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Linee guida gas radon luoghi di lavoro sotterranei

Linee guida gas radon luoghi di lavoro sotterranei

Linee guida gas radon luoghi di lavoro sotterranei

Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei, 2003 (Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

Le modifiche e integrazioni apportate dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 in materia di radiazioni ionizzanti comportano tra l'altro l'introduzione della tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi da esposizione a sorgenti di radiazioni naturali; le attività lavorative considerate sono:
- quelle durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon e del toron, o radiazioni gamma o ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei, oppure in superficie in zone ben individuate o in luoghi di lavoro con caratteristiche determinate;
- quelle che implicano l’uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali, o che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali, e che provocano un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori e/o di persone del pubblico;
- quelle in stabilimenti termali o quelle connesse ad attività estrattive non disciplinate dal Capo IV;
- quelle su aerei, per quanto riguarda il personale navigante.

Sono previsti una serie di obblighi per gli esercenti le attività di cui sopra, i quali devono provvedere, a seconda dei casi, a misurazioni di radon e/o a valutazioni di esposizione nei luoghi di lavoro; in caso di superamento dei livelli di azione fissati nell’Allegato 1 bis, gli esercenti, oltre a darne comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e alla Direzione provinciale del lavoro, devono adottare, avvalendosi dell’Esperto qualificato, azioni di rimedio entro tempi definito.

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230
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Capo I Campo di applicazione - principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari;
b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe':

1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;

b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis;

b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attivita' lavorativa non piu' in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X.
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Capo III-bis ESPOSIZIONI DA ATTIVITA' LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI

Art. 10-bis Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.

Tali attività comprendono:

a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;

b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;

c) attivita lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;

d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;

e) attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;

f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo VIII.

Art. 10-ter Obblighi dell'esercente

1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività, procede alle misurazioni di cui all'allegato I-bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.

2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 10-sexies, ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, l'esercente procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall'inizio dell'attività, se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I-bis secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno.

3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato 1-bis, ed e), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies. Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l'esercente è tenuto ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui risulti superato l'80 per cento del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente è tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.

4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione.

5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all'esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti all'attività, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.
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Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori

Art. 59. Attivita' disciplinate - Vigilanza

1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' di cui all'articolo 1 alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 60, ivi comprese le attivita' esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del servizio sanitario nazionale, dagli istituti di istruzione, dalle universita' e dai laboratori di ricerca.

2. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attivita' di cui al comma 1 e' affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.

3. E' fatta salva l'apposita disciplina prevista per le attivita' di cui al capo IV. 4. Il rispetto delle norme del presente capo non esaurisce gli obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i medici competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per il quale restano altresi' ferme le attribuzioni in ordine alle funzioni di vigilanza stabilite ai sensi dello stesso decreto.
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Allegato I-bis

1. Elenco delle attivita' lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma l, lettere c) e d):

a) industria che utilizza minerali fosfatici e depositi per il commercio all'ingrosso di fertilizzanti;
b) lavorazione di minerali nella estrazione di stagno, ferro-niobio da pirocloro e alluminio da bauxite;
c) lavorazione di sabbie zirconifere e produzione di materiali refrattari;
d) lavorazione di terre rare;
e) lavorazione ed impiego di composti del tono, per quanto concerne elettrodi per saldatura con torio, produzione di lenti o vetri ottici e reticelle per lampade a gas;
f) produzione di pigmento al biossido di titanio;
g) estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, per quanto concerne presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori.

2. Definizioni Livello di azione Valore di concentrazione di attivita' di radon in aria o di dose efficace, il cui superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio che riducano tale grandezza a livelli piu' bassi del valore fissato. Radon Deve intendersi l'isotopo 222 del radon. Toron Deve intendersi l'isotopo 220 del radon.

3. Misurazioni Le misurazioni di cui all'articolo 10-ter, commi 1 e 2, sono fissate in concentrazioni di attivita' di radon medie in un anno.

4. Livelli di azione

a) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere a) e b), il livello di azione e' fissato in termini di 500 Bq/m (elevato) di concentrazione di attivita' di radon media in un anno.

b) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d) ed e)y il livello di azione per i lavoratori e' fissato in termini di 1 mSv/anno di dose efficace.

In questo livello di azione non si tiene conto dell'eventuale esposizione a radon derivante dalle caratteristiche geofisiche e costruttive dell'ambiente su cui viene svolta l'attivita' lavorativa, per la quale esposizione si applica il livello di azione di cui alla lettera a), fatta eccezione per gli stabilimenti termali.

c) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma l, lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico e' fissato in termini in 0,3 mSv/anno di dose efficace. d) Il datore di lavoro non e' tenuto, ai sensi dell'art. 10-quinquies comma 8, a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di cui allo stesso comma non sia superiore a 3 mSv/anno.
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Linee guida gas radon luoghi di lavoro sotterranei

Secondo l’articolo 10-ter, comma 4, del D. Lgs. 230/95, per le misurazioni previste al comma 1 dello stesso articolo l’esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell’articolo 107, comma 3, o, nelle more del riconoscimento, di organismi idoneamente attrezzati.
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1.2 Definizioni di luogo di lavoro e di ambiente sotterraneo


Luoghi di lavoro: devono intendersi quei luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art. 30 del DLgs 626/94).

Ambiente sotterraneo: la definizione di ambiente sotterraneo è contenuta di solito nei regolamenti comunali edilizi e di igiene, che vengono stilati sulla base delle linee guida dettate a scopo di uniformità dalle singole Regioni.

Le definizioni differiscono essenzialmente per due aspetti: in primo luogo per piccole differenze riguardanti la posizione del solaio rispetto al piano di campagna; in secondo luogo per la presenza o meno di un accesso diretto dall’esterno.

Nell’ambito e per i fini delle presenti linee guida, indipendentemente dalle definizioni di sotterraneo che sono contenute nei regolamenti edilizi comunali, si ritiene di adottare per i locali o ambienti sotterranei la seguente definizione:

- locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno.

Tale definizione include fra i locali sotterranei nei quali effettuare le misure anche tutti quelli che hanno una apertura verso l’esterno (per esempio i locali pubblici che hanno di norma un ingresso sulla strada) ed i locali che sono circondati da una intercapedine aerata.

Considerato che numerosi studi hanno messo in evidenza la variabilità della concentrazione di radon anche fra ambienti contigui, le misure dovranno in generale essere effettuate in ogni locale fisicamente separato; il risultato della media annuale del singolo locale dovrà essere confrontato con il livello di azione di 500 Bq/m3 introdotto dalla normativa.

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Attuazione livelli di azione

I livelli di azione si attuano, quindi, a partire da concentrazioni di 500 Bq/m3:

A) se la misura è inferiore all’80% del livello di azione (cioè < 400 Bq/m3) l’obbligo è risolto e bisogna ripetere la misura solo se variano le condizioni di lavoro;

B) se la misura è tra l’80% e il 100% del livello di azione (400-500 Bq/m3) l’obbligo si risolve con la ripetizione annuale della misura;

C) se la misura supera il livello di azione (cioè > 500 Bq/m3) si dovrà:
1. spedire agli Organi di controllo la relazione di misura
2. incaricare un Esperto Qualificato per la valutazione della dose efficace assorbita dai singoli lavoratori
3. procedere alla verifica della dose efficace. Se essa è inferiore a 3 mSv/anno, l’obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente; se la dose efficace è superiore o uguale a 3 mSv/anno:
3.i. l’Esperto Qualificato procederà alla valutazione del rischio
3.ii. il datore di lavoro predisporrà le azioni di rimedio e al termine ripete la misura. Se anche la nuova misura avrà valori superiori a 3 mSv/anno, il datore di lavoro:
3.ii.1. incaricherà un Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica. Oltre all’utilizzo delle apposite protezioni individuali di terza categoria, consistenti in maschere facciali, i lavoratori devono essere muniti di dosimetro
3.ii.2. incaricherà un medico per la sorveglianza medica dei lavoratori, come da D.Lgs. n. 230/1995
3.ii.3. predisporrà ulteriori azioni di rimedio come una continua ventilazione forzata e aspirazione e ripeterà la misurazione.

Se la dose efficace a questo punto sarà inferiore a 3 mSv/anno, l’obbligo si risolve con la ripetizione della misurazione annuale.

Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 2003

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