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DVR: i termini per l'elaborazione

DVR Impresa

DVR: Entro quanto tempo deve essere elaborato

ID 8550 | 12.06.2019

Domanda frequente sono i termini entro i quali deve essere elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 81/2008. Il Documento allegato con nota a seguire da indicazioni in merito, seguendo anche l'evoluzione legislativa degli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, articoli in cui sono anche riportate le indicazioni relative alle tempistiche.

Formalmente il DVR deve essere elaborato:
- per "nuove Imprese" entro 90 giorni;
- per "modifiche" entro 30 giorni,
ma "tecnicamente" tali termini si riducono a "immediato". Vedasi a seguire.

Gli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 hanno subito nel tempo (2009 e 2014) modifiche sulle tempistische di cui a seguire.

DVR   i termini per l elaborazione

__________

2009 - Integrazione del D.Lgs. 106/2009

Entrambi questi articoli 28 e 29 nativi del D.Lgs. 81/2008 furono da subito oggetto di discussione, il Legislatore modificò ed integrò il loro contenuto già con il successivo D.Lgs. 106/09 (Correttivo sicurezza).

All’articolo 28 fu aggiunto un nuovo comma: il 3-bis di seguito riportato:

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
...
Art. 18 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
....
e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attivita'.".

2014 - Procedura di infrazione n. 2010/4227

Questi nuovi termini sono rimasti validi fino al 25 novembre 2014 (entrata in vigore della Legge 30 ottobre 2014 n. 161), quando, in seguito alla procedura di infrazione n. 2010/4227 comminata all’Italia dalla Comunità Europea, la stessa è stata chiusa inserendo l'Art. 13 nella Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (Legge europea 2013-bis), che ha modificato il D.Lgs. 81/08 introducendo 2 periodi all'Art. 28 comma 3-bis e all'Art. 29 comma 3.

Legge 30 ottobre 2014 n. 161
...
Art. 13
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;

b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

Con queste integrazioni il datore di lavoro, che avvia una nuova attività deve immediatamente (quindi prima dei 90 giorni) provvedere ad elaborare idonea documentazione, al cui interno siano riportate:

- le misure di protezione e prevenzione adottate e i DPI utilizzati;
- le indicazioni inerenti il programma delle misure di miglioramento;
- le procedure da attuare e le figure aziendali che devono occuparsene;
- le mansioni maggiormente esposte a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- il nominativo del RSPP, del RLS ed, eventualmente, del Medico competente, che hanno partecipato alla valutazione dei rischi.

In pratica ciò significa che il datore di lavoro di una nuova impresa deve provvedere subito, e non entro 90 giorni, alla redazione di gran parte del Documento di Valutazione dei Rischi, dandone immediata comunicazione al RLS. (Fig. 1)

DVR Nuova impresa

Fig. 1 - DVR Nuova impresa

...

Quindi il datore di lavoro deve provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in presenza di:

- modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Tale aggiornamento va effettuato entro 30 giorni dal verificarsi di una delle occorrenze soprariportate dandone immediata evidenza, attraverso la produzione di adeguata documentazione, e con immediata comunicazione RLS. (Fig. 2)

DVR Modifiche impresa

Fig. 2 - DVR Modifica Impresa
...

Segue in allegato

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