AIA | Specifiche tecniche e modulistica / Aggiornato Gennaio 2022
ID 6593 | 29.01.2022 / Documento completo allegato
Quadro sintesi di inquadramento della normativa e modulistica relativa all'autorizzazione integrata ambientale, documento così strutturato:
Premessa
A. Struttura e contenuto della domanda
B. Modulistica Autorizzazione Integrata Ambientale
C. Estratto normativa e Installazioni competenza Regionale/Statale
D. Indicazioni operative procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale
E. Riferimenti e linkweb
_______
Premessa
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) è il provvedimento con cui viene autorizzato l’esercizio di una installazione, in cui sono svolte una o più attività tra quelle riportate nell’allegato VIII (AIA di competenza regionale) e nell’allegato XII (AIA di competenza statale) alla Parte II del D. Lgs 152/2006, in conformità ai requisiti di cui al Titolo III-bis della Parte II medesima.
La normativa AIA è stata innovata più volte:
1. una prima volta con il D. Lgs. 59/2005 che ha esteso il campo di applicazione dell'AIA agli impianti nuovi ed alle modifiche sostanziali apportate a quelli esistenti, dando piena attuazione alla Direttiva del 1996;
2. la disciplina è stata poi inserita nel D. Lgs 152/2006 con il D. Lgs. 128/2010, che ha recepito la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ed ha introdotto il Titolo III-bis nel D. Lgs 152/2006, recante tutta la disciplina in materia di AIA;
3. il D. Lgs. 46/2014 che ha ulteriormente innovato il D. Lgs 152/2006, in recepimento della Direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
4. il D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 21 luglio successivo, in recepimento della Direttiva 2014/52/UE, modifica ed integra diverse disposizioni della suddetta parte II del Testo Unico Ambientale.
Con il D.Lgs. 104/2017, divengono comuni ai progetti assoggettabili a VIA statale e regionale, i criteri e le soglie per l’assoggettabilità, inizialmente riguardanti solamente quelli “regionali”, fissati con il D.M. Ambiente 30 marzo 2015, che, appunto, riguardava solamente i progetti regionali e delle Province autonome, riportate nelle Linee guida allegate all’atto.
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I alla parte V del D. Lgs 152/2006);
b) autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del D. Lgs 152/2006)
c) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208 del D. Lgs 152/2006)
d) autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 del D.Lgs 209/1999)
e)autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivati dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.lgs n. 99/1992)
f) autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).
g) comunicazione di cui all’art. 216 del D. Lgs 152/2006
Per gli impianti di discarica, oltre all’autorizzazione integrata ambientale, devono essere comunque soddisfatti i requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 36/2003 (Decreto Discariche).
L'Autorizzazione deve essere richiesta, ai fini dello svolgimento delle attività industriali, dagli impianti elencati nell'Allegato VIII (AIA regionale) e Allegato XII (AIA statale) del D. Lgs 152/2006.
La validità dell'AIA dipende dalla tipologia di impianto autorizzato:
- 10 anni, per le istallazioni di cui all'Allegato VIII del D. Lgs 152/2006;
- 16 anni, per le istallazioni registrate EMAS;
- 12 anni, per le istallazioni certificate secondo la norma UNI ISO 14001.
Best Available Techniques (BAT)
L'AIA prevede il ricorso da parte delle Aziende alle Best Available Techniques (BAT) o Migliori Tecniche Disponibili (MTD) nelle fasi di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto al fine di limitare, nella misura maggiore possibile, l'eventuale produzione di emissioni nocive nell'ambiente, tramite interventi da attuare direttamente alla fonte ed ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente.
_________
A. Struttura e contenuto della domanda
La documentazione da presentare per la richiesta di AIA è composta da:
- domanda;
- cinque schede;
- allegati alle schede, ovvero elaborati tecnici, cartografie, relazioni e documentazione di altro tipo necessarie per il procedimento di valutazione;
- sintesi non tecnica;
- elenco documenti.
...
B. Modulistica Autorizzazione Integrata Ambientale
Modalità di compilazione della modulistica aggiornata per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs 152/2006.
In allegato:
Specifiche tecniche
Guida alla predisposizione della domanda di autorizzazione integrata ambientale in formato digitale
Guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale - 2006
Modulistica - Autorizzazione Integrata Ambientale
Scheda A - Informazioni generali
Scheda B - Dati e notizie sull’installazione attuale
Scheda C - Dati e notizie sull’installazione da autorizzare
Scheda D - Applicazione delle BAT ed effetti ambientali della proposta impiantistica
Scheda E - Attuazione delle prescrizioni AIA e piano di monitoraggio e controllo
C. Estratto normativa
Dlgs 152/06 TITOLO III-BIS L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
1. L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorita' competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita' con l'articolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies, l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformita' dell'istanza con i requisiti generali.
2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformita' con l'articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla direttiva 2010/75/UE all'atto della pubblicazione ufficiale.
Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti gia' emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova piu' applicazione l'ultimo periodo del comma 2.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT.
Articolo 29-ter Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies.
Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita' competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una intesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorita' competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita' della documentazione da presentare.
Articolo 29-quater Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Per le installazioni di competenza statale la domanda e' presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione e' garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente ((, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione)), compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13, nonche' delle proposte di riesame pervenute dalle autorita' competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresi' pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito web. E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche', per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza e' invitato un rappresentante della rispettiva autorita' competente.
6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalita' di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.
7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo', con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorita' competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.
10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, gia' definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessita' permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita' previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonche', la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui e' basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis, prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attivita';
h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorita' competente.
14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.
ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA D. Lgs 152/2006 (Inquadramento generale)
A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.
B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. Per le attivita' di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attivita' 5.1 e 5.3, lettere a) e b).
C - Nell'ambito delle categorie di attivita' di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorita' competenti valuteranno autonomamente:
a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
b) l'interpretazionedel termine "scala industriale" in riferimento alle attivita' dell'industria chimica descritte nel presente Allegato.
Categorie di attivita' di cui all'articolo 6, comma 13.
...
ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA D. Lgs 152/2006
Categorie di impianti relativi alle attivita' industriali di cui all'allegato VIII, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale.
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonche' quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:
Soglie* | |
Classe di prodotto | Gg/anno |
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) | 200 |
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | 200 |
c) idrocarburi solforati | 100 |
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati | 100 |
e) idrocarburi fosforosi | 100 |
f) idrocarburi alogenati | 100 |
g) composti organometallici | 100 |
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100 |
i) gomme sintetich | 100 |
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100 |
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati | 100 |
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio | 100 |
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) | 300 |
*Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita' produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga. |
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attivita' di cui all'allegato VIII;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.
...
D. Indicazioni operative procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale
Finalità
Ambito di applicazione e competenze
Tipi di domanda
Fasi della procedura
1. Presentazione dell’istanza
2. Verifica preliminare tecnico-amministrativa
3. Avvio del procedimento
4. Eventuale richiesta e acquisizione integrazioni
5. Istrutoria tecnica
6. Conferenza di servizi
7. Definizione provvedimento
8. Chiusura del procedimento
9. Fasi attuative successive
...
E. Riferimenti e linkweb
segue in allegato
...
TUA | Testo Unico Ambiente Consolidato
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
Il TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2018 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2006 al 2023.
______
Fonte: MATTM
Collegati: