Titolarità’ adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici
ID 7745 | 08.02.2019
Documento e Note VVF e Avvocatura dello Stato su Titolarità degli obblighi per la sicurezza antincendio negli edifici scolastici, obblighi ripartiti tra Dirigenti scolastici ed Enti proprietari degli edifici.
In materia è intervenuto il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, dell’Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012 concernente i casi in cui l’edificio scolastico sia di propri età degli Enti Locali e da questi concessi in uso all’Amministrazione scolastica.
In base a tale recente ricostruzione del quadro normativo, risulterebbe che in materia sussista una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza antincendio.
Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al rappresentante protempore dell’Ente Locale proprietario dell’edificio scolastico (Provincia e Comune, gravati dell’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica degli edifici adibiti a scuola, ai sensi dell’art.3,comma 1, L.23/96).
Dall’altro, il dirigente scolastico (titolare dell’attività scolastica con riferimento al concreto esercizio dell’attività medesima) sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n.81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Su questi graverebbe solo l’obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n.151/2011, se già non adempiuti.
Per converso, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell’ambiente scolastico (tra le tante cfr. Cassazione, Sez. III, 28 agosto 1995 n.9047) e dunque devono segnalare all’Ente Locale competente l’eventuale mancanza della certificazione antincendio (cfr anche l’art.5, DM 29 settembre 1998, n. 382).
Fig. - Flusso obblighi Sicurezza/Prevenzione incendi Scuole
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Nella nota di chiarimento dell’Avvocatura viene ribadito “che in presenza di una situazione di pericolo l’attività scolastica non puo’ che essere sospesa, anche a prescindere dal provvedimento del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell’immobile”.
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Alle direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco Loro Sedi E,
p.c. Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco Loro Sedi
OGGETTO: Titolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici.
Pervengono a questa Direzione Centrale comunicazioni dalle strutture periferiche relative alla non uniforme applicazione sul territorio dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, di cui al n. 67 dell'allegato I dello stesso decreto.
A tal proposito si rammenta che in materia è intervenuto il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, dell'Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012, concernente i casi in cui l'edificio scolastico sia di proprietà degli Enti locali e da questi concessi in uso all'Amministrazione scolastica.
In base a tale recente ricostruzione del quadro normativo, risulterebbe che in materia sussista una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza antincendio. Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al rappresentante pro-tempore dell'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico. Dall'altro, il dirigente scolastico sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Su questi graverebbe solo l'obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti. Tutto quanto sopra espresso, pertanto, al fine della corretta predisposizione degli atti di competenza, si invitano codesti Uffici a verificare se siano state date al riguardo direttive uniformi da parte delle Procure Generali della Repubblica.
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segue
Allegati
- Parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, dell’Avvocatura Generale dello Stato
- Nota del 15/02/2012 dell’Avvocatura Generale dello Stato
- Nota DCPREV prot. 9060 del 25.06.2013 del Ministero degli Interni - Dipartimento VVF
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