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Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza

Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza

Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza

ID 7736 | 28.09.2021 / Protocollo allegato

La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD - Convenzione di Rio de Janeiro) prende in considerazione il problema della biosicurezza in due articoli differenti, l'articolo 8 sulla conservazione in situ e l'articolo 19 sull'utilizzazione delle biotecnologie e sulla distribuzione dei benefici da esse derivanti.

Su questa base nel Gennaio del 2000 è stato adottato il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. L'obiettivo del Protocollo, in accordo con l’approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio, è quello di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso sicuri degli Organismi Viventi Modificati (OVM)* ottenuti con le moderne biotecnologie che possono esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, e con una particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri.

Il Protocollo di Cartagena della CBD è entrato in vigore il 29 Dicembre 2003 ed è stato adottata dall'UE con la Decisione 2002/628/CE e ratificato dall’Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27.

L’articolo 29 del Protocollo istituisce la Conferenza delle Parti che serve da incontro delle Parti (Conference of the Parties serving as meeting of the Parties, COP-MOP) ovvero la conferenza dei rappresentanti dei Governi che hanno ratificato il Protocollo. La COP-MOP esamina e promuove l’attuazione del Protocollo, valuta i risultati raggiunti e adotta modifiche, formula raccomandazioni, istituisce organismi sussidiari, interagisce con le organizzazioni internazionali competenti e gli organismi intergovernativi e non governativi.

Il Protocollo ha, tra l’altro, istituito la Biosafety Clearing House (BCH) o Camera di Compensazione per la Biosicurezza. Attraverso il nodo centrale della BCH assicura un meccanismo globale per lo scambio di informazioni sulla biosicurezza tra le Parti contraenti e tutti i soggetti coinvolti nei processi di valutazione e di gestione del rischio derivante da organismi viventi modificati, inclusa l'opinione pubblica. Attraverso i nodi periferici, viene garantito l’accesso alle informazioni riguardanti ciascuna Parte contraente.

*:Le denominazioni Organismo Vivente Modificato (OVM) e Organismo Geneticamente Modificato (OGM) sono utilizzate indifferentemente per riferirsi a qualsiasi organismo il cui genoma sia stato modificato con le moderne biotecnologie.
Il Protocollo di Cartagena, all’articolo 3, definisce come Organismo Vivente Modificato (OVM): “ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna”.
La direttiva 2001/18/CE, che ha dato attuazione a livello di Unione europea al Protocollo, all’articolo 2, definisce come Organismo Geneticamente Modificato (OGM): “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica”.

Protocollo Addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimento al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

Nell’ottobre del 2010 a Nagoya, Giappone, è stato adottato il Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimento. Questo Protocollo addizionale al Protocollo di Cartagena utilizza un approccio di tipo amministrativo per cercare misure di risposta in caso di danno, o di sufficienti probabilità di danno, arrecato alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica derivante da movimenti transfrontalieri di OVM.

La probabilità che le componenti della biodiversità possano subire un danno viene valutata sulla base delle informazioni scientifiche disponibili e aggiornate anche attraverso lo scambio e la condivisione delle informazioni con l’ausilio della Biosafety Clearing-House (BCH).

L’UE ha ratificato il Protocollo addizionale con la Decisione del Consiglio 2013/86/UE. L'Italia ha ratifica del Protocollo Addizionale di Nagoya Kuala Lumpur con la Legge 16 gennaio 2019 n. 7

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