Droni: il Nuovo Regolamento Unico Europeo e la Marcatura CE
Update 17.07.2019
Pubblicati i regolamenti:
- Regolamento delegato (UE) 2019/945
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947
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L'EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea) ha dato il via libera sul nuovo regolamento dei droni dopo l'approvazione dello scorso anno da parte del Parlamento europeo.
Il prossimo Regolamento delegato è in attuazione degli articoli 55, 56, 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1139 "Regolamento Basico" (BR - Basic Regulation) aviazione civile.
La Commissione europea ha adottato il 12 marzo 2019 norme comuni a livello europeo che fissano requisiti tecnici per i droni. Stabiliranno caratteristiche e capacità che i droni devono avere per poter volare in sicurezza e, allo stesso tempo, contribuire a promuovere investimenti e innovazione in questo settore promettente. Le norme dell'UE si basano su norme nazionali in vigore e forniscono ora un quadro armonizzato in tutta l'Unione europea.
Il commissario per i trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "La decisione odierna è vitale per l'ulteriore sviluppo del settore europeo dei droni. Sosteniamo con tutto il cuore lo sviluppo di queste nuove tecnologie e servizi, che sono essenziali per la digitalizzazione e la decarbonizzazione dell'economia europea. Tuttavia, soprattutto, dobbiamo garantire che siano sicuri per gli altri utenti dello spazio aereo e le persone sul terreno. Le regole adottate oggi rappresentano un primo tassello per una serie completa di regole, che garantiranno operazioni drone sicure, sicure e ecologiche in tutta l'Unione europea ".
L'approccio adottato dalla Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, consiste nell'applicare ai droni i più elevati standard di sicurezza raggiunti nel settore dell'aviazione presidiata. Le regole si basano su una valutazione del rischio operativo e stabiliscono un equilibrio tra gli obblighi dei produttori di droni e degli operatori in termini di sicurezza, rispetto della privacy, ambiente, protezione contro il rumore e sicurezza. Ad esempio, i nuovi droni dovranno essere individualmente identificabili, consentendo alle autorità di rintracciare un particolare drone se necessario. Oltre ai requisiti tecnici per i droni adottati oggi, la Commissione intende adottare disposizioni relative al funzionamento dei droni. Le regole copriranno ogni tipo di operazione, da quelle che non richiedono un'autorizzazione preventiva, a quelle che coinvolgono velivoli e operatori certificati,
L'adozione odierna contribuisce a un risultato importante nell'ambito della strategia per l'aviazione della Commissione per l'Europa, il cui obiettivo principale è sostenere la competitività dell'industria aeronautica dell'UE e rafforzare la sua leadership mondiale.
Oltre ai requisiti tecnici per i droni adottati oggi, la Commissione intende adottare disposizioni relative al funzionamento dei droni. Le regole copriranno ogni tipo di operazione, da quelle che non richiedono un'autorizzazione preventiva, a quelle che coinvolgono velivoli e operatori certificati, nonché requisiti minimi di addestramento del pilota a distanza. Queste norme tecniche e operative sostituiranno anche le eventuali norme nazionali sui droni che possono attualmente esistere nei vari Stati membri. Dal 2020, i droni dovranno essere registrati presso le autorità nazionali.
L'approccio dell'UE garantirà che gli operatori di droni, siano essi ricreativi o professionisti, avranno una chiara comprensione di ciò che è permesso o meno. Gli operatori saranno anche in grado di azionare i loro droni senza problemi quando viaggiano in tutta l'UE o quando si sviluppa un'attività che coinvolge droni in tutta Europa. Regole comuni contribuiranno a stimolare gli investimenti e l'innovazione in questo settore promettente.
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di base sulla sicurezza aerea , la definizione di norme per gli aeromobili senza equipaggio, indipendentemente dal loro peso, sarà di competenza della Commissione. Il regolamento aggiornato autorizza inoltre la Commissione ad adottare atti delegati che stabiliscono norme dettagliate per quanto riguarda le caratteristiche e le funzionalità necessarie per gli aeromobili senza pilota.
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Il prossimo Regolamento delegato è in attuazione degli articoli 55, 56, 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1139 "Regolamento Basico" (BR - Basic Regulation) aviazione civile.
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Articolo 55 Requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio
Relativamente agli aeromobili senza equipaggio, le attività, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IX, e, se previsto dagli atti delegati di cui all'articolo 58 e dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 57, i requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V.
Articolo 56 Conformità degli aeromobili senza equipaggio
1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, delle caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati e delle caratteristiche dell'area operativa, un certificato può essere prescritto per la progettazione, la produzione, il mantenimento e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 58 e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 57.
[...]
Articolo 57 Atti di esecuzione riguardanti aeromobili senza equipaggio
Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 55, e la conformità agli stessi, relativamente agli aeromobili senza equipaggio, in merito all'esercizio di aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché al personale, compresi i piloti remoti, e alle organizzazioni coinvolte in dette attività, e in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti:
a) le norme e le procedure specifiche in merito all'esercizio di aeromobili senza equipaggio nonché al personale, compresi i piloti remoti, e alle organizzazioni coinvolte in tali operazioni;
b) le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati, oppure per il rilascio di dichiarazioni, riguardanti l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, nonché il personale e le organizzazioni coinvolte in dette attività, e per le situazioni in cui tali certificati o dichiarazioni devono essere prescritti. Le norme e le procedure per il rilascio di tali certificati e di tali dichiarazioni possono basarsi sui requisiti dettagliati di cui alle sezioni I, II e III, o consistere negli stessi;
c) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati e delle persone fisiche e giuridiche che rilasciano dichiarazioni;
d) le norme e le procedure riguardanti l'immatricolazione degli aeromobili senza equipaggio e dei loro operatori e la marcatura degli aeromobili senza equipaggio di cui all'allegato IX, sezione 4;
e) le norme e le procedure per l'istituzione dei sistemi nazionali d'immatricolazione digitali, armonizzati e interoperabili di cui all'articolo 56, paragrafo 7.
La pubblicazione de regolamento in Gazzetta Ufficiale Europea è previsto nel mese di giugno, disponibile:
- Regulation of 12.3.2019 on unmanned aircraft systems
- Annex Regulation of 12.3.2019 on unmanned aircraft systems
- 20190104 non-paper drones final
- Draft final Delegated Act drones
- Draft final Annex to Draft Delegated Act drones
- Draft Delegated Act Drones v 4-6-2018 (OPEN)
Le norme saranno applicabili dopo un anno dall'entrata in vigore e riguarderanno tutti gli Stati Membri, ovviamente Italia compresa, prendendo il posto delle precedenti norme (nel nostro caso quelle dell'ENAC). E' naturalmente previsto un periodo di transizione di due anni, passati i quali si dovrà per forza applicare le nuove regole ed esserne a conoscenza.
Novità
Cade la distinzione tra droni a uso professionale e ludico, a favore di una differenziazione basata sul livello di rischio nel tipo di operazione da svolgere.
Vengono quindi introdotte tre macrocategorie (Classi):
Open (A),
Specific (B)
Certified (C).
Prevista l'installazione obbligatoria (per determinate categorie di droni) di sistemi come l'Electronic Identification e il Geo Awareness. Il primo permetterà di identificare il proprietario del velivolo, il secondo permetterà, sempre da remoto, di bloccare l'accesso del velivolo alle no-fly zone.
OPEN
La classe Open, che riguarda fondamentalmente tutti i droni di utilizzo consumer (A), comprende tre ulteriori sottocategorie, la A1 per operazioni di volo sopra assembramenti di persone, la A2 per operazioni di volo vicino ad assembramenti di persone, la A3 per le operazioni di volo lontano da assembramenti di persone. In tutti e tre i casi si potrà volare solamente in modalità VLOS ( a vista) a una altitudine massima di 120 mt. Infine, la categoria Open sarà l'unica delle 3 che non richiederà un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente, né una dichiarazione dell'operatore del drone prima che l'operazione abbia luogo. Ciò naturalmente non esclude la necessità di dover ottenere un patentino come operatore per determinate categorie di droni, ma le procedure dovrebbero godere di uno snellimento.
I droni utilizzabili nella categoria Open si distingueranno in altre classi a seconda delle funzionalità e prestazioni, ma in ogni caso non potranno superare i 25 kg di peso. Viene inoltre introdotta la marcatuar CE che i produttori potranno ottenere presentando una dichiarazione di conformità. Queste regole saranno applicate anche ai produttori extra Unione Europea risultando così un requisito necessario per tutti.
SPECIFIC
La Classe Specific prevede la possibilità di volare anche in modalità BVLOS (non a vista) e viene in questo caso a mancare il limite massimo di peso e quota massima raggiungibile. Le certificazioni da richiedere varieranno in base alla modalità di volo e missione da svolgere, tuttavia è molto probabile che l'EASA possa dare vita a scenari standard per facilitare l'inquadramento dei singoli casi.
CERTIFIED
La Classe Certified contemplerà l'utilizzo di droni per operazioni più complesse, come il trasporto di merci pericolose e addirittura persone. In questo caso le certificazioni da richiedere riguarderanno non solo il drone, ma anche l'operatore o il pilota.
Il nuovo regolamento europeo è obbligatorio e vincolante per tutti gli Stati membri, che dovranno adottarlo senza eccezioni. Verrà concesso un periodo di transizione di due anni in cui allineare le norme nazionali con quelle europee.
Alcuni settori rimarranno comunque di competenza dell’autorità nazionale: le procedure di accesso ad uno spazio aereo, ad esempio, potranno cambiare da Stato a Stato. Anche le no drone zone ed in generale le aree regolamentate, proibite e pericolose verranno stabilite su base nazionale, così come le sanzioni per i trasgressori.
Note Direttive CE (Marcatura CE)
"Il pregolamento dovrebbe applicarsi anche agli UAS, che sono considerati giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali UAS dovrebbero anche conformarsi alla direttiva 2009/48/CE. Tale requisito di conformità dovrebbe essere preso in considerazione al momento di definire ulteriori requisiti di sicurezza ai sensi del presente regolamento.
Gli UAS che non sono giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE dovrebbero essere conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti nella direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella misura in cui tali requisiti in materia di salute e sicurezza non sono intrinsecamente legati alla sicurezza del volo da parte della UAS.
Qualora tali requisiti di sicurezza e di salute siano intrinsecamente legati alla sicurezza del volo, si dovrebbe applicare solo il presente regolamento.
Gli aeromobili senza equipaggio ei loro motori, eliche e parti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 e destinati esclusivamente all'uso aereo sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2014/30/UE e della direttiva 2014/53/UE del il Parlamento europeo e il Consiglio solo dal momento e nella misura in cui la progettazione dell'aeromobile senza pilota e dei loro motori, eliche e parti sono certificate conformemente al regolamento (UE) 2018/1139 e destinate a funzionare solo su frequenze assegnato dai regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni per uso aeronautico protetto. Di conseguenza, la direttiva 2014/53/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio destinati alla categoria "aperto" e ai loro motori, eliche e parti che emettono e/o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche a fini di comunicazione radio e/o radiodeterminazione a frequenze inferiori a 3000 GHz.
La direttiva 2014/30/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio destinati ad essere utilizzati nella categoria "aperta" negli altri casi.
La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 stabilisce principi comuni e disposizioni orizzontali intese ad applicarsi alla commercializzazione di prodotti soggetti alla pertinente legislazione settoriale. Al fine di garantire la coerenza con le altre normative settoriali sui prodotti, le disposizioni in materia di commercializzazione degli UAS destinati ad essere utilizzati nella categoria "aperta" dovrebbero essere allineate al quadro stabilito dalla decisione 768/2008/CE.
La direttiva 2001/95/CE si applica ai rischi di sicurezza della UAS soggetti al presente regolamento nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo nelle norme di diritto dell'Unione che disciplinano la sicurezza dei prodotti interessati.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di approvvigionamento, comprese le vendite a distanza.
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che gli UAS siano resi disponibili sul mercato e messi in servizio solo se non compromettono la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, quando sono normalmente utilizzati.
The ‘open’ category would cover operations that present the lowest risks. It would include drones up to 25 kg, ranging from toys to more sophisticated
devices, operated mostly for leisure purposes, but also in limited cases for some commercial operations. The ‘open’ category would not require any
prior authorisation from the competent authority. This approach is in line with Article 56(1) of the new BR.
The “specific” category would cover operations that cannot take place in the 'open' category but may not necessarily warrant the application of the full certification and oversight mechanisms compulsory in the 'certified' category. Operations in the 'specific' category would require either an operational authorisation from the competent authority based on a risk assessment provided by the operator, possession by the operator of a Light UAS Certificate issued by the competent authority, or a declaration, on the operator’s part, of compliance with a published standard scenario. This approach is in line with Article 56(5) of the new BR.
The ‘certified’ category would concern mostly the professional use of drones for which a prior authorization by the national competent authority would always be required. Under the draft IA any operation involving a drone with any dimension above 3 m intended to be conducted over open assemblies of people, or for the transport of people or for the carriage of dangerous goods, if they result in high risk for third parties in case of accident would fall in the ‘certified’ category.
In addition, any drone operation would fall under the ‘certified’ category if, based on a risk assessment provided by an operator, the competent authority considers that the risk of the operation can be adequately mitigated only by the certification of the drone and of the drone operator and by the licensing of the remote pilot, where applicable. This approach is in line with Article 56(1)-(4) of the new BR.
Drones of more than 150 kg were already within the scope of the EASA Basic Regulation and will continue to be subject to the rules applicable to manned aircraft.
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