Certificato di operatore aereo antincendio (COAN)
Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti relativi alle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012.
L'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) nella riunione del consiglio di amministrazione del 17 novembre 2017, come reso noto in un comunicato dello stesso Ente, pubblicato sulla Gazzetta uciale del 20 gennaio 2018, n. 16.
Il nuovo regolamento appprovato da ENAC il 17 novembre 2017, si occupa in particolare di:
- operazioni di volo antincendio ed operazioni specializzate commerciali;
- limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti sui tempi di riposo;
- gestione della navigabilità continua e manutenzione degli aeromobili;
- requisiti di nazionalità ed economico-finanziari per lo svolgimento delle attività;
- certificato di operatore aereo antincendio (COAN), relative modifiche e mantenimento della validità;
- limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti sui tempi di riposo per i membri di equipaggi di condotta impiegati in operazioni specializzate commerciali e antincendio;
- disposizioni in materia di tempi di volo e di servizio per i membri di equipaggio di condotta impiegati in operazioni non commerciali con aeromobili complessi.
ENAC, 30 agosto 2018
Si comunica che è stata approvata una seconda proroga di tre mesi dei termini relativamente all'applicazione del Certificato di Operatore aereo antincendio (COAN), come di seguito specificato.
Tale proroga è stata definita in seguito all'impossibilità di completare tutti i procedimenti di rilascio del suddetto Certificato entro i termini definiti nell'art. 20, comma 2, del Regolamento ENAC "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012" ovverosia entro il 30 maggio 2018.
Viene pertanto esteso a dodici mesi il termine attualmente riportato nel Regolamento sopra citato così da permettere agli operatori, attualmente in possesso dei certificati COLA in corso di validità, di continuare ad operare fino al 30 novembre 2018.
La proroga si applica a tutti gli operatori che hanno presentato entro il termine del 30 maggio u.s. la domanda di rilascio "COAN".
Si conferma inoltre che la proroga dei termini di cui sopra non si applica all'articolo 6 "Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti dei tempi di riposo" del citato Regolamento che pertanto è pienamente in vigore.
ENAC, 26 luglio 2018
comunica che la dilazione dei termini per l'ottenimento del COAN di cui all'art. 20 comma 2 del pertinente Regolamento ENAC, fino al termine massimo del 30 agosto 2018, per coloro che hanno già presentato domanda e sono titolari di un COLA valido per attività antincendio, non si applica all'articolo 6 "limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti dei tempi di riposo" che pertanto è pienamente in vigore.
ENAC, 1° giugno 2018
Si comunica che è stata approvata la dilazione dei termini di applicazione del Certificato di Operatore aereo antincendio (COAN), come di seguito specificato, in seguito all'impossibilità di completare tutti i procedimenti di rilascio del suddetto Certificato entro i termini definiti nell'art. 20, comma 2, del pertinente Regolamento ENAC ovverosia entro il 30 maggio 2018.
Al fine di non penalizzare alcun operatore nazionale impegnato in attività o in gare antincendio regionali, e tenuto conto che la sicurezza del volo è comunque garantita dal possesso di un certificato COLA e dal rispetto dei relativi requisiti, si estende, ai sensi della PO GEN 02B, la dilazione dei termini di cui al citato art.20.2., per il periodo proposto che, in relazione all'approssimarsi dell'estate, si ritiene congruo nella misura di 3 mesi.
Viene pertanto esteso da sei a nove mesi il termine attualmente riportato così da permettere agli operatori di elicotteri, attualmente in possesso dei certificati COLA in corso di validità, di continuare ad operare in accordo al Regolamento "Certificato di Operatore di Lavoro Aereo" fino al 30 agosto 2018.
Condizione ulteriore per la validità della proroga è avere presentato la domanda di rilascio COAN entro la data del 30 maggio 2018.
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