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Decreto 1° aprile 2019

Decreto 1  aprile 2019

Decreto 1° aprile 2019 

Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)

(GU Serie Generale n.114 del 17-05-2019)

Entrata in  vigore: 13.11.2019

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Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l’installazione dei dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (indicati da ora in poi con acronimo DSM) continui su barriere di sicurezza stradale discontinue.
2. Nell’ambito dell’applicazione del presente decreto, le barriere continue sono quelle che presentano dal lato del traffico una superficie continua sia in senso orizzontale che verticale per un’altezza di almeno 80 cm dal piano viabile. Tutte le altre sono da intendersi discontinue.
3. La specifica tecnica UNI CEN/TS 1317-8 «Sistemi di ritenuta stradali - Parte 8: Sistemi di ritenuta stradali per motociclisti in grado di ridurre la severità dell’urto del motociclista in caso di collisione con le barriere di sicurezza» determina le classi di prestazioni, le modalità di prova ed i criteri di accettazione dei DSM.

Art. 2. Requisiti per l’installazione dei DSM

1. I DSM di cui al precedente art. 1 comma 1 e testati con la norma UNI CEN/TS 1317-8 devono seguire le istruzioni tecniche per l’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, richiamate dall’art. 2, commi 5 e 6 del Decreto 28 giugno 2011, nonché le ulteriori istruzioni tecniche riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le stazioni appaltanti devono richiedere DSM rispondenti alla norma UNI CEN/TS 1317-8, acquisendo, ai fini della verifica di rispondenza alla suddetta norma, rapporti di crash test rilasciati da laboratori accreditati, eseguendo un esame tecnico dei loro contenuti e delle modalità di esecuzione delle prove stesse.
3. I DSM vanno testati con la norma UNI CEN/TS 1317-8 da parte di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
4. I DSM dovranno essere dotati di apposito manuale per l’utilizzo e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale con i contenuti minimi di cui all’allegato 1 del Decreto 28 giugno 2011.

ALLEGATO A
ISTRUZIONI TECNICHE PER L’IMPIEGO DEI DISPOSITIVI STRADALI DI SICUREZZA PER MOTOCICLISTI (DSM)

Art. 1. Oggetto delle istruzioni
Art. 2. Finalità di dispositivi di ritenuta testati con la Specifica Tecnica UNI CEN/TS 1317-8
Art. 3. Individuazione delle zone da proteggere
Art. 4. Applicazione di dispositivi per motociclisti su barriere marcate CE
Art. 5. Applicazione di dispositivi per motociclisti su barriere già in opera, rispondenti al DM 223/92 e successive modificazioni ed integrazioni e precedentemente alla entrata in vigore della norma armonizzata UNI EN1317-5, non marcate CE
Art. 6. Applicazione di dispositivi per motociclisti su barriere già in opera, non rispondenti al D.M. 223/92 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 7. Adempimenti per la posa in opera dei DSM 

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