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Nolo a caldo e freddo: Obblighi noleggiatore e noleggiante

Nolo a caldo e freddo

Nolo a caldo e freddo: Obblighi noleggiatore e noleggiante / Rev. 1.0 Maggio 2023

ID 7650 | Rev. 1.0 dell'08.05.2023 / In allegato documento completo

Il presente documento illustra il nolo di attrezzatura di lavoro, così come individuato nel TUS, distinguendo la fattispecie del nolo a caldo e freddo e gli obblighi relativi ai noleggiatori ed ai concedenti in uso.

Il documento è così articolato:

1. Noleggio a caldo e freddo nel TUS [Rev. 1.0 2023]
2. “Mera fornitura” di attrezzature 
3. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo” [Rev. 1.0 2023]
4. Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo” [Rev. 1.0 2023]
5. Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a caldo”
Fonti

Excursus

Noleggio a caldo e freddo nel TUS 

L’articolo 72 del D.lgs 81/2008, in merito agli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro dispone:

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso (...) attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti  individuati per l’utilizzo. (1)

Note
(1) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha modificato il secondo periodo del comma 2.

Nolo a caldo e freddo Tabella art 72 81 2008

Nello specifico, l’art. 26 comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 dispone:

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Gli articoli 26, comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 e 96, comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dedicato ai cantieri temporanei o mobili, citano indirettamente il nolo di attrezzature di lavoro, quando dispongono deroghe ad alcuni obblighi nel caso in cui in un’azienda (art. 26) o in un cantiere (art. 96) si compiano mere forniture di materiali o attrezzature.

Vedi Modello Attestazione conformità D.lgs. 81/2008-noleggio concessione uso attrezzature Update 2023

Mentre, l’articolo 96 comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dispone:

La previsione di cui al comma 1, lettera g) (l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.La previsione di cui al comma 1, lettera g) (l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.
 

Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo”

Con i termini “nolo a caldo” e “nolo a freddo” di attrezzature di lavoro, si identificano generalmente:

- nolo a freddo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro;
Il nolo a freddo, quando non prevede l’installazione, è, pertanto, equivalente alla mera fornitura di un’attrezzatura.

- nolo a caldo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore l’attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto.

Il nolo a caldo, invece, non coincide totalmente con la mera fornitura, poiché quest’ultima ricomprende anche le forniture con installazione, anche senza operatore per il loro utilizzo o funzionamento, come quella della gru a torre o del ponteggio metallico fisso con montaggio e smontaggio.

[...]

Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo”

La legge regola il rapporto tra il noleggiante e il noleggiatore al fine di garantire che l’attrezzatura noleggiata sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e che l’utilizzatore adoperi personale in possesso di conoscenze specifiche per il suo uso.

In particolare, il datore di lavoro noleggiante di PLE deve:

Vedi Modello Attestazione conformità D.lgs. 81-2008-noleggio concessione uso attrezzature

Nolo a caldo e freddo Figura 1

Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a caldo”

Nel nolo a caldo il datore di lavoro noleggiante cura che:

a) la macchina sia conforme:

- alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE;

- ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante;

b) la macchina sia in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza.

Allo scopo sottopone la macchina alle verifiche e manutenzioni stabilite dal costruttore, avendo cura di conservare i rapporti dei controlli effettuati negli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.), alle verifiche di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale);

c) il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura di lavoro sia formato (e addestrato) conformemente alle disposizioni stabilite dal titolo III, Capo I, del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. e sia in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge (art. 73, c. 5, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.).

Figura 2

...segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 08.05.2023 - Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Misure urgenti inclusione sociale e accesso lavoro
Modificati paragrafi:

1. Noleggio a caldo e freddo nel TUS
3. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo”
4. Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo”
- Aggiornati articoli e link www.tussl.it
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