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Ispezioni impianti termici: la procedura

Ispezioni impianti termici procedura

Ispezioni impianti termici ed efficienza energetica: la procedura

Tipologia dei controlli, soggetti competenti, impianti interessati, documentazione

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In elenco documentazione allegata, inerente il Nuovo Modello di libretto impianto 2014, Modelli Rapporti di efficienza energetica, tabella periodicità controlli efficienza energetica e valori consentiti rendimento combustione, memorandum estratto guida ENEA.

Scarica questo file (Memorandum Ispezioni impianti termici.pdf) Memorandum Ispezioni Impianti termici ENEA 2014 ---
Scarica questo file (Periodicita' controlli efficienza energetica.pdf) Periodicita' controlli efficienza energetica D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74 - Allegato A ---
Scarica questo file (Valori minimi consentiti rendimento combustione.pdf) Valori minimi consentiti rendimento combustione D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74 - Allegato B ---
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato I.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato I Libretto impianto ---
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato II.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato II Rapporto tipo 1 Gruppi termici
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato III.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato III Rapporto tipo 2 Gruppi frigo
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato IV.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato IV Rapporto tipo 3 Scambiatori
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato V.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato V Rapporto tipo 4 Cogeneratori
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Note compilazione rapporti.pdf) DM 10 febbraio 2014 Note compilazione rapporti ---
Scarica questo file (Dichiarazione impianto termico disattivato.pdf) Dichiarazione impianto termico disattivato Dichiarazione impianto termico disattivato ---

Premessa

Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso organismi accreditati, assolvono i compiti delle norme relative alle Ispezioni sugli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74.

Allo stato attuale i compiti di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell’art 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74 possono essere assolti da diverse autorità, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza: Regioni/Comuni/Organismi.

Ispezioni impianti termici

1. Definizioni

Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Responsabile dell’impianto: soggetto (il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità) che provvede all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione dell’impianto ed al rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.

Operatore/manutentore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva: soggetto che esegue il controllo e la manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme ai modelli riportati negli allegati II, III, IV e V del Decreto ministeriale 10 febbraio 2014, da rilasciare al soggetto Responsabile dell’impianto, che lo conserva ai fini delle ispezioni dell’A utorità competente. L’uso dei nuovi modelli da parte dei manutentori, è tassativo dal 16 ottobre 2014: i precedenti stampati utilizzati dopo tale data non sono considerati validi.

Autorità competente: soggetto che svolge funzioni di accertamento e controllo sull’o sservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

Controllo e manutenzione degli impianti termici (art. 7 D.P.R. 74/2013): operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto che devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n° 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente, o dal fabbricante degli apparecchi e dei dispositivi ai sensi della normativa vigente, o conformemente alle prescrizioni delle norme UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo.

Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n° 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Libretto di impianto per la climatizzazione: gli impianti termici sono muniti di tale libretto conforme al modello riportato all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014. Vige l’obbligo di sostituzione dei libretti di impianto/centrale precedenti con i nuovi “libretti di impianto per la climatizzazione” dal 16 ottobre 2014 al primo controllo/manutenzione utile (conservare allegata tutta la precedente documentazione per cinque anni).

Nuovo Modello libretto di impianto
Tutti i Modelli di libretto di impianto CTI

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici (art. 8 D.P.R. 74/2013): il controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74 su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW
Il controllo di efficienza energetica, deve essere inoltre realizzato:
a. all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b. nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore (caldaia, ecc);
c. nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

A termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica.

UNI 10389-1

Il controllo di efficienza energetica consiste, tecnicamente, nella misura dei parametri di combustione tramite strumento e nella determinazione del rendimento dell'apparecchio. Il rendimento deve soddisfare quanto previsto nell'Allegato B del DPR74/2013, mentre il parametro di combustione relativo al monossido di carbonio deve essere inferiore a 1000 ppm (parti per milione), secondo quanto prescritto dalla norma UNI 10389-1.

Vedi il Documento Rapporto di prova rendimento e fumi generatori di calore UNI 10389-1:2019

2. Tutti i modelli di Rapporti previsti

Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Note compilazione rapporti.pdf) DM 10 febbraio 2014 Note compilazione rapporti ---
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato II.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato II Rapporto tipo 1 Gruppi termici
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato III.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato III Rapporto tipo 2 Gruppi frigo
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato V.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato IV Rapporto tipo 3 Scambiatori
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato V.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato V Rapporto tipo 4 Cogeneratori

Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al “libretto di impianto per la climatizzazione” (comma 5 art. 7 D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74); una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione, con la cadenza di seguito indicata (All. A D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74).

Nota: come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il termine “…in occasione…” si intende che le verifiche di efficienza energetica devono essere eseguite contestualmente ad un intervento di controllo ed eventuale manutenzione e non in un momento diverso. Non si intende che ad ogni intervento di controllo ed eventuale manutenzione siano da eseguire i controlli di efficienza energetica.

3. Bollino verde

Il bollino verde è un adesivo numerato in triplice copia da applicare ad un allegato del Libretto d'impianto quando si effettua il controllo sugli impianti termici domestici, e autocertifica la corretta manutenzione dell'impianto, prevista tenuta:

- la prima copia Ente
- la seconda copia al responsabile dell’impianto,
- la terza copia alla ditta manutentrice certificata.

Le Autorità competenti possono eseguire controlli sugli impianti termici in qualsiasi momento e il bollino verde esonera i responsabili dell’impianto da qualsiasi tipo di spesa aggiuntiva del controllo impianto.

Il costo del bollino verde, applicato dai manutentori accreditati sul rapporto di controllo dell’impianto termico, può variare (esempio, costi variabili localmente) da € 8,00 per impianti minori ai 100 kW, di € 35,00 per impianti maggiori o uguali ai 100 kW e minori ai 350 kW, di € 40 per impianti maggiori o uguali ai 350 kW.

Tale onere è dovuto per consentire lo svolgimento delle attività di controllo necessarie ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici (verifiche per cui è stata incaricata eventuale Ditta).
La legislazione, in particolare all’art. 31 comma 3 della Legge 10/91, pone, infatti, a carico degli utenti il costo di tali controlli.

Legge 10/91

...

Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2.(Comma abrogato daL D.lgs. 19 Agosto 2005, n. 192, come modificato daL D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).

3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

Es bollino verde:

Bollino verdew

4. Cadenza minima dei controlli di efficienza energetica

Allegato A (articolo 8, commi 1, 2 e 5)

Periodicità dei controlli di efficienza energetica su:

- impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile > 10 kw
- impianti climatizzazione estiva di potenza termica utile >12 kw

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica (1) [kW]

Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)

Rapporto controllo di efficienza energetica (2)

Impianti con generatore di calore e fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10 < P < 100

2

Rapporto tipo 1

P ≥ 100

1

Generatori alimentati a gas, metano o GPL

10 < P < 100

4

Rapporto tipo 1

P ≥ 100

2

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12 < P < 100

4

Rapporto tipo 2

P ≥ 100

2

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

P ≥ 12

4

Rapporto tipo 2

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica

P ≥ 12

2

Rapporto tipo 2

Impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

P > 10

4

Rapporto tipo 3

Impianti cogenerativi

Microgenerazione

Pel < 50

4

Rapporto tipo 4

Unità cogenerative

Pel ≥ 50 2 Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile
Pel - Potenza elettrica nominale.
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il
Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014).

Nota: come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico, la cadenza minima è quella soglia oltre la quale non si può andare perché si viola automaticamente la norma. Possono comunque essere effettuati ulteriori controlli di efficienza energetica nei casi citati al punto precedente.

5. Impianti non denunciati

Si ricorda quanto riportato dalla legge nazionale:
D.Lgs. 192/2005 art. 9) comma 3) lett. a) (modificato dal Decreto Legge 63/2013)
“i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1 (responsabili degli impianti) comunicano entro 120 gg all’ente competente in materia di controllo sugli impianti termici l’ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
E’ pertanto obbligo del soggetto interessato, comunicare quanto sopra all’autorità competente per tutti i Comuni con meno di 40.000 abitanti.

Inoltre, le stesse norme prevedono anche la comunicazione all’autorità competente delle utenze rifornite dalle società distributrici di combustibili per gli impianti termici, come riportato:
D.Lgs. 192/2005 art. 9) comma 3) lett. b)
“le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno”.

6. Impianto termico disattivato

E' considerato “disattivato” l'impianto privo di parti essenziali senza le quali l’impianto non può funzionare (per esempio generatore di calore, allacciamento alla rete del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori).
La disattivazione deve essere effettuata in modo tale da non consentire in alcun modo l’u tilizzo dell’impianto (smontaggio di parte dell’impianto, sigilli, ecc).

Il responsabile dell'impianto termico disattivato deve compilare la dichiarazione di disattivazione allegata e trasmetterla alla Regione unitamente alla copia del documento d’identità del dichiarante.
Sul libretto di impianto/centrale è necessario riportare la data di disattivazione dell’i mpianto, il nominativo di chi lo ha disattivato e la modalità di disattivazione utilizzata.
Gli impianti che sono inutilizzati ma in grado di funzionare sono soggetti a tutti i controlli e manutenzioni periodiche di legge.

I Responsabili di impianti termici disattivati successivamente al periodo della “campagna di istituzione del catasto impianti termici” (anno 2012) devono inviare alla Regione, entro 60 giorni dall’avvenuta disattivazione, la “Dichiarazione di impianto termico disattivato”.

Nel caso in cui la Dichiarazione venga inviata successivamente alla ricezione del preavviso di visita di controllo, il controllo avrà comunque luogo, al fine di verificare l’effettiva disattivazione dell’impianto, con conseguente addebito al responsabile dell’impianto della sanzione prevista per gli impianti non dichiarati.
Nel caso in cui l’impianto dichiarato disattivato dovesse essere riscontrato attivo in sede di ispezione, o non disattivato con le modalità previste, sarà addebitata al responsabile d’impianto la sanzione prevista e verrà anche eventualmente diffidato alla messa a norma.

Dichiarazione impianto termico disattivato

7. Procedure che le ditte manutentrici ed i responsabili dagli impianti dovranno attuare nell’ambito dello svolgimento delle attività di propria pertinenza.

Memorandum Ispezioni Impianti termici

Contattare Uffici Regionali/Uffici comunali/Autorità competenti

1. Iscrizione nell'elenco delle ditte accreditate
2. Acquisto e ritiro bollini
3. Trasmissione rapporti di controllo di efficienza energetica
4. Impianto termico disattivato

8. Riferimenti

Normative:
L. 9 gennaio 1991, n° 10
D.Lgs 19 agosto 2005, n° 192
D.M. 22 gennaio 2008, n° 37
D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74
D.M. 10 febbraio 2014
D.M. 20 giugno 2014 (Proroga termini)
UNI 10389-1:2019

Guide:
Linee guida accertamenti e ispezioni impianti termici degli edifici
Libretto impianto: tutti modelli ed esempi CTI
Nuovo libretto di impianto: FAQ MISE
Impianti termici: la figura del Terzo responsabile
Terzo Responsabile impianti termici: Modello delega e Contratto
Rapporto di prova rendimento e fumi generatori di calore UNI 10389-1:2019

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