Procedura Spazi Confinati | Ispezione e Verifica Impianti ed Attrezzature
ID 8515 | 07.06.2019
Elaborata Procedura e Check list (in allegato) per verifiche ed ispezioni di imprese appaltatrici prima delle attività in spazi confinati in similitudine alla procedura del servizio PSAL di Pavia che ha redatto una specifica procedura per i propri operatori (lavoratori ai sensi D.L.gs 81/08) per le sole attività di ispezione e vigilanza.
Tra Committente e Impresa appaltatrice/Operatori deve avvenire un interscambio di informazioni completo e corretto e adottata una procedura di lavoro ai sensi dell'Art. 3 c. 3 del DPR n. 177/2011.
In questo contesto, il seguente Figura illustra uno schema di interscambio di informazioni tra Committente e Impresa appaltatrice/Operatori, dal lato Impresa appaltatrice con la richiesta di informazioni al Committente secondo la Check list 1, e verifica degli Operatori incaricati con la Check list 2. Oltre alla Check list 2 al momento dell'attività dovranno già essere elaborat i Documenti:
- Valutazione dei rischi Art. 2 c. 1a DPR 177/2011
- Procedura Art. 3 c.3 DPR 177/2011
- Permesso di lavoro UNI 10449 (buona tecnica)
Per questi ultimi 3 aspetti vedasi:
- DVR & Procedure Spazi confinati
- UNI 10449 e Modello di Permesso di lavoro
A seguire chi può effettuare lavori in ambienti confinati:
(*) Contratti dei lavoratori devono essere certificati / Contratto di appalto NO certificazione
(**) Contratti di subappalto devono essere certificati
Vedi:
Nota MLPS n. 11649 27 giugno 2013
Nota INL n.694 del 24.01.2024
Fig. 1 - Soggetti qualificati lavori in ambienti confinati
Istanza di richiesta per la certificazione di contratti di appalto/subappalto in ambienti confinati ai sensi artt. 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003.
Sono soggetti all’obbligo di certificazione tutti i contratti di appalto che esternalizzano le attività in luoghi sospetti di inquinamento e/o in luoghi confinati (art. 2, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 177/2011)
...
Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.
I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.
Art. 3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
…
Fig. 1 - Flusso interscambio informazioni generali Committente - Impresa appaltatrice
Art. 3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti con- finati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Procedura
1. Introduzione
Come sopra anticipato, Il servizio PSAL di Pavia ha provveduto a redigere una specifica procedura per i propri operatori per diversi motivi: gli operatori dei servizi PSAL sono in primis dei lavoratori e pertanto devono essere tutelati come prevede il D.L.gs 81/08; gli operatori PSAL nell'esercizio delle proprie funzioni di personale di vigilanza, operando in maniera corretta assolvono l'obbligo etico di dare il buon esempio ed infine, anche se non per minore importanza, le attività a rischio elevato, quali quelle che prevedono l'ingresso all'interno di spazi confinati, necessitano di procedure operative per il controllo e la gestione del rischio.
2. Normativa di riferimento
Norme, linee guida, internazionali e nazionali hanno fornito diverse definizioni di spazio confinato e/o sospetto di inquinamento; nella definita procedura del servizio PSAL di Pavia si tiene conto, fondamentalmente, di quanto definito nell’ambito del D.L.gs 81/08 e con riferimento alle aziende oggetto di verifica da parte degli operatori, del d.p.r. 177/2011.
Anche se non è possibile fornire un elenco esaustivo di attività o luoghi con ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento né delle situazioni di pericolo correlate, si riportano alcuni esempi delle situazioni a rischio più probabili. Con riferimento al D.L.gs 81/08 sono definiti:
- ambiente sospetto di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.L.gs 81/08: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili - ove sia possibile il rilascio di gas deleteri - pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere;
- ambiente confinato di cui all'allegato IV, punto 3 del D.L.gs 81/08: le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio. Per ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento s’intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).
Fra essi si possono citare (ad esempio):
- serbatoi di stoccaggio
- silos
- recipienti di reazione
- vasche
- fogne
- fosse biologiche
Altri ambienti che presentano pericoli e rischi ad essi assimilabili sono ad esempio:
- camere con aperture in alto
- depuratori
- camere di combustione nelle fornaci e simili
- canalizzazioni varie
- camere non ventilate o scarsamente ventilate.
Per questi ultimi, non rientranti “nell’elenco di cui agli articoli del D.L.gs 81/08” è ancora più importante lavorare in un’ottica di analisi e valutazione dei rischi a cui possono essere esposti gli operatori.
3. Scopo della procedura
La definizione della procedura di intervento negli spazi confinati da parte di operatori del servizio di vigilanza, ha un duplice scopo:
1. definisce le modalità operative per effettuare le ispezioni e le verifiche di impianti ed attrezzature;
2. si propone di prevenire cause di incidenti e/o infortuni derivanti dall’accesso imprudente, migliorare la qualità dell’intervento e rendere il più possibile omogeneo il comportamento degli operatori dell’U.O.C PSAL definendo anche standard metodologici e qualitativi di riferimento.
4. Materiali e metodi
Per la definizione della procedura è stato prioritariamente formato un gruppo di lavoro costituito dal Direttore PSAL, RLS aziendale (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, appartenente peraltro allo PSAL), ingegnere chimico PSAL, servizio di prevenzione aziendale finalizzato all’approfondimento tematico ed alla raccolta di documentazione utile. Infine con l’obiettivo di condividere tale documento a livello Nazionale si sono sentiti esperti dell’Inail, coautori del presente articolo, in attesa di formalizzare un gruppo di lavoro più ampio per perseguire tale condivisione. I punti di seguito descritti fanno parte integrante del testo della procedura.
4.1 Pianificazione e programmazione delle attività di ispezioni in ambiente sospetto di inquinamento o confinato
La pianificazione e programmazione costituiscono gli strumenti utilizzati dal direttore della U.O.C. PSAL, con il coinvolgimento di tutti gli operatori, per l’espletamento delle attività di ispezioni e/o verifica di impianti ed attrezzature in ambienti sospetti di inquinamento o confinati previa valutazione dell’opportunità di tali interventi. La pianificazione degli interventi del personale tecnico è definita dai coordinatori di sede e tutte le uscite dalla sede di servizio devono essere preventivamente segnalate al rispettivo coordinatore o suo sostituto. Gli operatori addetti alle attività ispettive svolgono i compiti assegnati adottando comportamenti coerenti con l’attività da eseguire e secondo quanto contenuto nella procedura. Gli interventi di ispezione sono effettuati solo da operatori in possesso di idoneità specifica alla mansione ed adeguatamente informati, formati, addestrati.
4.2 Pianificazione e programmazione delle attività di verifica in ambiente sospetto di inquinamento o confinato
Gli interventi di effettuazione di verifiche periodiche sono soggette a richiesta da parte delle aziende. Su indicazioni regionali l’attività di verifica deve essere programmata tenendo conto dei settori considerati prioritari da parte della Regione stessa. Le richieste di verifica che giungono al servizio vengono in primis gestite dal direttore UOC PSAL che, valutata l’opportunità di effettuazione, destina la richiesta al dirigente ingegnere gestore della linea di attività il quale valuterà la procedibilità di ogni singola pratica come da indicazioni contenute in procedura. Tali interventi vengono di norma effettuati da un solo operatore PSAL (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e pertanto diventa indispensabile l'applicazione rigorosa della procedura.
4.3 Azioni preliminari all’intervento di verifica di impianti ed attrezzature identificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati
La ditta richiedente, contestualmente all’atto di richiesta di verifica di impianti o attrezzature, proprio in ragione di una maggior sicurezza per gli operatori è tenuta a compilare la check list N.1 “informazioni relative all’ambiente sospetto di inquinamento o confinato” (figura 1) che integra la procedura, e produrre la documentazione richiesta. Tali adempimenti devono ritenersi parte integrante della richiesta di verifica. La parziale e/o incompleta compilazione della suddetta check list N.1 e/o parziale o incompleta documentazione prodotta comporta automaticamente il rigetto dell’istanza e l’interruzione dei termini del procedimento da parte del servizio PSAL. Il dirigente incaricato, al quale afferisce la linea di attività, valutata la completezza e la correttezza della documentazione prodotta della ditta, trasmette la pratica al coordinatore territoriale il quale la assegna all’operatore tecnico incaricato.
4.4 Azioni preliminari all’intervento di ispezione in ambiente sospetto di inquinamento o confinato
In attività di vigilanza programmata, il dirigente e il tecnico assegnatario della pratica valuteranno il rischio di presenza di ambienti sospetti di inquinamento o confinati e provvederanno, una volta entrati in azienda, a compilare in collaborazione con il datore di lavoro o suo delegato la check list n. 2 “informazioni relative all’ambiente sospetto di inquinamento o confinato” (figura 2). Qualora dalla compilazione della check list N.2 dovessero emergere rischi per la salute e la sicurezza gli operatori procederanno all’attività di ispezione senza accedere all’ambiente sospetto di inquinamento o confinato e successivamente procederanno alla valutazione di eventuali violazioni e difformità alla normativa. In caso contrario l’ispezione in ambiente confinato deve essere eseguita secondo le procedure di sicurezza (derivante dall’analisi di tutti i rischi presenti in tale ambiente ed inclusa nella valutazione dei Rischi aziendale) previste ed elaborate dall’azienda verificando nel contempo che le persone in assistenza agli operatori abbiano la dovuta idoneità, formazione, informazione ed eventualmente addestramento.
4.5 Accesso in ambiente sospetto di inquinamento o confinato
Prima di effettuare l’accesso ad un ambiente confinato o sospetto di inquinamento l’operatore deve:
1. in caso di verifica di impianti e attrezzature acquisire il permesso di lavoro (o modulo autorizzativo) e compilare la Check list N.2 (Allegato 2), controfirmata dal datore di lavoro o da un suo delegato;
2. attivare l’apparecchio portatile di misurazione in continuo della concentrazione di ossigeno e dell’esplosività (in dotazione all’operatore ATS) e verificare che il valore del contenuto di ossigeno risulti all’incirca pari al 21% vol e che il livello di esplosività LEL (limite inferiore di esplosività) sia pari a 0% vol; verificare inoltre la validità della taratura degli strumenti;
3. attivare l’apparecchio portatile di misurazione in continuo della concentrazione di gas tossici, nocivi e/o pericolosi (forniti dall’azienda) e verificare che il livello dei contaminanti sia inferiore ai valori minimi di esposizione professionale (VLEP);
4. accertarsi dell’esistenza di una progettazione dell’emergenza per il salvataggio di operatori non collaboranti all’interno di ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
5. verificare che sia stata attivata la ventilazione prevista da mantenere per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’ambiente confinato; comunque, prima di rientrare, si dovrà compiere nuovamente un controllo dell’atmosfera ambientale;
6. utilizzare DPI (dispositivi di protezione individuale) ed attrezzature di lavoro adeguati ed idonei secondo la tipologia dell’ambiente oggetto dell’ispezione/verifica, in modo appropriato secondo l’addestramento ricevuto; in particolare indossare una semimaschera quando è accertata, o non può essere esclusa, la presenza di gas, vapori tossici/nocivi o polveri/aerosol e quando non è possibile assicurare un’efficiente areazione ed una completa bonifica dell’ambiente confinato, oppure, in caso di presenza di gas irritanti, una maschera a pieno facciale che consenta la protezione anche degli occhi al fine di garantire una specifica protezione delle vie respiratorie per gli inquinanti presenti. Tali maschere devono avere dispositivi filtranti adeguati e idonei, con filtri antigas/vapori/particolati. Il filtro deve essere appropriato (tipo e classe) per i contaminanti e le concentrazioni presenti. Le normali maschere con filtri antigas, pur dotate di filtri specifici per le sostanze tossiche, non sono adeguate alle operazioni in luoghi confinati, laddove oltre alla presenza di sostanze irritanti, tossiche o nocive, vi possa essere carenza di ossigeno; in tal caso è necessario adottare un Dispositivo di Protezione delle vie respiratorie di tipo isolante. Valutare l’ipotesi del fit-test;
7. verificare che, l’eventuale sorgente autonoma di energia (gruppo elettrogeno) sia collocata in posizione idonea, tenendo conto dell’emissione di fumi che possono entrare nell’ambiente confinato e della gestione dei luoghi conduttori ristretti in conformità alle norme tecniche di riferimento;
8. dotarsi di segnalatore acustico tipo “cicala o tromba” (in dotazione all’operatore ATS), e similmente l’operatore esterno di segnalatore acustico (tromba, cicala, suoneria), al fine di garantire e mantenere attivo un adeguato sistema di comunicazione, sonoro, vocale o visivo in modo da permettere all’operatore impegnato all'interno dell'ambiente confinato di tenersi in contatto con quelli all'esterno, e di lanciare l'allarme in caso di emergenza;
9. verificare l’attuazione delle misure di emergenza, la disponibilità del personale e dei mezzi di soccorso ed, in particolare, la presenza sul posto della persona addetta al primo soccorso.
4.6 Strumentazione in dotazione agli operatori PSAL
La strumentazione a disposizione dell’operatore incaricato di accedere agli spazi confinati consiste normalmente nella dotazione delle seguenti attrezzature da parte di ATS:
- Analizzatore in continuo multifunzione (CO, O2, H2S, LEL)
- Avvisatore acustico
L’analizzatore multifunzione viene sottoposto a taratura annuale mentre l’efficienza dell’avvisatore acustico viene periodicamente verificata.
Analizzatore multifunzione | Avvisatore acustico | ricetrasmittenti atex | escape mask |
In casi particolari, l’azienda richiedente le ispezioni, può mettere a disposizione dell’operatore ulteriore strumentazione e DPI in funzione della particolarità dell’ambiente confinato (maschere a facciale con filtri antipolvere o combinato, escape mask, ricetrasmittenti atex, …).
5. Analisi degli interventi dopo l'introduzione della procedura
A far data dal 2014, tutti gli interventi degli operatori PSAL che prevedono il rischio di presenza di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, sono soggetti all'applicazione della procedura che è stata formalmente inserita tra le procedure previste nel DVR aziendale.
5.1 Tipologie di ambienti confinati oggetto di ispezione dopo l’introduzione della procedura
L’attività comportante l’accesso agli ambienti confinati è finora consistita nelle verifiche di impianti ed attrezzature richieste dalle aziende, in particolare impianti di messa a terra, anti-deflagranti ed attrezzature a pressione. Per i primi la verifica degli impianti di messa a terra ed AD (anti-deflagranti), ha comportato l’accesso ad una fossa contenente pompe azionate da motori elettrici, mentre per le attrezzature a pressione la verifica di integrità è consistita, tra l’altro, nell’esame visivo delle lamiere dal lato interno. Da rilevare che, all’interno della sfera per GPL (gas di petrolio liquefatto) è stato allestito un ponteggio per poter accedere alla sommità della stessa, mentre il passo d’uomo per l’accesso al recipiente è posizionato nella parte inferiore.
In sintesi, gli ambienti confinati ispezionati sono risultati essere appartenenti alle seguenti tipologie:
a) serbatoio cilindrico interrato per GPL (1 ispezione)
b) serbatoio cilindrico installato all’aperto per GPL (8 ispezioni)
c) sfera per GPL (2 ispezioni)
d) fossa contenente pompe di sollevamento (1 ispezione)
Serbatoi cilindrici per GPL | Sfere per GPL |
Serbatoio per GPL interrato in stazione di servizio carburanti | Fossa contenente pompe di sollevamento |
6. Risultati e conclusioni
La procedura, nel suo schema generale, si applica a tutti gli interventi ispettivi a far data dal 2014 effettuati su richiesta o programmati di iniziativa della U.O.C. PSAL, che comportano un’ispezione e/o verifica di impianti o attrezzature in ambienti sospetti di inquinamento o ambienti confinati. Si precisa che le istruzioni in procedura sono da intendersi come vincolanti sugli elementi rilevanti e imprescindibili per ottenere effettivi risultati di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli operatori che devono valutare e decidere le azioni conseguenti l’attività ispettiva, anche al fine di perseguire obiettivi di omogeneità e trasparenza nei comportamenti.
La sorveglianza sanitaria mirata al rischio di ingresso in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, ha portato alla non idoneità a questa specifica mansione di due operatori del servizio che pertanto sono stati esonerati da tale attività (entrambi operatori addetti alle verifiche periodiche).
La procedura, pubblicata sul sito aziendale e presentata a suo tempo ai componenti del comitato ex art. 7 del D.L.gs 81/08, ha di fatto obbligato le aziende ad una maggior presa di coscienza della problematica che ha di fatto portato a due grossi risultati:
1. una sensibile riduzione delle ispezioni interne rispetto al passato grazie alla ricerca e all'utilizzo di mezzi alternativi per l’effettuazione, in particolare delle verifiche periodiche (telecamere, macchine fotografiche, endoscopi, specchi, ecc.), messi a disposizione dalle aziende;
2. efficace attività di prevenzione in quanto, applicando la procedura, con l’invio alle aziende della check list N.1 (tabella 1), queste si sono viste costrette a rivedere, non solo gli aspetti legati agli obblighi normativi, ma soprattutto gli aspetti sostanziali di applicazione, in particolare del DPR n. 177/2011 (presenza in tutti i casi di personale aziendale formato e presente durante tutte le operazioni, messa in opera di tutte le procedure per gestire le eventuali emergenze, invio puntuale di tutta la documentazione richiesta dal servizio PSAL).
Per quanto riguarda invece le criticità emerse, questi si possono così sintetizzare:
1. le imprese hanno manifestato difficoltà nel dichiarare quanto indicato nelle check list N. 1 e 2 – p.to 4 e 5 (”le aperture ed i percorsi per l’accesso hanno dimensioni tali da consentire una rapida uscita e l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi, tenuto contro dell’equipaggiamento indossato”) per le oggettive e tecniche difficoltà di recupero attraverso i passi d'uomo standard; meglio sarebbe modificare in: ”le aperture denominate passi d’uomo ed i percorsi per l’accesso hanno dimensioni regolamentari stabilite dalle norme tecniche vigenti al momento della costruzione";
2. occorre pertanto modificare le check list N. 1 e 2 in modo tale che venga verificata più puntualmente l’esistenza di una progettazione dell’emergenza per il salvataggio di operatori non collaboranti all’interno di ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
3. in caso di accesso agli autoclavi per la fermentazione del vino, una volta determinato il tenore di O2, l’accesso può essere limitato fino all’altezza della cintura dell’operatore in quanto la superficie interna è rivestita da vernice epossidica riflettente il fascio luminoso. In casi più favorevoli (volumi minori, superficie in acciaio inox), è sufficiente introdurre uno specchio di discrete dimensioni ed una lampada di buona intensità luminosa (min. 500 lux). Per quanto riguarda l’accesso agli spazi confinati per la verifica dell’impianto ATEX non sono emerse particolari criticità.
Fonti
UOC PSAL ATS Pavia
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segue in allegato
Collegati
DVR & Procedure Spazi confinati
Spazi confinati: OSHA 29 CFR 1910.146 (Permit-required confined spaces)
Decreto del Presidente della Repubblica n.177 del 14 Settembre 2011
Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 177/2011
Decreto Legislativo n. 81/08
Decreto del Presidente della Repubblica n.462 del 22 Ottobre 2001
Decreto Ministeriale 11/04/2011 n. 111
Linee Guida Ispesl: Rischi specifici nell’accesso ai silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio ed il trasporto di sostanze pericolose
Norma UNI 10449:2008 Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro