Prossima proroga normativa antincendio edifici scolastici al 31.12.2021 e asili nido al 31.12.2019
Update 12 agosto 2019
La Legge 8 agosto 2019 n. 81, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine di adeguamento per gli asili nido alla normativa antincendio mentre per le strutture adibite a servizi scolastici al 31 dicembre 2021, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. Art. 4 - bis Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2 -bis , le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
Update 31 luglio 2019
Il 31 luglio 2019 la VII Commissione della Camera ha concluso l'esame del D.L. 59/2019 (A.C. 2019), già approvato, con modifiche, dal Senato (A.S. 1374), apportandovi una ulteriore modifica (A.C. 2019-A). Nella stessa data è stato avviato l'esame da parte dell'Assemblea della Camera.
Il testo reca misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di altri soggetti, di sostegno del settore del cinema e dell'audiovisivo, di finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
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Disegno di legge: S. 1374. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020" (approvato dal Senato) (2019)
Iter
31 luglio 2019: all'esame dell'assemblea
S.1374 | approvato | 24 luglio 2019 |
C.2019 | all'esame dell'assemblea | 31 luglio 2019 |
Misure riguardanti il personale delle fondazioni lirico sinfoniche e di altri soggetti
L'articolo 1 reca disposizioni inerenti le piante organiche e i rapporti di lavoro nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche e, limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato, di altri soggetti.
In particolare, riconosce alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione e ai soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il CCNL delle medesime fondazioni, la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato a condizione che esistano esigenze contingenti o temporanee, la durata complessiva non sia superiore, a decorrere dal 1° luglio 2019, a 36 mesi e si ricorra all'atto scritto.
In caso di superamento del termine di 36 mesi, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno.
Per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche ricorrono ad apposite procedure selettive pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti da ciascuna, nel rispetto, fra l'altro, dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
I contratti di lavoro stipulati non rispettando tale disciplina sono nulli, fermo restando il diritto dei lavoratori alla retribuzione.
Sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale è competente il giudice ordinario.
Introduce, altresì, una disciplina transitoria, finalizzata, anzitutto, all'assunzione con precedenza – comunque, dopo le assunzioni derivanti dalle procedure selettive in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge - dei vincitori nell'ambito di graduatorie in corso di validità, nonché, fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate, di personale che abbia maturato esperienza professionale presso le fondazioni – nei termini indicati - con rapporti di lavoro a tempo determinato.
Sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili, procedure selettive per titoli ed esami, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse.
Infine, ridisciplina la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche, in particolare prevedendo l'adozione, con decreto interministeriale, di uno schema tipo, sulla base del quale ogni fondazione elabora una proposta. La proposta è approvata con decreto interministeriale previo parere – per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento di cui al D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 11) – del commissario straordinario.
Finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali
L'articolo 2 autorizza la spesa di € 15.410.145 per il 2019 per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del MIBAC e delle sue strutture periferiche e di € 19.400.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBAC per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.
Promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi
L'articolo 3, co. 1 e 2, interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, prorogando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020. In particolare, modifica gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, abbassando le quote di progressivo incremento precedentemente previste.
Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche
L'articolo 3, co. 3, ridisciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, in particolare riducendo (da 50) a 49 i membri complessivi, di cui 1 con funzioni di Presidente, e introducendo elementi di maggiore flessibilità nella composizione dei gruppi di soggetti che devono essere rappresentati nella stessa Commissione.
Contributi per opere cinematografiche e audiovisive e per attività di promozione cinematografica e audiovisiva
L'articolo 3, co. 4, aumenta (da 5) a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi previsti per opere cinematografiche e audiovisive e prevede che siano gli stessi esperti ad attribuire anche i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, specificando anche che la valutazione attiene alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto. Inoltre, modifica alcuni criteri di ripartizione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con riferimento alle medesime tipologie di contributi.
Card cultura per i diciottenni
L'articolo 3, co. 4-bis, inserisce i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati dai soggetti che compiono 18 anni nel 2019 tramite la c.d. Card cultura.
Sistemi di videosorveglianza nei locali di pubblico spettacolo
L'articolo 3, co. 4-ter, prevede che l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, esclusivamente al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e possono essere conservati per un periodo massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione.
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali
L'articolo 3-bis dispone che il credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, a decorrere dal 2019 è concesso ai medesimi soggetti nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Dal 2019, alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con il DPCM che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Il DPCM deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno.
Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sono presentate dal 1° al 31 ottobre.
Modifiche in materia di secondary ticketing
L'articolo 4 esclude lo spettacolo viaggiante dall'applicazione della normativa in base alla quale, dal 1° luglio 2019, i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali.
Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido
L'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.
Interventi per la manifestazione UEFA Euro 2020
L'articolo 5 prevede la possibilità per Roma Capitale di nominare un commissario straordinario preposto alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 a Roma.
Il commissario provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per gli eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, nonchè alla predisposizione e approvazione del piano degli interventi. Quest'ultimo deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport.
Istituti superiori musicali non statali e Accademie di belle arti non statali finanziati da enti locali
L'articolo 5-bis incrementa di € 4 mln le risorse da destinare nel 2019 alla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziati dagli enti locali, per un totale, dunque, di € 32,5 mln.
Le risorse aggiuntive sono utilizzate per consentire allo Stato di assumere l'onere delle situazioni debitorie pregresse delle stesse Istituzioni, nel caso di enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018.
Le stesse risorse sono attribuite su richiesta dell'Istituzione interessata e previa verifica da parte del MIUR.
Dispone, inoltre, in ordine alla assegnazione delle risorse per il 2019 prima del perfezionamento della domanda di statizzazione.
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