Rischio Radon nei luoghi di lavoro: quadro normativo / Novembre 2023
ID 6842 | Rev. 2.0 del 20.11.2023 / Documento completo allegato
In allegato Documento sul rischio di esposizione al radon nei luoghi di lavoro, introdotto all’inizio del 2001 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 241/2000, che ha recepito la Direttiva 96/29/Euratom, modificando e integrando il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, è aggiornato al Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, che, in particolare, abbassa il livello di livello di azione nei luoghi di lavoro da 500 Bq/m3 a 300 Bq/m3.
Il Decreto 10 Ottobre 2023 di aggiornamento delle malattie professionali di cui alle Tabelle n. 4 e 5 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, introduce le “MALATTIE CAUSATE DALL'ESPOSIZIONE A RADON” nella tabella 4 (industria) - Malattia tabellata.
Excursus
Il radon è un gas naturale (Rn) presente maniera diffusa e varia sul territorio italiano solitamente montano o vulcanico (oggetto di monitoraggio da parte dell’Istituto Superiore di Sanità attraverso l’Archivio Nazionale Radon) che, decadendo, si attacca al particolato dell’aria e penetra nell’organismo tramite le vie respiratorie.
Le Regioni a maggior rischio di emissione sono Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia.
Il rischio radon riguarda l’effetto biologico che può indurre a mutazioni genetiche, causando possibili tumori e leucemie.
La presenza di radon è possibile anche in alcune rocce impiegate come materiali in edilizia, come il tufo, la pozzolana e il peperino.
I lavoratori esposti a rischio radon sono soprattutto quelli che svolgono le loro mansioni nel sottosuolo, in cunicoli e gallerie, ma anche quelli che si occupano di attività estrattive, raccolta e stoccaggio di materiale abitualmente non considerato radioattivo, ma che può contenere radionuclidi naturali, o lavoratori impiegati in strutture termali. Oltre le dieci ore di presenza mensile, sono compresi anche i lavoratori in luoghi come magazzini, luoghi seminterrati. Sono interessati quindi i luoghi come:
- Locali sotto il livello stradale
- Sotterranei, catacombe
- Cave
- Fungaie
- Miniere
- Terme
- Aerei (radiazione cosmica)
- Industria e depositi di fertilizzanti (fosfati)
- Lavorazione di alcuni minerali (pirocloro e bauxite)
- Lavorazione e deposito di sabbie zirconifere (piastrelle) e materiali refrattari
- Lavorazioni di terre rare, torio
- Produzione di pigmento colorante al biossido di titanio
Tra gli anni 80 e 90 è stata realizzata dall’ISPRA, dall’Istituto Superiore della Sanità e dai Centri Regionali di Riferimento della Radioattività Ambientale degli assessorati regionali alla Sanità, oggi confluiti nelle Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali e provinciali(ARPA e APPA), un’indagine nazionale rappresentativa sulla esposizione al radon nelle abitazioni.
Il valore della concentrazione media è risultato pari a 70 Bq/m3, valore relativamente elevato rispetto alla media mondiale valutata intorno a 40 Bq/m3 e a quella europea di circa 59 Bq/m3.
I risultati dell’indagine nazionale aggregati per Regione mostrano una situazione molto diversificata (fig. 1) con concentrazioni medie regionali che vanno da poche decine di Bq/m3 fino ad oltre 100 Bq/m3 e singole abitazioni che arrivano fino a migliaia di Bq/m3. Tale differenza è dovuta principalmente alle differenti caratteristiche geologiche.
Fig 1 - Risultati dell’indagine nazionale sull’esposizione al radon nelle abitazioni (ISPRA)
Il radon è un agente cancerogeno che causa un aumento del rischio di contrarre il tumore polmonare. L'Organizzazione Mondiale ) della Sanità (WHO), attraverso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha classificato fin dal 1988 il radon nel Gruppo 1 (IARC Monogrtaphs 43) nel quale sono elencate le sostanze dichiarate cancerogene per l’uomo.
Il radon è un gas inerte ed elettricamente neutro, per cui non reagisce con altre sostanze. Di conseguenza, così come viene inspirato, viene espirato. Tuttavia è anche radioattivo, ossia si trasforma in altri elementi, chiamati prodotti di decadimento del radon o più generalmente "figli". Questi sono elettricamente carichi e si attaccano al particolato presente in aria che può essere inalato e fissarsi sulle superfici dei tessuti polmonari. Gli atomi, così depositati (in particolare due isotopi del polonio, Po-218 e Po-214), sono ancora radioattivi ed emettono radiazioni alfa che possono danneggiare le cellule. I danni prodotti sono generalmente riparati dai meccanismi biologici. In alcuni casi uccidono le cellule, ma esiste anche la probabilità che il danno cellulare sia di tipo degenerativo e che la cellula mantenga la sua capacità di riproduzione entrando a far parte di un processo cancerogeno. Fino ad oggi, anche se ipotizzati, non sono stati dimostrati altri effetti diversi dal tumore polmonare.
È stata dimostrata una forte correlazione tra radon e consumo di tabacco. Per i fumatori il rischio assoluto di un tumore polmonare causato dal radon viene considerato 15-20 volte superiore rispetto al rischio per i non fumatori.
Radon nei luoghi di lavoro
Il radon (222Rn) è un gas radioattivo non percepibile dai nostri sensi. E’ un elemento radioattivo di origine naturale, appartenente alla serie dell’Uranio-238 (238U). L’Uranio-238 è presente in tutte le rocce e i suoli: per questo anche il radon è ubiquitariamente diffuso: in particolare il radon (Rn) è un prodotto del decadimento nucleare del Radio all’interno della catena di decadimento dell’uranio. Il suo isotopo più stabile è il radon-222 che decade nel giro di pochi giorni, emettendo radiazioni ionizzanti di tipo alfa e formando i suoi cosiddetti prodotti di decadimento o “figli”, tra cui il polonio-218 e il polonio-214 che emettono anch’essi radiazioni alfa.
La radioattività del radon si misura in Becquerel (Bq), dove 1 Becquerel corrisponde alla trasformazione di un nucleo atomico al secondo.
La concentrazione nell’aria si esprime in Bq/metro3, indicando così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro3 d’aria.
Il radon ed i prodotti del suo decadimento radioattivo forniscono il contributo più rilevante alla dose da radiazioni che gli individui ricevono dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (valore medio mondiale: 1,2 millisievert per anno - mSv/anno).
Il radon, inoltre, è un elemento appartenente al gruppo dei gas nobili, quindi in natura è chimicamente inerte e lo troviamo in atmosfera o nei fluidi (acqua, gas del sottosuolo, ecc.) come gas monoatomico.
Il radon si forma nel sottosuolo e tende ad allontanarsi dal sito iniziale per fuoriuscire in atmosfera: in genere le concentrazioni di radon in aria esterna (radon outdoor) sono comunque molto basse, dell’ordine di pochi Bq/m3.
In Italia alcuni studi stimano una concentrazione di radon outdoor di 10 Bq/m3.
Diversamente, quando sul suolo sorge un edificio, il radon può penetrarvi e permanere raggiungendo concentrazioni in aria anche elevate (radon indoor): per tale ragione, dal punto di vista sanitario, il radon viene considerato un fattore di rischio tipico degli ambienti confinati.
Il radon indoor è ubiquitariamente presente: negli ambienti di vita, di lavoro, negli edifici pubblici (scuole, ospedali, ecc.), in quelli ricreativi (cinema, palestre, ecc.). La natura geologica del sito, la tipologia costruttiva dell’edificio, i materiali da costruzione utilizzati, le modalità di ventilazione sono tra i parametri più determinanti la concentrazione di radon indoor.
Il radon è ritenuto il principale fattore di rischio di cancro polmonare per i non fumatori e la seconda causa dopo il fumo di tabacco per i fumatori. Fumo di tabacco e radon hanno un effetto sinergico ed entrambi sono classificati dallo IARC come agenti cancerogeni appartenenti al Gruppo 1(1).
Molteplici studi epidemiologici confermano che l’esposizione al radon (inalazione di radon) aumenta il rischio di cancro polmonare nella popolazione generale. La percentuale di tutti i tumori polmonari attribuibili al radon è stimata tra il 3% e il 14%. Al momento non si hanno evidenze di altri effetti sulla salute. In Italia l’Istituto Superiore di Sanità stima che ogni anno i casi di tumore polmonare attribuibili all’esposizione al radon siano compresi tra 1500 e 5500.
Gli studi epidemiologici hanno confermato anche che non esiste una “valore di concentrazione-soglia” al di sotto della quale l'esposizione al radon non presenti rischi. Anche basse concentrazioni di radon possono causare un piccolo aumento del rischio di cancro ai polmoni: è necessario pertanto far sì che le concentrazioni di radon indoor siano le più basse possibili.
La normativa italiana vigente fino al 27 agosto 2020 (D.Lgs 230/95), in relazione alla protezione dei lavoratori dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro, prevede un livello di azione (2) pari a 500 Bq/m3, come concentrazione media annua di attività di radon in aria. L’esposizione per un arco di tempo pari a 2000 h/anno (un anno lavorativo) a tale concentrazione determina una corrispondente dose efficace pari a 3 mSv/anno.
- livello di azione: 500 Bq/m3
- dose efficace 3 mSv/anno (2000 h/anno)
La Direttiva 2013/59/Euratom - recepita in Italia dal D.lgs 101/2020, in vigore dal 27 agosto 2020, ha introdotto nuove disposizioni relative al controllo del radon nei luoghi di lavoro a partire dall’introduzione di un nuovo livello di riferimento(3) pari a 300 Bq/m3, come concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni costruite prima del 31/12/2024.
Per le abitazioni costruite dopo tale data il livello di riferimento è posto a 200 Bq/m3.
- livello di azione: 300 Bq/m3 (luoghi di lavoro)
- livello di azione: 300 Bq/m3 (abitazioni costruite prima del 31.12.2024)
(1) agenti cancerogeni appartenenti al Gruppo 1: categoria riservata alle sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità sull’uomo.
(2) livello di azione: in determinata situazione, è il valore di concentrazione di attività di radon in aria o di dose efficace, il cui superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio che riducano tale grandezza a livelli più bassi del valore fissato.
(3) livello di riferimento: in determinata situazione, corrispondente alla concentrazione di attività al di sopra del quale si ritiene inopportuno permettere che si verifichino esposizioni, anche se non è un limite che non può essere superato.
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Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro
Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano:
- alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei,
- negli stabilimenti termali,
- nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11 del D.lgs 101/2020), oppure
- se svolti in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale di Azione Radon.
Fig. 1 - Luoghi di lavoro obbligo Valutazione del rischio radon
Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor.
Art. 10 Piano nazionale d'azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27.08.2021: non pubblicato data documento / ndr), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' (ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon.
2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all'allegato III:
a) le strategie, i criteri e le modalita' di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua;
b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonche' degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon (27.08.2022 / ndr), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.
4. Il Piano di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato con cadenza almeno decennale
Art. 11 Individuazione delle aree prioritarie (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies).
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 10 (27.08.2022 / ndr), sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti:
a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici;
b) definiscono le priorita' d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono le modalita' attuative e i tempi di realizzazione.
2. L'elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a), e' pubblicato da ciascuna regione e provincia autonoma sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario.
3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate, effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i relativi dati e individuano le aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 e' pari o superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione dell'elenco con le modalita' di cui al comma 2. La percentuale degli edifici e' determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra.
Vedi Documento:
Esperto in interventi di risanamento radon
Il D.lgs 101/2020istituisce la figura dell’ “esperto in interventi di risanamento radon”, professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.
Nei casi in cui le misure correttive non siano sufficienti ad abbassare la concentrazione media annua di radon indoor inferiore a 300 Bq/m3, si prevede una valutazione dell’esposizione o della dose efficace dei lavoratori e qualora risulti superiore al valore di 6 mSv/anno (o il corrispondente valore di esposizione al radon), tale situazione è da intendersi come una situazione di esposizione pianificata.
Tali adempimenti, sinteticamente descritti, vanno inquadrati nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, le relazioni delle misurazioni di radon vanno a corredo del documento di valutazione dei rischi.
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Vedi Documento dedicato
La valutazione concentrazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza
La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.
Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81).
Cadenza delle misure:
- Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico.
- Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m3.
Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento.
L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:
- A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.
- Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).
(*) Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).
Fig. 2 - Schema cadenza misure RADON
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Soggetti abilitati misurazioni Radon
Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono effettuati da servizi di dosimetria riconosciuti.
La determinazione della dose o dei ratei di dose, e delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.
I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6 del D.lgs 101/2020, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali.
Sono considerati istituti abilitati l'ISIN e l'INAIL (vedi art. 155).
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Tool di calcolo allegato news per stimare il numero di dosimetri necessario per valutare il rischio radon nella tua attività lavorativa
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Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione: metodiche di valutazione del rischio
Le Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione è aspetto è di nuova introduzione nel sistema regolatorio italiano.
Si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato di cui all’Art. 29 del D.lgs 101/2020: l'elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione e' riportato nell'allegato II:
I. Materiali naturali
a) Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi).
b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:
- granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);
- porfidi;
- tufo;
- pozzolana;
- lava.
- derivati dalle sabbie zirconifere
II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:
a. ceneri volanti;
b. fosfogesso;
c. scorie di fosforo;
d. scorie di stagno;
e. scorie di rame;
f. fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio);
g. residui della produzione di acciaio.
Per questi materiali, il D.lgs 101/2020 va ad integrare il Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione in relazione alla marcatura CE e per la stesura della dichiarazione di prestazione.
Tali adempimenti coinvolgono il fabbricante, il mandatario, il distributore e l’importatore.
Per tale situazione di esposizione esistente, il nuovo decreto fissa un livello di riferimento pari ad 1 mSv/anno.
Per questi materiali che rientrano nell’elenco di cui all’allegato II, è necessario effettuare una misura delle concentrazioni di attività di Ra-226, Th-232 e K-40.
Indice di concentrazione di attività - Indice I
Tali valori di concentrazione di attività sono necessari alla stima dell’Indice di concentrazione di attività – Indice I.
Se il valore dell’indice di concentrazione di attività è pari o minore di 1, il materiale in esame può essere utilizzato come materiale strutturale (quindi in grandi quantità) senza che il livello di riferimento sia superato.
Se il valore dell’indice I risultasse superiore a 1, è necessaria una valutazione accurata del possibile contributo in termini di dose efficace, tenuto conto delle caratteristiche del materiale in termini di spessore e densità.
Nei casi in cui il materiale è suscettibile di dare una dose>1 mSv/anno, tale materiale non può essere utilizzato per l’edilizia civile (materiale strutturale di abitazioni e di edifici a elevato fattore di occupazione.) ma per scopi diversi, che vanno previsti che nei codici e nei regolamenti edilizi.
Per tali materiali, prima della loro immissione sul mercato, è necessario:
- determinare le concentrazioni di attività dei radionuclidi specificati (226Ra, 232Th, 40K)
- effettuare una prima valutazione (screening) mediante l’applicazione dell’indice di concentrazione di attività (indice I);
Qualora il valore dell’indice I fosse superiore ad 1, procedere ad una stima della dose più accurata che tenga conto di altri fattori.
Indice di concentrazione di attività (I):
I = C226Ra/300 + C232Th/200 + C40K/3000
Tool per il calcolo dell’indice di concentrazione di attività di radionuclidi naturali (screening) nei materiali da costruzione, con eventuale applicazione anche a materiali a più componenti
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Attività NORM: metodiche di valutazione del rischio
Se l'attività lavorativa rientra in uno dei seguenti settori è prescritto che si proceda ad una valutazione del rischio NORM secondo quanto prescritto dal D.lgs 101/2020 (Cap. II Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale)
Tabella II-1
Settori industriali |
Classi o tipi di pratiche |
Centrali elettriche a carbone |
manutenzione di caldaie |
Estrazione di minerali diversi dal minerale di uranio |
estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto |
Industria dello zircone e dello zirconio |
Lavorazione delle sabbie zirconifere |
Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro |
Estrazione di terre rare da monazite; estrazione di stagno; |
Lavorazioni di minerali fosfatici e potassici |
produzione di fosforo con processo termico; |
Produzione del pigmento TiO2 |
gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di titanio |
Produzione di cemento |
manutenzione di forni per la produzione di clinker |
Produzione di composti di torio e fabbricazione di prodotti contenenti torio |
produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas |
Produzione di energia geotermica |
impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell'impianto |
Produzione di gas e petrolio |
estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori |
Impianti filtrazione delle acque di falda |
gestione e manutenzione dell’impianto |
Cartiere |
manutenzione delle tubazioni |
Lavorazioni di taglio e sabbiatura |
impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi |
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Obblighi dell'esercente industrie NORM
D.lgs 101/2020
Art. 22 Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10-quinques).
1. Per le pratiche di cui all'articolo 20, l'esercente, entro il 30 giugno 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
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Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione
D.lgs 101/2020
Art. 29 Radiazioni gamma (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 75)
1. Il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e' fissato in 1 mSv/anno.
2. L'elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione e' riportato nell'allegato II.
3. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dei materiali di cui al comma 2, prima dell'immissione stessa, garantisce che:
a) sono determinate le concentrazioni di attivita' dei radionuclidi specificati nell'allegato II, seguendo le norme di buona tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato l'indice di concentrazione di attivita' come stabilito nell'allegato II;
b) su richiesta sono fornite ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, le informazioni e i risultati delle misurazioni di concentrazione di attivita' e il corrispondente indice di concentrazione di attivita', nonche' gli altri fattori pertinenti come definiti nell'allegato II;
c) i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attivita' costituiscono parte integrante della dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
4. Restano fermi gli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 per il fabbricante, il mandatario, il distributore e l'importatore.
5. Nel caso in cui l'indice di concentrazione di attivita' sia superiore al valore riportato nell'allegato II, ai fini dell'utilizzo del materiale per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione, il fabbricante effettua valutazioni di dose secondo le indicazioni di cui all'allegato II. Il risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose sono resi noti dal responsabile dell'immissione sul mercato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011.
6. Qualora sia superato il livello di riferimento in termini di dose di cui al comma 1, il materiale non puo' essere utilizzato per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione.
7. Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale dell'esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo grado.
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Esposizione a radon e malattia professionale [Rev. 2.0]
Il Decreto 10 Ottobre 2023 di aggiornamento delle malattie professionali di cui alle Tabelle n. 4 e 5 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, introduce le “MALATTIE CAUSATE DALL'ESPOSIZIONE A RADON” nella tabella 4.
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Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2023
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 20.11.2023 |
- Aggiornato intero documento: D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 - Aggiunta nota di cui alla malattia professionale da esposizione a radon: Decreto 10 Ottobre 2023 |
Certifico Srl |
1.0 | 25.06.2022 |
- Aggiornato intero documento: D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 - IARC Monographs 100D |
Certifico Srl |
0.0 | 20.09.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Decreto 10 ottobre 2023
Radon abitazioni e luoghi di lavoro: tabelle riassuntive
Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti
Esperto in interventi di risanamento radon
Radiazioni ionizzanti Industrie NORM | D.Lgs. 101/2020
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Decreto Legislativo n. 241/2000
Linee guida gas radon luoghi di lavoro sotterranei
Direttiva 2013/59/EURATOM