Delibera del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.
Delibera:
Art. 1.
1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.
2) Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettere a) , b) e d) , del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3) Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Veneto provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all’evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.
4) Per l’attuazione degli interventi, nel limite complessivo di euro 56.800.000, si provvede quanto ad euro 10.778.217 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui e quanto ad euro 46.021.783 a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2018, nell’ambito delle risorse assegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rifacimento della rete idrica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, allegato 1, lettera b) «Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» con il quale è stato ripartito il Fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, allocate sul capitolo 7648/2 dello stato di previsione del medesimo Ministero.
Art. 2.
1) Gli interventi di cui all’art. 1, nonché gli ulteriori interventi prioritari per la regione Veneto, di carattere non emergenziale, da individuare sentiti l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, posti a carico delle tariffe idriche, ovvero da effettuare nel limite delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, sono inseriti nel Piano di interventi nel settore idrico in corso di definizione ai sensi dell’art. 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ne rappresentano uno stralcio.
Art. 3.
1) Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229. I medesimi interventi sono classificati sul MOP come “Piano acquedotti”. Ciascun intervento oggetto di monitoraggio è identificato dal codice unico di progetto (CUP).
2) Con cadenza semestrale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà essere informato in merito allo stato di avanzamento delle azioni adottate nel corso della fase emergenziale.
GU Serie Generale n.79 del 05-04-2018
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