Certifico 2000/2025

In occasione del venticinquesimo di Certifico stiamo lavorando al nuovo layout del sito

Maggiori informazioni
Slide background
Featured

Autorizzazione paesaggistica

Autorizzazione paesaggistica   Note

Autorizzazione paesaggistica / Note esoneri e semplificazioni  - Rev. Luglio 2024

ID 7567 | Rev. 1.0 del 21.07.2024 / Documento completo allegato

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs n. 42/2004), dove si stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1).

Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. L'interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è il Comune, a cui fa capo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Con il Regolamento di cui al D.P.R 13 febbraio 2017 n. 31, emanato in attuazione dell'Art. 146. c. 9  del D.Lgs n. 42/2004, sono individuati degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Il DPR 31/2017 riscrive, quindi, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, allarga le attività edilizie libere dal nullaosta e velocizza l’iter procedurale grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze. Non introduce nessuna novità, invece, sul fronte dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria.

A seguire casi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dal 6 aprile 2017, data di entrata in vigore del DPR 31/2017.

Autorizzazione paesaggistica   Note

1. Autorizzazione paesaggistica: cos’è e come funziona

L'autorizzazione paesaggistica, regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), è obbligatoria per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica e va richiesta all'ente competente affinché sia accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
 
A seconda dell’intervento che s’intraprende sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:

- intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve);
- autorizzazione paesaggistica semplificata con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimi di 60 giorni;
- autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).
 
I soggetti che intendono effettuare dei lavori, dopo aver verificato il tipo di nullaosta che occorre, devono presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere, corredato della prescritta documentazione.
 
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

2. Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

L'art. 149 del Dlgs 42/2004 elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, quali:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

- Non sono, altresì, soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicate nell'allegato "A" del DPR 31/2017, nonchè quelli indicati all'art. 4 del medesimo decreto.

DPR 31/2017 Allegato A (Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

DPR 31/2017 Allegato B(Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata)

3. Autorizzazione paesaggistica semplificata

L'art.11 del DPR 31/2017 ha stabilito procedure semplificate di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

L’elenco dei 42 interventi di “lieve entità” assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica è riportato nell’Allegato "B" del DPR 31/2017.

In precedenza (come prevedeva il DPR 139/2010) l'Amministrazione competente doveva verificare preliminarmente anche la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, mentre dal 6 aprile dovrà valutare la conformità dell'intervento alle prescrizioni d'uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico (anche solo adottato) ed eventualmente ai valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.

Rispetto al passato tutti i documenti dovranno essere inviati telematicamente: l'amministrazione, infatti, trasmetterà in questo modo i documenti alla Soprintendenza, anche fornendo, ove possibile, le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria.
 
L’iter per la conclusione delle pratiche sarà più veloce: la procedura avrà il termine tassativo di 60 giorni ma potrà concludersi anche prima.
 
L'amministrazione dovrà richiedere all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili da inviare in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
 
Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente e' positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi. 
 
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti vale il silenzio assenso e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
 
A livello documentale, il DPR prevede un modello unificato di istanza di autorizzazione (a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale - All. C) e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D).

Download Procedura

4. Interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica (Art. 4 DPR 31/2017)

Tra le novità del nuovo decreto anche l’esonero dall'obbligo di autorizzazione semplificata per alcuni interventi (Art. 4 DPR 31/2017) riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, e ricadenti negli Allegati A e B, qualora il piano contenga già le specifiche prescrizioni d'uso tesa ad assicurare la tutela del bene paesaggistico.

Allegato A

Allegato B

 

Fig  1   Schema DPR 31 2017

Fig. 1 - Schema DPR 31/2017

5. Autorizzazione paesaggistica ordinaria

Va richiesta l’autorizzazione paesaggistica ordinaria in tutti quei casi non compresi tra gli interventi liberi o quelli sottoposti ad iter semplificato.
 
L’iter per l’ottenimento del nullaosta in questo caso è più lungo rispetto alla procedura semplificata: dopo aver presentato la domanda, l'Amministrazione competente svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
 
Successivamente, entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato. La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.
 
Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta decorsi i quali, in assenza di parere espresso, viene indetta una conferenza dei servizi, prolungando i termini del procedimento di ulteriori 15 giorni.
 
Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'Amministrazione procedente rilascia l'autorizzazione, che diviene immediatamente efficace. 

Download Procedura
...

...
segue in allegato

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024