Anagrafe impianti distribuzione carburanti (Accordo)
Update 04.07.2018
In data 8 marzo 2018 la Conferenza Unificata ha approvato un accordo per l’attuazione dell’art. 1 commi 100 - 119 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 “Legge annuale sulla concorrenza”, in materia di carburanti.
L’accordo riporta le schede di iscrizione all’anagrafe da parte dei titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti e le relative autocertificazioni da rendere nella forma della dichiarazione dell’atto di notorietà (modelli A e B).
L'scrizione all’anagrafe degli impianti e la contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indirizzata al MiSE, alla Regione competente, all’amministrazione competente al rilascio autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzie delle dogane e dei monopoli, dovranno avvenire esclusivamente tramite l’apposita piattaforma informatica del MiSE, attualmente in corso di predisposizione, che sarà disponibile a breve sul sito web dello scrivente Ministero, senza necessità di inviare nulla agli altri Enti sopra richiamati, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Ciò al fine di consentire l'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti così come richiesto dalla Legge n. 124/2017.
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Comunicato MISE 3 luglio 2018 - Anagrafe impianti distribuzione carburanti, online la piattaforma
La piattaforma informatica del MiSE, attraverso cui eseguire l’iscrizione all’anagrafe degli impianti carburante e relativi ulteriori adempimenti secondo quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124, è stata attivata ed è raggiungibile al seguente link:
Il titolare dell’autorizzazione/concessione, accedendo alla piattaforma informatica mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), dovrà effettuare l’iscrizione all’anagrafe e contestualmente potrà rendere la dichiarazione prevista all’art. 1, comma 102 della Legge 4 agosto 2017 n. 124. L’adempimento può essere effettuato anche tramite procuratore, allegando copia dell’atto notarile.
La pratica firmata digitalmente ed i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al MiSE e resi successivamente interoperabili a Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e OCSIT per gli aspetti di competenza.
Al termine della procedura, viene inviato al dichiarante, tramite P.E.C., il numero di protocollo assegnato dal MiSE a ciascuna pratica inviata, che avrà valore di assolvimento dell’adempimento di legge.
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ACCORDO
ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:
1. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, si impegna a ampliare nel più breve tempo possibile la banca dati prevista ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL metano della rete stradale e autostradale;
2. Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili alle Regioni e Province autonome, all’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Cassa conguaglio GPL ora Acquirente Unico S.p.A. – OCSIT i dati dell’anagrafe di cui al punto 1, per la consultazione e la interoperabilità;
3. Le Regioni e Province autonome e gli Enti locali considerano assolti gli obblighi di comunicazione a loro indirizzate con l’effettuazione da parte dei titolari di impianti di distribuzione carburanti dell’iscrizione all’anagrafe attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, esclusivamente tramite la piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico, indirizzata allo stesso Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all’amministrazione competente al rilascio autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzie delle dogane e dei monopoli, attestante che l’impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali ovvero che pur ricadendo nella fattispecie di incompatibilità si impegnano al loro adeguamento da completare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2017 e pertanto entro il 28 febbraio 2019. Il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali concordano che l’inoltro al sistema informatico del Ministero dello sviluppo economico rappresenta a tutti gli effetti l’unica modalità di notifica alle Regioni e Province autonome, alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
4. Il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, inoltre, concordano sui seguenti aspetti delle specificità indicate nella legge n. 124/2017, con particolare riferimento agli aspetti di seguito riportati:
4.1 Incompatibilità ai fini della sicurezza stradale. Le disposizioni di cui ai commi 112 e 113 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017 superano le normative regionali, relativamente ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, restante ferma la facoltà delle Regioni e Province autonome di individuare altre fattispecie di incompatibilità, purché non attinenti a materie sottoposte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato I commi 112 e 113 dell’art. 1 della legge n. 124/2017 elencano le fattispecie di incompatibilità da considerare, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 102, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale.
Conseguentemente, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali concordano che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, viene prodotta dai titolari degli impianti di carburanti ai sensi dei soli commi 112 e 113, così come indicato al comma 102.
4.2 Disciplina delle deroghe. Rientrano nella fattispecie di deroga formale alle incompatibilità previste ai commi 112 e 113 dell’articolo 1 della citata legge n. 124/2017 gli impianti per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità prima del 29 agosto 2017, l’impianto ricade nelle fattispecie previste da una normativa regionale derogante alle incompatibilità di cui ai citati commi 112 e 113, efficace alla data di entrata in vigore della legge 124/2017 e per i quali la deroga alle specifiche incompatibilità di cui ai commi 112 e 113 è esplicitamente riportata nel titolo concessorio o autorizzativo prima del 29 agosto 2017. In questi casi il titolare è tenuto a indicare e ad allegare la pertinente documentazione ai fini dell’accertamento da parte delle autorità competenti.
Il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali concordano che qualora ricorrano una o più fattispecie di deroga formale sopra descritte, la incompatibilità dell’impianto alle previsioni della Legge n. 124/2017 è da
ritenersi esclusa.
4.3 Impianti oggetto dell’iscrizione all’anagrafe. L’iscrizione degli impianti riguarda tutti gli impianti delle rete ordinaria e autostradale, anche in sospensiva ai sensi delle normative regionali di riferimento in materia di distribuzione dei carburanti. Sono invece esclusi gli impianti di uso privato, avio e per natanti in quanto non ricompresi nell’anagrafe.
4.4 Impianti oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione è prodotta per gli impianti oggetto di iscrizione all’anagrafe ed è rilasciata dal titolare dell’impianto di distribuzione carburanti;
4.5 Centri abitati. Le incompatibilità previste ai commi 112 e 113 dell’art. 1 della legge n. 124/2017 sono distinte altresì sulla base dell’ubicazione dell’impianto, che può essere localizzato all’interno o al di fuori del centro abitato, come definito dall’art. 4 del Codice della Strada. Nei casi in cui il centro abitato non sia delimitato da appositi segnali o che i segnali apposti siano discordanti con quanto previsto nella cartografia allegata alla deliberazione comunale di riferimento, fa sempre fede, ai fini amministrativi, quanto previsto dalla stessa deliberazione. Qualora il Comune interessato non avesse ancora adottato la delibera di Giunta di delimitazione del centro abitato, il medesimo Ente locale deve rendersi disponibile a convenire con l’interessato ai fini della collocazione dell’impianto se dentro o fuori il centro abitato anche tenendo conto di quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 5 del Reg. C.d.S., oltre alle altre norme ivi contenute, nonché la circolare del Ministero LL.PP. del 29/12/1997, n. 6709/97 (in G.U. 16/2/1998, n. 38) recante Direttive in ordine all’individuazione delle strade all’interno dei centri abitati.
Comunque laddove non sia previsto il centro abitato ed il Comune non decida in proposito, l’impianto, ai soli fini della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 102 della legge n. 124/2017, è da ritenersi fuori dal centro abitato.
4.6 Schede di iscrizione all’anagrafe. Le schede di iscrizione all’anagrafe da parte dei titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti e le relative autocertificazioni da rendere nella forma della dichiarazione dell’atto di notorietà sono quelle riportate in allegato (modello A e modello B), che costituisce parte integrante del presente atto e sono pubblicate sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e Province autonome e degli Enti locali.
5. Le Regioni e le Province autonome e l’ANCI si impegnano a indicare congiuntamente elementi aggiuntivi in applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 1, commi 100-119 della legge n. 124/2017.
Fonte:MISE
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