ADR: Disposizioni transitorie / Update ADR 2023
ID 7825 | Rev. 2.0 del 18.10.2022
Aggiornamento ADR 2023
Il Cap. 1.6 dell'ADR tratta delle "Misure transitorie", in allegato il Cap. 1.6.1 (Generalità)
1.6 - Misure transitorie
1.6.1 - Generalità
1.6.2 - Recipienti a pressione e recipienti per la classe 2
1.6.3 - Cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria
1.6.4 - Contenitori-cisterna, cisterne mobili e CGEM
1.6.5 - Veicoli
1.6.6 - Classe 7
In rosso novità ADR 2023
CAPITOLO 1.6 - MISURE TRANSITORIE
1.6.1. Generalità
1.6.1.1.
Salvo disposizione contraria, le materie e gli oggetti dell'ADR possono essere trasportati fino al 30 giugno 2023 secondo le disposizioni dell'ADR loro applicabili fino al 31 dicembre 2022.
...
1.6.1.27.
I mezzi di contenimento integrati in del materiale o in una macchina, contenenti combustibili liquidi dei nn. ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 e 3475, costruiti prima del 1° luglio 2013, che non sono conformi alle prescrizioni del paragrafo a) della disposizione speciale 363 del capitolo 3.3 applicabili dal 1° gennaio 2013, potranno essere ancora utilizzati.
...
1.6.1.43.
I veicoli immatricolati o entrati in servizio prima del 1° luglio 2017 secondo quanto definito nelle disposizioni speciali 388 e 669 del capitolo 3.3, e il loro equipaggiamento destinato a un utilizzo durante il trasporto, conformi alle prescrizioni dell'ADR applicabili fino al 31 dicembre 2016 ma che contengono pile e batterie al litio che non sono conformi alle disposizioni del 2.2.9.1.7, potranno essere ancora trasportati come carico secondo le prescrizioni della disposizione speciale 666 del capitolo 3.3.
...
1.6.1.44.
Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, dovranno designare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022. (soppresso)
1.6.1.45.
Le parti contraenti potranno, fino al 31 dicembre 2020, continuare a rilasciare certificati di formazione per i consulenti per la sicurezza conformi al modello applicabile fino al 31 dicembre 2018, in sostituzione dei certificati conformi alle prescrizioni del paragrafo 1.8.3.18. applicabili dal 1° gennaio 2019. Detti certificati potranno essere ancora utilizzati fino al termine della loro validità di cinque anni.
1.6.1.46.
Il trasporto di macchine e materiali non specificati nel presente allegato e che incidentalmente contengono merci pericolose nella loro struttura o circuito operativo e che sono pertanto assegnati ai numeri ONU 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543 , 3544, 3545, 3546, 3547 o 3548, che era esente dalle disposizioni dell'ADR conformemente al 1.1.3.1 b), applicabile fino al 31 dicembre 2018, potrà essere ancora esentato dalle disposizioni dell'ADR fino al 31 dicembre 2022, a condizione che siano state prese misure per impedire la perdita di contenuto in normali condizioni di trasporto. (soppresso)
1.6.1.47.
(Soppresso)
1.6.1.48
I certificati di approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose conformi al modello del 9.1.3.5 applicabile fino al 31 dicembre 2020, rilasciati prima del 1° luglio 2021, possono continuare ad essere utilizzati.
1.6.1.49 Il marchio indicato nella figura 5.2.1.9.2 applicabile fino al 31 dicembre 2022 può continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2026.
1.6.1.50 Per gli articoli che soddisfano la definizione di detonatori elettrici come descritto in 2.2.1.4 Glossario dei nomi e assegnati ai n. ONU 0511, 0512 e 0513, le voci per detonatori elettrici (n. ONU 0030, 0255 e 0456) possono continuare da utilizzare fino al 30 giugno 2025.
1.6.1.51 Gli adesivi, le pitture e le materie simili alle pitture, gli inchiostri da stampa e le materie simili agli inchiostri da stampa e le soluzioni di resina assegnati al N° ONU 3082 Materia pericolosa per l’ambiente, liquida, N.A.S., gruppo di imballaggio III secondo il 2.2.9.1.10.6 come conseguenza del 2.2.9.1.10.51 , contenenti almeno 0,025 % delle seguenti sostanze, da sole o in combinazione:
- 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one (DCOIT);
- ottilinone (OIT); e
- zinco piritione (ZnPT);
possono essere trasportati fino al 30 giugno 2025 in imballaggi di acciaio, alluminio, altri metalli o plastica che non soddisfano le prescrizioni del 4.1.1.3, se trasportati in quantità pari o inferiori a 30 litri per imballaggio come segue:
a) nei carichi pallettizzati, in box-palette o in un dispositivo di carico unitario, ad es. imballaggi individuali sistemati o impilati su una paletta e assemblati mediante cinghie, pellicola termoretraibile o estensibile o mediante altro metodo appropriato; oppure
b) come imballaggi interni di imballaggi combinati con una massa netta massima di 40 kg.
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Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 18.10.2022 | ADR 2023 | Certifico Srl |
1.0 | 16.10.2020 | ADR 2021 | Certifico Srl |
0.0 | 10.10.2019 | --- | Certifico Srl |
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