Bozza D.M. prevenzione incendi impianti di climatizzazione
Bozza D.M. Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Art. 1. Campo d’applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai Decreti citati in premessa.
Art. 2. Disposizioni tecniche
1. Ai fini dell’adeguamento delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’articolo 1, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo norma ISO 817 “Refrigerants – designations and safety classification” o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola d’arte.
2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’articolo 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. La documentazione prevista dal decreto Ministeriale 7 agosto 2012 deve essere comprensiva del manuale di uso e manutenzione.
3. Il manuale di uso e manutenzione deve essere predisposto in lingua italiana dal responsabile tecnico dell’impresa di installazione dell’impianto, in accordo alle previsioni della normativa vigente e deve contenere il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
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Fonte: VVF
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