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Il rischio esposizione occupazionale benzene

rischio occupazionale esposizione al benzene

Il rischio esposizione occupazionale al benzene: Info e Documenti / Rev. 2.0 Ottobre 2024

ID 6148 | Rev. 2.0 del 04.09.2024

La Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022), recepita con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 GU n. 226 del 04.09.2024, ha portato il VLEP sul benzene da 3,25 mg/m3 o 1 ppm (attuale) a 0,66 mg/m3 o 0,2 ppm.

Ha introdotto, anche, un transitorio di 4 anni su tale valore pari a VLEP 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024 (esaurito) e 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.

Rischio occupazionale al benzene, con Documenti Ufficiali EU, di Enti, Studi sul rischio di esposizione occupazionale alla sostanza e relativi valori riscontrati. Il benzene è presente come sostanza cancerogena nell'Allegato XLIII del
 D Lgs. 81/08 e s.m.i.:

1. European Union Risk Assessment Report Benzene Exposure Scenary
2. European Union Risk Assessment Report Benzene
3. French service station study of ambient benzene levels
4. Esempio SDS Benzene
5. IARC monograph 100F benzene
6. Health risk characterization for exposure to benzene in service stations
7. Profilo di rischio nel comparto distributori di benzina
8. Misurazione esposizione benzene stazioni carburanti ASL BG 2000
9. Prevenzione rischi salute lavoratori benzene aree carburante
10. Linee guida rischio benzene ISPESL 1998
11. Min salute benzene 2015
12. Scheda ILO (Rev. 1.0 2022)
13. Scheda Dors (Rev. 1.0 2022)

Cos'è il benzene

Il benzene (C6H6) è un composto organico volatile (COV) capostipite del gruppo degli idrocarburi aromatici. È un liquido incolore, facilmente infiammabile, dal caratteristico odore aromatico che a temperatura ambiente volatilizza facilmente.

È impiegato per la produzione di composti chimici di base utilizzati a loro volta per la produzione di policarbonati, resine epossidiche e nylon ed è un costituente in tracce della frazione aromatica della benzina impiegata, in sostituzione dei composti del piombo, come antidetonante nella “benzina verde”. La composizione delle benzine, associata al numero di veicoli circolanti, rende il traffico la principale sorgente dell’inquinamento da benzene. Infatti circa il 90% delle emissioni vengono attribuite alle produzioni legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei carburanti e traffico veicolare, che incide per circa l’80% sul totale.

Negli ambienti indoor il benzene può essere emesso dal fumo di sigaretta e da vari prodotti eventualmente contaminati (es. colle, adesivi, solventi, vernici). Importanti concentrazioni di benzene sono riscontrabili in particolare nei periodi immediatamente successivi alla posa dei vari materiali. Un'errata collocazione delle prese d'aria in prossimità di aree ad elevato inquinamento (es. vie ad alto traffico, parcheggio sotterraneo, autofficina) può determinare una importante penetrazione di benzene dall'esterno.

Nelle abitazioni senza fumatori sono generalmente rilevati livelli inferiori a 0,01 mg/m3, mentre in quelle con fumatori sono presenti livelli generalmente superiori (0,01-0,02 mg/m3).

CLP

Info

GHS 02 GHS 07 GHS 08
GHS 02 - Infiammabile GHS 07 - Varie GHS 08 - Pericolo per la salute

Classificazione IARC

Il benzene è una sostanza cancerogena, classificato dallo IARC nel gruppo 1, cioè tra le sostanze per le quali esiste un’evidenza accertata di induzione di tumori nell’uomo.
Può essere facilmente assorbito per inalazione, contatto cutaneo o ingestione.

H350 Carc. 1A
H340 Muta. 1B 

Effetti sulla salute occupazionale e indor

Il benzene viene facilmente assorbito dopo l'inalazione e il contatto con la pelle.

L'esposizione dermale è generalmente bassa a causa della rapida evaporazione del benzene e soltanto un'esposizione prolungata potrebbe rappresentare un rischio. Per esposizione cutanea prolungata e inalazione esposizione a livelli inferiori a 1 ppm (3,2 mg/m3) le uniche preoccupazioni sono per la mutagenicità e cancerogenicità.

E' stato ipotizzato che l'inquinamento indoor da benzene possa costituire un significativo rischio cancerogeno per i soggetti che trascorrono molto tempo in ambienti confinati, anche se l'insufficiente caratterizzazione di tale inquinamento rende questa valutazione non ancora conclusiva.

Il rischio esposizione occupazionale benzene

In allegato il Documento completo

Normativa occupazionale e ambientale

Il valore di esposizione occupazione al benzene è riportato D Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato XLIIII). Per l’aria atmosferica esterna esiste come riferimento normativo il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, che fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono. 

Valori limite e di consenso EU/Altri

Valore limite (TLV-TWA) D Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato XLIII):  3,25 μg/m3 o 1 ppm Direttiva 2004/37/CE (6a Direttiva particolare).

Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022): 0,66 mg/m3 o 0,2 ppm. (dal recepimento).

Misure transitorie 

La Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022) (recepita con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 (GU n. 226 del 04.09.2024), rivede i VLEP sul benzene da 3,25 mg/m3 o 1 ppm (attuale) a 0,66 mg/m3 o 0,2 ppm.

Introduce, anche, un transitorio di 4 anni su tale valore pari a VLEP 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024 (esaurito) e 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.

(considerando 23):

(23) Per quanto riguarda il benzene, potrebbe essere difficile rispettare un valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m3) in alcuni settori nel breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva. Come misura transitoria, il valore limite di 1 ppm (3,25 mg/m3) di cui alla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 5 aprile 2024, mentre dal 5 aprile 2024 e fino al 5 aprile 2026 dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m3).

La Direttiva 97/42/CE (abrogata dalla Direttiva 2004/37/CE) prevedeva, inizialmente, un transitorio Valore limite di 3 ppm (= 9,75 mg/m3) fino al 27 giugno 2003, vedi timeline a seguire.

Nome agente

N. CE

N. CAS

Valori limite
(*)

Osservazioni

Misure transitorie
(*)

mg/m3 (1)

ppm
(2)

f/ml
(3)

Benzene

200-753-7

 71-43-2

3,25 (0.66)

 1
(0,2)

 -

 Pelle (4)

VL 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024. 
VL 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026

(*) Direttiva (UE) 2022/431 - (recepita con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135)

(1) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(2) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(3) f/ml = fibre per millilitro.
(4) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea

Fig  1   Timeline VLEP Benzene

Fig. 1 - Timeline VLEP Benzene

Valore limite TLV-TWA ACGIH: 1600 μg/m3 (Vedi)

Valori proposti dall’AGS Committee in Germania:
1900 μg/m3 - rischio tollerabile
200 μg/m3 - rischio accettabile** 
20 μg/m3 dal 2018, come rischio accettabile** 

*Rischio tollerabile

Concentrazione di una sostanza che determina un rischio di 4:1000 (4 casi aggiuntivi di tumore ogni 1000 esposti) per esposizioni 8 ore/die per 40 anni di vita lavorativa. Il rischio, stimato sulla base di dati sull'uomo e/o sull'animale da esperimento, corrisponde al rischio di tumore polmonare di un soggetto non fumatore, non esposto a sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro. I lavoratori non dovrebbero essere esposti per nulla a concentrazioni superiori al valore di rischio tollerabile

Rischio Tollerabile = Soglia di pericolo

**Rischio accettabile

Concentrazione di una sostanza che determina un rischio pari a 4:10000 (4 casi aggiuntivi di tumore ogni 10000 esposti) fino al 2013 (periodo di transizione necessario poichè in molti casi un'ulteriore riduzione non appariva possibile); dal 2018 sarà ridotto a 4:100000. Corrisponde al rischio generico di insorgenza di neoplasia per esposizioni al di fuori dell'ambiente di lavoro (“rischio ambientale residuo generico”).

Rischio Accettabile = Soglia di attenzione (‘preoccupazione’)

US OSHA (PEL): 1 ppm TWA  5 ppm STEL (vedi)

US NIOSH (REL): 0.1
ppm TWA 1 ppm STEL (vedi)

Olanda: 700
μg/m3

Svizzera: 1600
μg/m3

Danimarca: 1600
 μg/m3

UE Risk Assessment Report Benzene Exposure Benzene 2008

Nel Documento UE European Union Risk Assessment Report Benzene Exposure 2008 (vedi allegato) sono riportati dati di OEL per diversi scenari di esposizione occupazionale:

Scenario 1: Production, further processing and refinery
Scenario 2: Recovering of benzene in coking plants
Scenario 3: Production of perfumes
Scenario 4: Production of formulations
Scenario 5: Distribution of gasoline
Scenario 6: Automobile industry, mechanical engineering, car repair, and car recycling
Scenario 7: Service stations
Scenario 8: Tank cleaning
Scenario 9: Use of formulations containing residual benzene
Scenario 10: Tire making and retreading
Scenario 11: Release of benzene as a decomposition product in foundries
...
Exposure to benzene in car repair shops and garages

Rischio occupazionale benzene 00
1) 8 h time weighted average were calculated on the basis of short-term levels
2) Metal working industry , repair shops, activities: repair, maintenance, work at test stands, High exposure levels were obtained around motor
test stands and in the area of repairing gasoline pumps or engines
3) Exposure in the range of the 90th percentile (7.8 mg/m3) were found during maintenance and repair of gasoline engines
4) Duration of exposure relevant activities
...

Benzene exposures at workplaces belonging to service stations

Rischio occupazionale benzene 01

1) Highest measurement result associated with small spillage
VR: vapour recovery
...

Direttiva 98/24/CE

Articolo 3 Valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici

1. La Commissione valuta il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di esposizione professionale in base ad una valutazione scientifica indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili.

2. In base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, la Commissione propone, sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale, obiettivi europei in materia di protezione dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello comunitario.

Tali valori limite sono fissati o riveduti tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE. Gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello comunitario.

3. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e ne determinano la natura in base alla normativa e alla prassi nazionali.

4. I valori limite di esposizione professionale obbligatori possono essere fissati a livello comunitario e, in aggiunta ai fattori considerati per la determinazione dei valori limite indicativi di esposizione professionale, tengono conto dei fattori di fattibilità mantenendo al tempo stesso l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e indicati nell'allegato I della presente direttiva.

5. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite di esposizione professionale obbligatorio, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione professionale obbligatorio corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.

6. I valori limite biologici obbligatori possono essere ricavati a livello comunitario in base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e alla disponibilità di tecniche di misurazione e riflettono i fattori di fattibilità mantenendo, al tempo stesso, l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e sono indicati nell'allegato II della presente direttiva, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria.

7. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite biologico obbligatorio, gli Stati membri stabiliscono un valore limite biologico nazionale obbligatorio corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.

8. Quando uno Stato membro introduce o modifica un valore limite nazionale di esposizione professionale o un valore limite biologico nazionale relativi ad un agente chimico, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo i relativi dati scientifici e tecnici. La Commissione intraprende le azioni adeguate.

9. Sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, la Commissione effettua una valutazione del modo in cui gli Stati membri hanno tenuto conto dei valori limite indicativi della Comunità laddove fissano i corrispondenti valori limite nazionali di esposizione professionali.

10. A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, vengono sviluppati metodi standardizzati di misurazione e valutazione delle concentrazioni atmosferiche presenti sul posto di lavoro in relazione ai valori limite di esposizione professionale.

...

Esempi di attività lavorative e dati di OEL al benzene su Studi

A. Lavoratori con esposizione occupazionale primaria

A seguire un elenco di range di valori di Livelli di esposizione occupazionale a benzene per alcune attività e mansioni lavorative (fonte dati IT studi: Carrieri et, Fracasso et, Lovreglio et, De Palma et, Campo et, Violante et):

Livelli di esposizione occupazionale a benzene nell’industria petrolchimica:
- addetti industria petrolchimica 3.0-930.0 μg/m3

Livelli di esposizione occupazionale a benzene nelle attività di distribuzione dei carburanti:
- addetti distribuzione carburanti: 5.0-284.0 μg/m3 tra 5° e 95° percentile
- manutentori pompe: 4.6-514.9 μg/m3
- autisti trasporto carburante: 7.4-1017.1 μg/m3

Livelli di esposizione occupazionale a benzene nell'industria petrolchimica:
- addetti insdustria chimica di sintesi: dati recenti non disponibili.
- addetti cokerie: 3.9-105.0 μg/m3

Altri:
- addetti riparazione autoveicoli: valore mediano 140 μg/m3, Javelaud et al. 1998-
- lavoratori della manifattura di scarpe: nd
- operatori di tipografie: nd
- operatori di laboratori chimici e farmaceutici: nd
- operatori dell’industria di pesticidi, esplosivi, farmaci e cosmetici: nd 

B. Lavoratori con esposizione occupazionale secondaria

Lavoratori che svolgono la loro mansione in ambienti di vita con concentrazioni di benzene relativamente alte (es. aree urbane ad alta densità di traffico)
- Vigili urbani: 2.0-76.0 μg/m3
- Autisti bus urbani: IT non disponibili
- Taxisti: ---

Valutazione dell’effettiva esposizione individuale e di gruppo a benzene

Il monitoraggio biologico rappresenta uno strumento indispensabile per la valutazione dell’effettiva esposizione individuale e di gruppo a benzene, complementare ma non alternativo al monitoraggio ambientale.

Misure generali per ridurre l’esposizione

- Non utilizzare materiali contenenti benzene.
- Non fumare negli ambienti chiusi.
- Ridurre al minimo l’uso di materiali che possono contenere benzene (colle, adesivi, solventi, vernici).
- Ventilare adeguatamente i locali quando vi sono possibili sorgenti di benzene e particolarmente durante e subito dopo la posa di materiali di costruzione e rivestimento.
- Mantenere ambienti sempre ben ventilati.
- Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri e regolarmente controllati.
- Il benzene è un agente cancerogeno si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione il più basso possibile. 

Valori limite stabiliti e valori cautelativi

Il decreto legislativo 81/2008 definisce come Valore Limite, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato, stabilito nell’Allegato XLIII.

Rimane però ancora controversa l'opinione in base alla quale si può ritenere che esista, per le sostanze cancerogene, un livello di soglia “sicuro” al di sotto del quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo. Esistono dei modelli matematici che descrivono la relazione dose-risposta per queste sostanze e che consentono di estrapolare il livello al di sotto del quale il rischio è pari a zero (NOEL, Not Observed Effect Limit). 

Tuttavia, il comportamento di molte sostanze cancerogene è difficilmente classificabile in modelli comportamentali netti; la risposta individuale a tali sostanze è molto variabile ed adottare un modello matematico al posto di un altro, alle basse dosi, può portare a notevoli differenze nella stima della soglia di rischio. Nonostante i dubbi sulla loro efficacia, sono fissati a livello nazionale ed internazionale dei valori limite di esposizione professionali anche per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni, nell’ottica che l’attribuzione di un limite possa comunque essere cautelativa per i lavoratori. 

La definizione di Valore Limite nella nostra legislazione è, secondo l’art 222 comma 3 d del D. Lgs. 81/2008:

“d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;”. [/panel] 

Sorveglianza sanitaria

D Lgs. 81/08 e s.m.i.

Titolo IX 

Sezione III Sorveglianza sanitaria
...
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
...

Art. 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione o si constati che un valore limite biologico è stato superato (2), il medico competente ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche (1).

Note
(1) Comma sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44
(2) Comma modificato dall'Art. 16. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

________

Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente o sostanza. (1) Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell’articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso. (2)

5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’INAIL. (2)

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione. (2)

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, (3) oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) trasmette copia del registro di cui al comma 1 all’INAIL (4) ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all’INAIL (4) copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155 (decreto 12 luglio 2007, n. 155), ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L’INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li rende disponibili alle regioni. (5)

Note
(1) Comma modificato dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(2) Comma sostituito dall'Art. 17. del DD.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(3) Comma modificato dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(3) Lettera modificata dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(4) Lettera modificata dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
(5) Comma sostituito dall'Art. 17. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135

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