Il rappresentante del DL lavori in ambiente confinati: Figura / Requisiti / Modulo incarico
ID 8533 | 13.09.2019
Note e Modulo di incarico per il Rappresentante del Datore di Lavoro committente nei lavori in ambiente confinati.
La figura, seppure il D.P.R. 177/2011 non parli dei suoi requisiti, (Art. 3 c. 2) salvo che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), secondo quanto riportato nelle note della Istanza INL relative alla documentazione da allegare all'Istanza di richiesta per la certificazione di contratti di appalto/subappalto in ambienti confinati ai sensi artt. 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003 può essere nei casi A, B, C di seguito.
Verificare Documentazione con INL.
L'ambito di applicazione è quello dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo" (art. 1, comma 2, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177).
Il Rappresentante del Datore di Lavoro committente nei lavori in ambiente confinati è una figura prevista dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, e deve essere individuata (e formalmente incaricata), avente specifici requisiti che "vigili in funzione di indirizzo e coordinamento" nelle attività svolte dai lavoratori in ambienti confinati:
La figura, seppure il D.P.R. 177/2011 non parli dei suoi requisiti, (Art. 3 c. 2) salvo che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), secondo quanto riportato nelle note della Istanza INL relative alla documentazione da allegare all'Istanza di richiesta per la certificazione di contratti di appalto/subappalto in ambienti confinati ai sensi artt. 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003, e salvo diversa interpretazione sintattica, può essere:
A. un dipendente del datore di lavoro (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato)
B. un dipendente del datore di lavoro (con altre tipologie contrattuali)
C. in appalto (il contratto deve essere certificato ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)
I compiti del Rappresentante del Datore di Lavoro committente sono quelli di che vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
Modulo Incarico
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 23/2014
Nota MLPS 27 giugno 2013, n. 11649
Istanza INL
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Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
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f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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Art. 3 Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
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2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
Vedi Istanza INL
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6) Individuazione del rappresentante del datore di lavoro committente con la documentazione comprovante i requisiti ex art. 3, comma 2 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, ossia:
a) in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
b) che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento e sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative,
c) che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati (*) ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) inoltre deve esser stata effettuata l’attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 2, comma 1, lettere c) ed f) D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177).
(* ndr- se il periodo è riferibile al Rappresentante come da p 6) - attese precisazioni)
Interpello: la formazione e le responsabilità negli spazi confinati
06/10/2014 Interpello n. 23/2014 FederUtility Interpretazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
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In riferimento invece al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, l'interpellante - considerato che l'attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta ‘una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81’ e che `coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli" - chiede “se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, ‘non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull’adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177”. In merito ai quesiti, la Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni. Riguardo all'interpretazione del comma 2 (art. 3, D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177) è parere di questa Commissione che il “ruolo affidato dal legislatore al ‘rappresentante’ che deve essere individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario”. E' premesso che tale soggetto “deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3, comma 3 del già citato D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, specificatamente diretta ad eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco.
Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio ‘rappresentante’ direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.
Vigilanza / Sovrintendenza
Dalla lettura del parere e dell’interpretazione del comma 2 della Commissione Interpelli, si nota che al Rappresentante del Datore di Lavoro Committente, come individuato dal DPR 177/2011, sarebbe dunque assegnato un compito di “sovrintendenza”, apparentemente qualcosa di più del compito riportato originariamente nella norma e relativo al “vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento”.
La giurisprudenza ha più volte affrontato, ad esempio in relazione all’attività del preposto, il “concetto di sovrintendere”, ad esempio intendendolo come un'attività che “comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva” (Corte di Appello di Milano, sentenza 23 ottobre 1998).
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 09.2019 | Nota Istanza INL | Certifico Srl |
0.0 | 06.2019 | --- | Certifico Srl |
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