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D.M. 13 novembre 2014 n. 272

D.M. 13 novembre 2014 n. 272

Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Modifiche introdotte da: D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 17/07/2015, n. 141

Annullato

Sanato da: D.M. n. 104/2019

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Il Tar Lazio con la sentenza 20 novembre 2017, n. 11452, ha annullato il decreto (e i relativi effetti) con il quale il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm) aveva stabilito le modalità per la redazione della “relazione di riferimento”. 

Il TAR ha ritenuto di dover riconoscere natura normativa (e, più precisamente, natura regolamentare), decretandone, conseguentemente, l’illegittimità a causa della mancata osservanza, nell’iter che ha portato alla sua approvazione, dei passaggi procedurali previsti – appunto – per i regolamenti dall’art. 17, legge n. 400/1988 sulla disciplina dell'attività di Governo, compreso l’obbligo della pubblicazione integrale sulla Gazzetta ufficiale.

Che cos'è la relazione di riferimento

Lo strumento della “relazione di riferimento” è stato introdotto dalla direttiva 2010/75/UE (cosiddetta “direttiva Ied”, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 46/2014) e riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia); esso ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione. La Rdr si applica agli impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda del testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) ai punti:

1 (Raffinerie di petrolio greggio, escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio, nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi);
2 (Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW), qualora gli impianti siano alimentati, anche solo in parte, da combustibili diversi dal gas naturale;
3 (Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio);
4 (Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle seguenti soglie

Classe di prodotto Gg/anno
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)  200
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi 200
c) idrocarburi solforati 100 d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati 100
e) idrocarburi fosforosi 100
f) idrocarburi alogenati 100
g) composti organometallici 100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) 100
i) gomme sintetiche 100
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile 100
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati 100
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio 100
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) 300

5 (Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII)

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