Sblocca canitieri | End of Waste Riforma autorizzazioni
In vigore dal 18.06.2019
Pubblicata la Legge di conversione del DL "Sblocca cantieri" (D.L. 32/2019 e Legge 55/2019), che al comma 19 dell'art. 1 dispone la modifica del comma 3 dell’art. 184-ter D.L.vo 152/2006, precisamente, è disposto che nelle more dell’emanazione di criteri end of waste la disciplina transitoria a cui fa riferimento il testo vigente (ovvero ai decreti del Ministro dell’ambiente datati 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, e 17 novembre 2005 n. 269) continua ad applicarsi in relazione alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti; in sede di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-bis, parte seconda, del D.L.vo 152/2006), le regioni possono utilizzare, quali criteri end of waste, i parametri indicati nei richiamati D.M.(D.M. 5 febbraio 1998; D.M. 161/2012; D.M. 269/2005).
Pertanto, le Regioni potranno rilasciare le autorizzazioni ordinarie solo attenendosi alle norme nazionali per il recupero (rifiuti in ingresso, materiali in uscita, processi di recupero, limiti e condizioni gestionali), tranne che per aspetti residuali, come le quantità dell’impianto da autorizzare e soprattutto, non potranno procedere ad autorizzazioni “caso per caso”.
Infine è prevista l’emanazione di linee guida da parte del Ministero dell’ambiente per garantire l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della norma in esame. Viene inoltre precisato che tali linee guida dovranno:
- tener conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III -bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei princìpi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
In precedenza, con nota n. 10045, del 1° luglio 2016, il Ministero dell’Ambiente aveva riconosciuto il potere, in capo alle regioni e agli enti da esse delegati, di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilascio delle autorizzazioni, quindi “caso per caso”. Successivamente, però, con la sentenza n. 1229/2018, il Consiglio di Stato ha negato che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto potere di «declassificazione» del rifiuto in sede di autorizzazione in ragione del fatto che la disciplina dei rifiuti ricade, per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (lettera s) del secondo comma dell’art. 117 Cost.), di competenza esclusiva dello Stato.
Il MATTM con nota n. 10045, del 1° luglio 2016, con oggetto: "Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto - Applicazione dell'articolo184-ter del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152", relativamente all'art. 184-ter aveva espresso che:
"in via residuale, le Regioni – o gli enti da queste individuati – possono, in sede di rilascio dell’autorizzazione prevista agli articoli 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale, definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell’articolo 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari o decreti ministeriali”.
Con la sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, la Sezione Quarta del Consiglio ha negato che esista una potestà concorrente rispetto a quella riconosciuta allo Stato dalla stessa direttiva 2008/98/CE (cd. direttiva quadro in materia di rifiuti).
Tale decisione si fonda, infatti, sul dato letterale fornito dall’art. 6 della direttiva, ai sensi del quale in assenza di criteri a livello comunitario, e solamente in tal caso, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile.
È, dunque, la stessa direttiva a non riconoscere il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che, citando la sentenza in commento, la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro.
Il Legislatore, ha correttamente investito, con l’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006, il regolamento ministeriale del potere di intervenire ai fini della “declassificazione” caso per caso, individuando “specifiche tipologie di rifiuto” e prevedendosi “se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti”, e considerando “i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto”.
Inoltre è netta la posizione su circolari del Ministero dell’Ambiente: il Consiglio di Stato afferma che “non possono assumere rilevanza eventuali diverse considerazioni desumibili da circolari emanate dal Ministero dell’Ambiente, cui compete, più propriamente, l’esercizio del potere regolamentare in materia”.
E' quindi irrilevante la nota n. 10045 del Ministero dell'Ambiente, del 1° luglio 2016, avente ad oggetto proprio l’applicazione del citato art. 184-ter.
La pubblicazione di tale sentenza, nonché l’emanazione di pochissimi decreti ministeriali previsti dall’art. 184 ter, hanno di fatto paralizzato le attività degli operatori, per cui un intervento normativo era necessario.
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