGIO

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari almeno a 100.

Per alcuni interventi, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda, individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l’attività aziendale.

Qualora le voci di tariffa che coprono il rischio dell’attività aziendale siano riconducibili a diversi settori produttivi, il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato.

In generale, per il raggiungimento del punteggio pari o superiore a 100 è possibile  selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, tranne quelli della sezione B.

Gli interventi della sezione B “Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale” rilevano solo se la soglia dei 100 punti è conseguita nell’ambito della stessa sezione, ossia se vengono selezionati interventi ispirati alla responsabilità sociale tali da raggiungere il punteggio pari o superiore a 100. Inoltre, il punteggio è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese ), determinante anche ai fini del numero di condizioni/attività da attuare.

Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.

Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative (sezioni C ed E), il punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

3. DOCUMENTAZIONE PROBANTE

L’Istituto individua, nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

A pena di inammissibilità, entro il 29 febbraio 2020, tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.

Nel campo “Note” sono riportati chiarimenti e definizioni sugli interventi proposti. In caso di interventi con valenza pluriennale è necessario che l’azienda ripresenti annualmente l’istanza e dimostri, anno per anno, la continuità di attuazione mediante
la documentazione probante. 

La documentazione prodotta dall’azienda deve riportare:
- data;
- firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.).

In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata.

La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:

- contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento;
- evidenze documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.

4. PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’ attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.

a. Regolarita’ contributiva

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.

La verifica di regolarità è attivata dall’Istituto nel periodo che intercorre tra il 1° e il 30 aprile dell’anno di presentazione della domanda.

In ogni caso, la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione.

b. Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro

Il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda.

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

5. DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 4.

È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

6. APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT.

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

In caso di selezione di un intervento definito “Trasversale Generale” o “Settoriale Generale”, la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le PAT dell’azienda.

In caso di selezione di interventi definiti “Trasversali” o “Settoriali” la definizione della domanda esplica effetti solo sulla PAT o sulle PAT interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.

INAIL, 01.08.2019

...

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della ditta)
T = Trasversale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le PAT della ditta) 
SG = Settoriale Generale (può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT) 
S = Settoriale (il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le PAT)

Novità del modello 2020:

E INTERVENTI SETTORIALI

E-19 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL SETTORE CERAMICHE - PIASTRELLE: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 

Punteggio= 80

Note:
Ai fini del presente intervento per “misure” si intendono quelle individuate nelle schede specifiche di cui alla parte 4 della buona pratica elaborata dal Network Italiano Silice: Piastrelle ceramiche - Indicazioni sulle misure  di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina.

Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m3 e comunque non superiore a quello rilevato prima dell’intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri).

E-20 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL SETTORE FONDERIE: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 

Punteggio=80

Note:
Ai fini del presente intervento per “misure” si intendono quelle individuate nelle schede specifiche di cui alla parte 4 della buona pratica elaborata dal Network Italiano Silice reperibile: Comparto fonderie - Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina.
Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m3 e comunque non superiore a quello rilevato prima dell’intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme  tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri)

E -21 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL COMPARTO LAPIDEO: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 

Punteggio=80

Note:
Ai fini del presente intervento per “misure” si intendono quelle individuate nelle schede specifiche di cui alla parte 4 della buona pratica elaborata dal Network Italiano Silice: Comparto lapideo - Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina.
Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m3 e comunque non superiore a quello rilevato prima dell’intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri).

E -22 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEI LAVORI DI SCAVO DI GALLERIE: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3 

Punteggio=80

Note:
Ai fini del presente intervento per “misure” si intendono quelle individuate nelle schede specifiche di cui alla parte 4 della buona pratica elaborata dal Network Italiano Silice: Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri contenenti Silice Libera Cristallina - Scavo di gallerie.
Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m3 e comunque non superiore a quello rilevato prima dell’intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri).

 Vedi Documenti 

Rischio silice quadro normativo

Rischio silice: quadro normativo e documenti

Scheda tecnica 02.04.2018

Documento e riferimenti, in allegato, sulla Silice Libera Cristallina e sul rischio SLC nelle attività estrattive, di lavorazione pietre, ecc: i nuovi limiti UE, i limiti delle principali organizzazioni, le lavorazioni, le malattie professionali riconosciute e tutti i Documenti preparatori e Linee guida del NIS (Network Italiano Silice).

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2019 06 26 15 36 29 EN 689 2019

UNI EN 689:2019 sostituisce UNI EN 689:2018

Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale
La norma definisce una strategia per effettuare misure rappresentative dell’esposizione per inalazione ad agenti chimici in modo da dimostrare la conformità coi limiti di esposizione occupazionale (OELVs).
La presente norma europea non è applicabile a OELVs con periodi di riferimento inferiori ai 15 minuti.

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-689-2019.html

Data entrata in vigore: 16 maggio 2019

Recepisce: EN 689:2018+AC:2019

Sostituisce: UNI EN 689:2018

_________

La norma EN 689:2019 rispetto all'ed. 2018 (EN 689:2018), della quale è stato proposto un Documento di approfondimento nel 2018, include il corrigendum AC:2019 che modifica le abbreviazioni, il contenuto in molti allegati, la bibliografia e i riferimenti riportati. Nel documento allegato tutte le modifiche apportate sono indicate in blu.

La EN 689 è una delle metodiche standardizzate per la misurazione degli agenti contenute nell’allegato ALLEGATO XLI del D.Lgs.81/08-Titolo IX art.225 c.2.

Nell’ambito della valutazione del rischio chimico all’interno di un’azienda, l’analisi dell’esposizione alle sostanze contenute nell’aria è sempre molto difficoltosa.
All’interno delle aziende, difatti, esistono diverse attività lavorative, diversi processi che impiegano, o possono impiegare, sostanze chimiche potenzialmente pericolose per inalazione. Può essere molto complesso, inoltre, analizzare la velocità di emissione, i tempi di emissione, la distanza dalle fonti di emissione, in relazione all’effettiva esposizione dei lavoratori.
La EN 689 indica strategie e metodologie per misurare la concentrazione degli agenti chimici, mettere in rapporto l’esposizione inalatoria degli operatori con i valori limite di riferimento e consentire il confronto dei dati nel tempo, definendo la periodicità delle misure. 

E-23 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E IN AMBIENTI CONFINATI: l’azienda con meno di 50 lavoratori ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo all’interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati.

Punteggio= 60

Note:
Ai fini del presente intervento per “ambienti sospetti di inquinamento e ambienti confinati” si intendono quelli così definiti dal d.p.r. 177/2011 (rispettivamente, ambienti di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. 81/2008 e ambienti di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto).
L’intervento si intende realizzato se l’azienda ha acquistato nell’anno 2018 almeno un dispositivo (ad es. trivelle perforanti, cannoni ad aria compressa, lance o ugelli per lavaggio, dispositivi per mescolamento ecc.) o un robot (ad es. per ispezioni, per pulizia in remoto, per lavaggio ecc.) atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo all’interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati.
L’intervento può essere riproposto per i quattro anni successivi a quello di acquisto dei dispositivi/robot.

 Vedi Prodotto

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DVR & Procedure Spazi confinati

NEW Ed. 5.0 Agosto 2019 

Il Prodotto consente di redigere un DVR e relative Procedure di sicurezza per il Rischio Ambienti Confinati. 
E' disponibile un Modello master doc di Documento completo di Procedure, check list, guide, normativa e altra documentazione d'interesse. 

La valutazione dei rischio specifico ambienti confinati è prevista, se presente, come attività da integrare nel DVR generale (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08) in particolare in riferimento agli Artt. 66 e 121 o in accordo con il DPR 177/2011.

Il Modello è strutturato con la metodologia di OHSA CFR 1910.146 con il concetto di "permesso di lavoro per operare negli spazi confinati" (PRCS) "Permit-Required Confined Spaces" e alcuni passi (di studio) estratti da NIOSH Worker Deaths in Confined Spaces No. 94-103 e Working in Confinated Spaces No 80‐106; illustrate inoltre apposite Procedure di sicurezza per operare in ambienti confinati.

Quindi in relazione alla possibilità di dover intervenire all'interno degli spazi confinati e, al fine di avere uno strumento efficace per la gestione della sicurezza e salute, nonché, delle criticità nella gestione delle emergenze, viene adottata la metodologia suddetta per la valutazione del rischio e classificazione degli spazi confinati, ad integrazione del processo di valutazione compiuto nel DVR generale aziendale.

 ...

Segnaliamo inoltre quale intervento trasversale: 

C-16 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO: l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2018 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive.

Punteggio = 50

Note:

L’intervento si riferisce a parti di impianto quali quadri elettrici, quadri di comando e trasformatori.
Il rilievo termografico e l’interpretazione e valutazione dei dati rilevati devono essere eseguiti da persone certificate in accordo ai Livelli 1 e 2 previsti dalla norma UNI EN ISO 9712. Ogni punto oggetto di analisi termografica deve essere corredato da foto nel campo visibile e infrarosso.

Documentazione ritenuta probante:

- Report dell’analisi termografica, corredato da foto nel campo visibile e infrarosso, datato e firmato da persona certificata almeno di Livello 2 secondo la norma UNI EN ISO 9712.
- Per la persona che ha condotto il rilievo termografico sul campo: evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 1, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712.
- Per la persona che ha redatto il report di analisi, evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 2, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712.
- Evidenze dell’attuazione delle eventuali azioni correttive poste in atto (ad es. fatture, schede di intervento, ecc.).

 Vedi Documento 

INDAGINI TERMOGRAFICHE INDUSTRIALI: APPLICAZIONI E NORME

Un Documento sull'applicazione della UNI ISO 18434-1:2011 (Estratto Appendici A, B e C) Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Termografia

La termografia industriale IR applicata alle macchine, può avere un duplice obbiettivo:

1. quale strumento per sicurezza, prevenzione dal rischio incendio ed esplosione importante (indagine predittive); 
2. per l'ottimizzazione degli oneri di manutenzione.

Le termografia IR è un metodo di indagine “non distruttivo” (Prove Non Distruttive - NPD) cioè non va ad interagire direttamente con l’oggetto in esame, esistono molte norme che regolamentano l’analisi, la formazione dei soggetti addetti.

Le prove termografiche devono essere condotte secondo i principi di UNI EN 16714-1, 2, 3 e a seconda dell'applicazione (del caso UNI ISO 18434-1:2011 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine) ed in particolare UNI ISO 18436-7:2014 per i requisiti per la qualificazione e la valutazione del personale nella termografia monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine (vedi anche UNI EN ISO ISO 9712:2012 per la qualificazione e certificazione del personale NPD).

Vedi Documento 

Segnaliamo inoltre quale intervento settoriale:

E8 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO IN SOLITARIO: sono stati acquistati o noleggiati sistemi di rilevamento “uomo a terra”

Documentazione ritenuta probante:
- Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi, relativi all’anno 2019
- Stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario

 Vedi Documento 

Lavoratori isolati sicurezza

Lavoratori isolati: Sicurezza

Il Documento allegato affronta il quadro normativo generale della Sicurezza dei "Lavoratori isolati", con riferimento all'uso dei dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità o isolato (man down) geolocalizzati, estremamente utili e segnalati su quesito MLPS, per l'emergenza in questo contesto lavorativo.

Non è definita dalla legislazione la figura del "lavoratore isolato" (salvo alcuni riferimenti di cui in seguito), malgrado molti lavoratori eseguono attività lavorative che possono essere ricondotte a tale figura in considerazione del concetto. A riferimento, la norma UNI EN ISO 15743 Ergonomia dell’ambiente termico – Posti di lavoro al freddo – Valutazione e gestione del rischio, per la gestione organizzativa per i lavori in ambienti a basse temperature es. lavori in celle frigo, che sono molte volte riconducibili a lavoro isolati/lavori in condizioni particolari.

Fonte: INAIL

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