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Regolamento (UE) n. 333/2011

Regolamento  UE  n  333 2011

Regolamento (UE) n. 333/2011 / Regolamento EoW rifiuti metallici

ID 8036 | 24.03.2019

Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 94 del 8.4.2011, pagg. 2–11

Entrata in vigore: 28.04.2011

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Articolo 3 Criteri per i rottami di ferro e acciaio

I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I;

b) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I;

c) i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I;

d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 4 Criteri per i rottami di alluminio

I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato II;

b) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato II;

c) i rottami di alluminio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato II;

d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 5 Dichiarazione di conformità

1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato III.

2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Articolo 6 Gestione della qualità

1. Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente.

2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;

b) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;

c) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi);

d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente;

e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;

f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);

g) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;

h) formazione del personale.

3. Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II.

4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I o al punto 3.3 dell’allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni del presente articolo.

5. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) si accerta che il sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni.

6. L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.

7. Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione della qualità alle autorità competenti che lo richiedano.

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