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Circolare VVF n. 11197 del 14/08/2018 | Impiego estintori portatili

Circolare VVF n  11197 del 2018

Raccomandazioni circa l'impiego degli estintori portatili nell'attività formativa

Circolare Prot. n. 11197 del 14/08/2018 

Oggetto: Attività di accertamento dell'idoneità tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro - Raccomandazioni circa l'impiego di estintori portatili

Con riferimento ad un recente infortunio occorso ad un operatore VF durante una prova di spegnimento tenutasi all'interno di una sede VF per la necessità di cui all'oggetto, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni circa l'impiego degli estintori portatili, notoriamente messi a disposizione dai soggetti del corso o degli esami erogati dal Comando.

Premesso quanto sopra, si specifica che i soggetti fornitori di estintori portatili sono in dovere di assicurare presidi idonei, pienamente funzionanti e dotati di tutte le certificazioni e documentazioni previste per legge. Non va trascurato inoltre che detti dispositivi sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate ed un'usura sicuramente riferibile più ad un'attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio. Per tale ragione si evidenzia la possibilità di richiedere estintori caratterizzati da minori pressioni di esercizio, ad esempio gli estintori a base d'acqua, al fine di minimizzare le conseguenze di un eventuale malfunzionamento per una eccessiva usura del dispositivo.

Al momento del ricevimento degli estintori la Commissione d'esame o gli incaricati della lezione, dovranno eseguire le seguenti operazioni preliminari:

Inoltre, all'atto della richiesta del corso o dell'accertamento finale, il fornitore degli estintori dovrà presentare al Comando una dichiarazione in cui esprime che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato (art. 8 comma 1 lett. c) del D.M. 7 gennaio 2005) e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione (art. 4 comma 2 del D.M. 7 gennaio 2005).

[...] segue in allegato

Fonte: VVF

_________

D.M. 7 gennaio 2005

Art. 4. co.2 - Utilizzazione

2. L’estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all’art. 3, lettera g).

Art. 8 Obblighi e responsabilita' per il produttore

1. Il produttore e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:
a) garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformita' della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
b) impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva 97/23/ CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000;
c) emettere per ogni estintore portatile d’incendio la dichiarazione di conformita' di cui all’art. 3, lettera f);
d) fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all’art. 3, lettera g);
e) punzonare sull’estintore portatile d’incendio l’anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice costruttore.

...

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